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Ricorso presentato il 28 aprile 2009 - Vidieffe/UAMI - Ellis International Group Holdings (GOTHA)

(Causa T-169/09)

Lingua di deposito del ricorso: l'italiano

Parti

Ricorrente: Vidieffe Srl (Bologna, Italia) (rappresentanti: M. Lamandini, avvocato, D. De Pasquale, avvocato, M. Pappalardo, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Altra parte dinanzi alla commissione di ricorso: Perry Ellis International Group Holdings Ltd

Conclusioni della ricorrente

Annullare, per violazione dell'articolo 8, n. 1, lett. b), del Regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1) [sostituito dal Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario, GU L 78, pag. 1] e/o sviamento di potere, la decisione emessa in data 12 febbraio 2009 dalla Commissione di ricorso di primo grado dell'UAMI, nel capo in cui accoglie parzialmente l'appello ed annulla la decisione della Divisione di opposizione dell'UAMI con riferimento al capo in cui viene rigettata l'opposizione in relazione a "Articoli in cuoio e sue imitazioni non compresi in altre classi; bauli e valigie; ombrelli, ombrelloni e bastoni da passeggio" in classe 18 ed a tutti i prodotti in classe 25; per l'effetto, confermare integralmente la decisione emessa dalla Divisione di opposizione dell'UAMI (procedimento n. B 909 350 in data 22 febbraio 2008).

Condannare l'UAMI a prendere i provvedimenti necessari per conformarsi alla decisione del Tribunale.

Condannare l'UAMI e Perry Ellis alla integrale rifusione delle spese di lite.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente.

Marchio comunitario interessato: marchio verbale "GOTHA" (domanda di registrazione n. 3.665.957), per prodotti nelle classi 18 e 25.

Titolare del marchio o del segno fatto valere nel procedimento di opposizione: Perry Ellis International Group Holdings, Limited.

Marchio o segno fatto valere: marchio figurativo comunitario "gotcha" (n. 2.896.199), per prodotti nelle classi 3, 18 e 25.

Decisione della divisione di opposizione: rigetto dell'opposizione nella sua integrità.

Decisione della commissione di ricorso: accoglimento parziale dell'appello.

Motivi dedotti: violazione dell'articolo 8, n. 1, lett. b), del Regolamento (CE) n. 40/94 (sostituito dal Regolamento n. 207/2009), e comunque sviamento di potere per aver ritenuto confondibili segni tra loro non confondibili.

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