Language of document : ECLI:EU:T:2014:1076

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

12 dicembre 2014 (*)

«Dumping – Importazioni di transpallet manuali e dei loro componenti essenziali originari della Cina – Riesame – Articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 – Diritti della difesa – Errore di fatto – Errore manifesto di valutazione – Obbligo di motivazione»

Nella causa T‑643/11,

Crown Equipment (Suzhou) Co. Ltd, con sede in Suzhou (Cina),

Crown Gabelstapler GmbH & Co. KG, con sede in Roding (Germania),

rappresentate da K. Neuhaus, H.-J. Freund e B. Ecker, avvocati,

ricorrenti,

contro

Consiglio dell’Unione europea, rappresentato da J.-P. Hix, in qualità di agente, assistito inizialmente da G. Berrisch e A. Polcyn, successivamente da A. Polcyn e D. Geradin, avvocati,

convenuto,

sostenuto da

Commissione europea, rappresentata da J.-F. Brakeland, M. França e A. Stobiecka-Kuik, in qualità di agenti,

interveniente,

avente ad oggetto una domanda d’annullamento del regolamento di esecuzione (UE) n. 1008/2011 del Consiglio, del 10 ottobre 2011, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di transpallet manuali e dei loro componenti essenziali originari della Repubblica popolare cinese esteso alle importazioni di transpallet manuali e dei loro componenti essenziali spediti dalla Thailandia, a prescindere che siano dichiarati o no originari della Thailandia, in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (GU L 268, pag. 1), nella parte in cui tale regolamento concerne le ricorrenti,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione),

composto da M. Prek, presidente, I. Labucka e V. Kreuschitz (relatore), giudici,

cancelliere: N. Rosner, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 12 febbraio 2014,

ha pronunciato la seguente

Sentenza (1)

 Fatti

(omissis)

 Procedimento e conclusioni delle parti

(omissis)

 In diritto

1.     1. Sulla ricevibilità

(omissis)

2.     2. Nel merito

35      Nella presente causa le ricorrenti deducono tre motivi. Nell’ambito del primo motivo, le ricorrenti affermano che il loro diritto ad un equo processo, i loro diritti della difesa e il loro diritto al contraddittorio sono stati violati. In un secondo motivo esse affermano che nei considerando 58 e 60 del regolamento impugnato il Consiglio è incorso in errori fattuali. Infine, nell’ambito del terzo motivo, le ricorrenti affermano che le considerazioni secondo cui sussisterebbe un pregiudizio nonché un nesso di causalità tra le importazioni asseritamente oggetto di dumping e la probabilità di una continuazione del pregiudizio qualora le misure antidumping fossero abrogate, si fondano su taluni errori manifesti di valutazione.

 Sul primo motivo, basato sulla violazione dei diritti procedurali delle ricorrenti

36      Le ricorrenti ritengono, in sostanza, che il loro diritto ad un processo equo, i loro diritti della difesa e il loro diritto al contraddittorio siano stati violati poiché il Consiglio avrebbe arbitrariamente ignorato la loro valutazione del pregiudizio per il periodo compreso tra il 2007 e il 2009, da esse fornita nella loro lettera del 25 luglio 2011. Tale mancata considerazione sarebbe dimostrata dal fatto che al considerando 60 del regolamento impugnato si afferma, ad avviso delle ricorrenti erroneamente, che esse hanno preso in considerazione l’andamento del pregiudizio per il periodo compreso tra il tra il 2009 e il PIR. Secondo le ricorrenti, il loro diritto di far valere il loro punto di vista non potrebbe limitarsi ad un semplice diritto di aver modo di formulare osservazioni, bensì obbligherebbe il Consiglio a tener conto integralmente delle tesi da esse esposte nella loro lettera del 25 luglio 2011. Pertanto, il fatto che il Consiglio abbia omesso di esaminare la lettera stessa violerebbe non solo il loro diritto ad un processo equo, ma anche l’articolo 11, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento di base.

37      Il Consiglio nega di aver violato i diritti procedurali delle ricorrenti ovvero l’articolo 11, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento di base.

38      Poiché le ricorrenti lamentano una violazione dei loro diritti della difesa e del loro diritto al contraddittorio, si deve rammentare che il rispetto dei diritti della difesa costituisce un principio fondamentale del diritto dell’Unione, di cui il diritto al contraddittorio costituisce parte integrante (v., in tal senso, sentenze del 12 febbraio 1992, Paesi Bassi e a./Commissione, C‑48/90 e C‑66/90, Racc., EU:C:1992:63, punto 44; del 29 giugno 1994, Fiskano/Commissione, C‑135/92, Racc., EU:C:1994:267, punto 39; del 24 ottobre 1996, Commissione/Lisrestal e a., C‑32/95 P, Racc., EU:C:1996:402, punto 21; del 22 novembre 2012, M., C‑277/11, Racc., EU:C:2012:744, punto 82, e del 18 luglio 2013, Commissione e a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P e C‑595/10 P, Racc., EU:C:2013:518, punto 98), che si applica a tutti (v., in tal senso, sentenza del 18 dicembre 2008, Sopropé, C‑349/07, Racc., EU:C:2008:746, punto 36).

