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Sentenza del Tribunale 12 dicembre 2014 – Crown Equipment (Suzhou) e Crown Gabelstapler / Consiglio

(Causa T-643/11) 1

[«Dumping – Importazioni di transpallet manuali e dei loro componenti essenziali originari della Cina – Riesame – Articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 – Diritti della difesa – Errore di fatto – Errore manifesto di valutazione – Obbligo di motivazione»]

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Crown Equipment (Suzhou) Co. Ltd (Suzhou, Cina), e Crown Gabelstapler GmbH & Co. KG (Roding, Germania) (rappresentanti: K. Neuhaus, H.-J. Freund e B. Ecker, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: J.-P. Hix, agente, assistito inzialmente da G. Berrisch e A. Polcyn, successivamente da A. Polcyn e D. Geradin, avvocati)

Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: J.-F. Brakeland, M. França e A. Stobiecka Kuik, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento del regolamento di esecuzione (UE) n. 1008/2011 del Consiglio, del 10 ottobre 2011, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di transpallet manuali e dei loro componenti essenziali originari della Repubblica popolare cinese esteso alle importazioni di transpallet manuali e dei loro componenti essenziali spediti dalla Thailandia, a prescindere che siano dichiarati o no originari della Thailandia, in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (GU L 268, pag. 1), nella parte in cui detto regolamento si applica alle ricorrenti.

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

La Crown Equipment (Suzhou) Co. Ltd e la Crown Gabelstapler GmbH & Co. KG sopporteranno, oltre alle proprie spese, i quattro quinti delle spese sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.

Il Consiglio sopporterà un quinto delle proprie spese.

La Commissione europea sopporterà le proprie spese.

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1 GU C 49 del 18. 2.2012.