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Ricorso proposto il 14 dicembre 2011 - Heads!/UAMI (HEADS)

(Causa T -639/11)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Heads! GmbH & Co. KG (Monaco, Germania) (rappresentanti: avv.ti A. Jaeger-Lenz e T. Bösling)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 11 ottobre 2011, procedimento R 2348/2010-1, nella parte relativa al diniego della registrazione della domanda di marchio n. 8 327 926, "HEADS", per servizi della classe 35: "gestione di affari commerciali; amministrazione commerciale; consulenza per questioni riguardanti il personale e consulenza manageriale; marketing delle risorse umane; reperimento di manodopera specializzata e dirigenti; messa a disposizione di manodopera specializzata e dirigenti a tempo determinato (gestione a tempo determinato)";

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo "HEADS" per servizi della classe 35.

Decisione dell'esaminatore: rigetto della domanda.

Decisione della commissione di ricorso: parziale rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, poiché il marchio comunitario di cui trattasi avrebbe forza distintiva, e in quanto la commissione di ricorso, per quanto concerne l'impedimento alla registrazione previsto all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, sul quale essa ha basato la propria decisione, non avrebbe adottato alcuna posizione specifica, avrebbe indebitamente fondato la propria valutazione su associazioni di parole che non costituirebbero oggetto della domanda, si sarebbe ingiustamente basata su una decisione del Bundespatentgericht (Tribunale federale dei brevetti) e le conseguenze che avrebbe tratto dalla presunta opinione del pubblico di riferimento sarebbero errate.

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