39      Tale diritto fondamentale al rispetto dei diritti della difesa nel corso di un procedimento che sfoci nell’adozione di un atto recante pregiudizio è, peraltro, espressamente sancito dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, che, in forza dell’articolo 6, paragrafo 1, TUE, ha lo stesso valore giuridico dei trattati. Infatti, in particolare, l’articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta dei diritti fondamentali stabilisce che il diritto di ogni persona a che le questioni che la riguardano siano trattate in modo imparziale ed equo ed entro un termine ragionevole dalle istituzioni dell’Unione comprende in particolare il diritto di ogni persona di essere ascoltata prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale che le rechi pregiudizio.

40      È stato inoltre affermato, nel contesto dei procedimenti di indagine antidumping, che il rispetto dei diritti della difesa e del contraddittorio rivestiva un’importanza capitale in procedimenti siffatti (v., in tal senso, sentenza del 16 febbraio 2012, Consiglio/Interpipe Niko Tube e Interpipe NTRP, C‑191/09 P e C‑200/09 P, Racc., EU:C:2012:78, punto 77 e giurisprudenza ivi citata).

41      Il rispetto di tali diritti presuppone che le imprese interessate debbano essere state messe in condizione, nel corso del procedimento amministrativo, di far conoscere efficacemente il loro punto di vista sulla sussistenza e sulla pertinenza dei fatti e delle circostanze allegati, nonché sugli elementi di prova accolti dalla Commissione a sostegno delle proprie affermazioni relative all’esistenza di una pratica di dumping e del pregiudizio ad essa conseguente (sentenze del 27 giugno 1991, Al-Jubail Fertilizer/Consiglio, C‑49/88, Racc., EU:C:1991:276, punto 17, e dell’11 luglio 2013, Hangzhou Duralamp Electronics/Consiglio, T‑459/07, EU:T:2013:369, punto 110).

42      Nella fattispecie, tuttavia, le ricorrenti non dimostrano di non aver avuto l’opportunità di far conoscere efficacemente i loro punti di vista sulla sussistenza e sulla pertinenza dei fatti e delle circostanze allegati, nonché sugli elementi di prova accolti dalle istituzioni dell’Unione a sostegno della loro conclusione volta al mantenimento dei dazi antidumping. Esse non deducono, peraltro, alcun elemento che non avrebbero potuto far valere e che non avrebbero avuto occasione di sottoporre alle istituzioni dell’Unione.

43      Le ricorrenti contestano alle istituzioni dell’Unione il fatto di non aver tenuto conto delle loro osservazioni. Tuttavia, tale presunta mancanza di considerazione delle loro osservazioni non rappresenta una violazione dei loro diritti della difesa o del loro diritto al contraddittorio. Infatti, se il rispetto dei citati diritti impone alle istituzioni dell’Unione di permettere alle ricorrenti di far conoscere efficacemente il loro punto di vista, esso non può obbligare le istituzioni stesse ad aderirvi. L’efficacia della prospettazione del punto di vista delle ricorrenti richiede solamente che tale punto di vista abbia potuto essere esposto in tempo utile affinché le istituzioni dell’Unione possano prenderne conoscenza e, con tutta l’attenzione richiesta, valutarne la pertinenza ai fini del contenuto dell’atto da adottarsi (v., in tal senso, sentenze del 1º ottobre 2009, Foshan Shunde Yongjian Housewares & Hardware/Consiglio, C‑141/08 P, Racc., EU:C:2009:598, punti 97, 98 e 102, e Sopropé, punto 38 supra, EU:C:2008:746, punti 49 e 50).

44      Erroneamente, quindi, le ricorrenti lamentano una violazione dei loro diritti della difesa o del loro diritto al contraddittorio.

45      Poiché le ricorrenti deducono una violazione del loro diritto ad un equo processo, occorre rammentare che, benché la Commissione o il Consiglio non possano essere qualificati come «tribunale» ai sensi dell’articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, sottoscritta a Roma il 4 novembre 1950 (v., in tal senso, sentenze del 29 ottobre 1980, van Landewyck e a./Commissione, da 209/78 a 215/78 e 218/78, EU:C:1980:248, punto 81, e del 7 giugno 1983, Musique Diffusion française e a./Commissione, da 100/80 a 103/80, Racc., EU:C:1983:158, punto 7), nondimeno la Commissione e il Consiglio sono tenuti ad osservare i diritti fondamentali dell’Unione nel corso del procedimento amministrativo, tra i quali vi è il diritto ad una buona amministrazione, sancito dall’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali. In particolare, è l’articolo da ultimo citato della Carta stessa, e non il suo articolo 47, a disciplinare il procedimento amministrativo dinanzi alla Commissione e al Consiglio in materia di difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione (v., per analogia, sentenza dell’11 luglio 2013, Ziegler/Commissione, C‑439/11 P, Racc., EU:C:2013:513, punto 154 e giurisprudenza ivi citata).

46      La censura delle ricorrenti va quindi intesa come riferita ad una violazione del diritto ad una buona amministrazione, in ragione della mancanza di un’adeguata considerazione delle loro osservazioni formulate nella loro lettera del 25 luglio 2011. Tale diritto implica un dovere di diligenza che impone all’istituzione competente di esaminare in modo accurato e imparziale tutti gli elementi pertinenti della fattispecie (v., in tal senso, sentenze del 21 novembre 1991, Technische Universität München, C‑269/90, Racc., EU:C:1991:438, punto 14; del 6 novembre 2008, Paesi Bassi/Commissione, C‑405/07 P, Racc., EU:C:2008:613, punto 56, e del 16 settembre 2013, ATC e a./Commissione, T‑333/10, Racc., EU:T:2013:451, punto 84).

47      Nella fattispecie, al considerando 60 del regolamento impugnato il Consiglio ha precisato quanto segue:

«In seguito alla comunicazione delle conclusioni, un produttore esportatore cinese ha osservato che alcuni indicatori, tra cui la produzione, il volume delle vendite, la redditività, l’utilizzo degli impianti e l’occupazione, non evidenziano uno sviluppo negativo per l’industria dell’Unione. La società in questione ha tuttavia preso in considerazione unicamente l’andamento tra il 2009 e il PIR, mentre per la valutazione del pregiudizio è opportuno tenere conto degli sviluppi complessivi dell’industria dell’Unione durante il periodo in esame, cioè tra il 2007 e il PIR. Come spiegato in precedenza (cfr. considerando da 43 a 49), tutti gli indicatori del pregiudizio menzionati dall’esportatore cinese hanno conosciuto un’evoluzione negativa nell’arco del periodo in esame».

48      Alla luce della lettera delle ricorrenti del 25 luglio 2011, è corretto affermare che unicamente per il periodo tra il 2009 e il PIR le ricorrenti sostenevano che la produzione, la redditività, l’utilizzo degli impianti e l’occupazione nell’ambito dell’industria dell’Unione non evidenziavano alcuno sviluppo negativo, bensì, al contrario, evidenziavano uno sviluppo positivo.

49      Orbene, la seconda frase del considerando 60 del regolamento impugnato [«La società in questione ha tuttavia preso in considerazione unicamente l’andamento tra il 2009 e il PIR, mentre per la valutazione del pregiudizio è opportuno tenere conto degli sviluppi complessivi dell’industria dell’Unione durante il periodo in esame, cioè tra il 2007 e il PIR»] deve essere letta e compresa alla luce della prima frase di tale considerando. Così, benché sia vero che nella loro lettera del 25 luglio 2011 le ricorrenti hanno altresì invocato il periodo considerato, la valutazione secondo cui taluni fattori non hanno evidenziato alcuno sviluppo negativo si riferisce solamente allo sviluppo intervenuto tra il 2009 e il PIR.

50      A torto quindi le ricorrenti deducono, in sostanza, una violazione del dovere di diligenza da parte delle istituzioni con riferimento alla valutazione contenuta al considerando 60 del regolamento impugnato.

51      Infine, quanto all’allegazione delle ricorrenti relativa, in sostanza, ad una violazione, da parte delle istituzioni, del dovere di diligenza, nonché ad una violazione dell’articolo 11, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento di base, per non aver preso in considerazione gli altri elementi delle loro osservazioni contenute nella lettera del 25 luglio 2011, si deve rammentare che, ai sensi di quest’ultima disposizione, le conclusioni delle istituzioni dell’Unione tengono conto di tutti gli elementi di prova pertinenti, debitamente documentati, che sono stati presentati riguardo alla questione se la soppressione delle misure antidumping sia o meno idonea a favorire il persistere o la reiterazione del dumping e del pregiudizio.

52      Per i motivi sopra esposti, le istituzioni non hanno omesso di prendere in considerazione, nel regolamento impugnato, l’assenza di evoluzione negativa, fatta valere dalle ricorrenti nella loro lettera del 25 luglio 2011, della produzione, della redditività, dell’utilizzo degli impianti e dell’occupazione nell’ambito dell’industria dell’Unione. Inoltre, emerge dal considerando 59 del regolamento impugnato che le istituzioni hanno preso in considerazione l’evoluzione della redditività, della produzione, del volume delle vendite, del tasso di utilizzo degli impianti, del livello occupazionale e della produttività nell’Unione tra il 2007 e il PIR. Così, le istituzioni hanno preso in considerazione i citati elementi nell’arco del periodo considerato. Poiché le ricorrenti affermano che le istituzioni hanno svolto un’erronea valutazione degli elementi citati, tenuto conto delle loro osservazioni nella lettera del 25 luglio 2011, va necessariamente rilevato che tale contestazione verte sulla fondatezza della valutazione contenuta nel regolamento impugnato, che è oggetto del terzo motivo, e, di conseguenza, non attiene al controllo della legittimità esterna del regolamento stesso. Ne consegue che la censura delle ricorrenti secondo cui le istituzioni avrebbero violato il loro dovere di diligenza, nonché l’articolo 11, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento di base in quanto non avrebbero preso debitamente in considerazione gli elementi delle loro osservazioni contenute nella lettera del 25 luglio 2011 dev’essere respinta.

53      Per tutti i motivi sopra esposti, va respinto il primo motivo delle ricorrenti, vertente su una violazione dei loro diritti procedurali.

 Sul secondo motivo, vertente su errori in fatto

 Introduzione

(omissis)

 Sulla prima parte del secondo motivo

(omissis)

 Sulla seconda parte del secondo motivo

(omissis)

 Sulla terza parte del secondo motivo

(omissis)

 Conclusione

(omissis)

 Sul terzo motivo, vertente su errori manifesti di valutazione

 Introduzione

(omissis)

 Sulla prima parte del terzo motivo

–       Sugli errori manifesti di valutazione e sulle violazioni dell’articolo 11, paragrafo 2, e dell’articolo 3, paragrafi 2, 6 e 7, del regolamento di base

(omissis)

–       Sulle carenze di motivazione

(omissis)

–       Conclusione

(omissis)

 Sulla seconda parte del terzo motivo

–       Introduzione

(omissis)

–       Sulle valutazioni contenute nei considerando 58 e 59 del regolamento impugnato

(omissis)

–       Sulle valutazioni contenute nel considerando 61 del regolamento impugnato

(omissis)

–       Sulle valutazioni contenute nel considerando 62 del regolamento impugnato

(omissis)

–       Sulle valutazioni contenute nel considerando 64 del regolamento impugnato

(omissis)

–       Conclusione

(omissis)

 Sulle spese

(omissis)

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      La Crown Equipment (Suzhou) Co. Ltd e la Crown Gabelstapler GmbH & Co. KG sopporteranno, oltre alle loro spese, i quattro quinti delle spese sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.

3)      Il Consiglio sopporterà un quinto delle proprie spese.

4)      La Commissione europea sosterrà le proprie spese.

Prek

Labucka

Kreuschitz

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 12 dicembre 2014.

Firme

Indice


Fatti

Procedimento e conclusioni delle parti

In diritto

1. 1. Sulla ricevibilità

2. 2. Nel merito

Sul primo motivo, basato sulla violazione dei diritti procedurali delle ricorrenti

Sul secondo motivo, vertente su errori fattuali

Introduzione

Sulla prima parte del secondo motivo

Sulla seconda parte del secondo motivo

Sulla terza parte del secondo motivo

Conclusione

Sul terzo motivo, vertente su errori manifesti di valutazione

Introduzione

Sulla prima parte del terzo motivo

– Sugli errori manifesti di valutazione e sulle violazioni dell’articolo 11, paragrafo 2, e dell’articolo 3, paragrafi 2, 6 e 7, del regolamento di base

– Sulle carenze di motivazione

– Conclusione

Sulla seconda parte del terzo motivo

– Introduzione

– Sulle valutazioni contenute nei considerando 58 e 59 del regolamento impugnato

– Sulle valutazioni contenute nel considerando 61 del regolamento impugnato

– Sulle valutazioni contenute nel considerando 62 del regolamento impugnato

– Sulle valutazioni contenute nel considerando 64 del regolamento impugnato

– Conclusione

Sulle spese


* Lingua processuale: l’inglese.


1 –      Sono riprodotti soltanto i punti della presente sentenza la cui pubblicazione è ritenuta utile dal Tribunale.