SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione)
28 settembre 1999 (1)
«Banane Importazioni dagli Stati ACP e dai paesi terzi
Domanda di certificati d'importazione Caso di palese iniquità
Misure transitorie Regolamento (CEE) n. 404/93»
Nella causa T-612/97,
Cordis Obst und Gemüse Großhandel GmbH, società di diritto tedesco, con sede
in Ostrau (Germania), rappresentata dall'avv. Gert Meier, del foro di Colonia, con
domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Marc Baden, 24, rue Marie-Adélaïde,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata da signori Klaus-Dieter
Borchardt e Hubert van Vliet, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti,
con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz,
membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
sostenuta da
Repubblica francese, rappresentata dalle signore Kareen Rispal-Bellanger,
vicedirettore presso la direzione degli affari giuridici del ministero degli Affari
esteri, e Christina Vasak, segretario aggiunto presso la stessa direzione, in qualità
di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'ambasciata di Francia, 8 B,
boulevard Joseph II,
avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione della Commissione
24 ottobre 1997, K(97) 3274 def., che respinge la domanda con la quale la
ricorrente chiede l'attribuzione speciale di certificati d'importazione nell'ambito
delle misure transitorie previste dall'art. 30 del regolamento (CEE) del Consiglio
13 febbraio 1993, n. 404, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore
della banana (GU L 47, pag. 1),
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quinta Sezione),
composto dai signori J.D. Cooke, presidente, R. García-Valdecasas e dalla signora
P. Lindh, giudici,
cancelliere: J. Palacio González, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 20 aprile
1999,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Contesto normativo
- 1.
- Il regolamento (CEE) del Consiglio 13 febbraio 1993, n. 404, relativo
all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana (GU L 47, pag. 1;
in prosieguo: il «regolamento n. 404/93») ha istituito un sistema comune
d'importazione delle banane che si è sostituito ai vari regimi nazionali. Per
assicurare una soddisfacente commercializzazione delle banane raccolte nella
Comunità, nonché dei prodotti originari degli Stati d'Africa, dei Caraibi e del
Pacifico (ACP) e di altri paesi terzi, il regolamento n. 404/93 prevede l'apertura di
un contingente tariffario annuale per le importazioni delle banane «paesi terzi» e
delle banane «non tradizionali ACP». Le banane non tradizionali ACP
corrispondono ai quantitativi esportati dai paesi ACP che eccedono i quantitativi
tradizionalmente esportati da ciascuno di tali Stati, come stabiliti nell'allegato al
regolamento n. 404/93.
- 2.
- Ogni anno viene redatto un bilancio di previsione della produzione e del consumo
della Comunità nonché delle importazioni e delle esportazioni. La ripartizione del
contingente tariffario determinato sulla base di tale bilancio previsionale è
effettuata tra gli operatori stabiliti nella Comunità in funzione della provenienza
e dei quantitativi medi di banane che essi hanno venduto nel corso degli ultimi tre
anni per i quali sono disponibili dati statistici. Tale ripartizione dà luogo al rilascio
di certificati d'importazione che consentono agli operatori d'importare banane
senza pagare dazi o a tariffe doganali preferenziali.
- 3.
- Il ventiduesimo 'considerando del regolamento n. 404/93 è così formulato:
«considerando che la sostituzione dei diversi regimi nazionali con l'organizzazione
comune dei mercati di cui al presente regolamento potrebbe determinare,
all'entrata in vigore dello stesso, un rischio di perturbazione del mercato interno;
che occorre quindi, dal 1° luglio 1993, lasciare alla Commissione la facoltà di
adottare le misure transitorie necessarie per ovviare alle difficoltà di applicazione
del nuovo regime».
- 4.
- L'art. 30 del regolamento n. 404/93 dispone:
«Se provvedimenti specifici appaiono necessari a decorrere dal luglio 1993 per
agevolare il passaggio dal regime vigente prima dell'entrata in vigore del presente
regolamento a quello introdotto con il presente regolamento, e soprattutto per
superare particolari difficoltà, la Commissione adotta (...) le misure transitorie
stimate opportune».
Fatti e procedimento
- 5.
- La ricorrente, società Cordis Obst und Gemüse Großhandel GmbH (in prosieguo:
la «Cordis»), è stata costituita il 1° novembre 1990, dopo la riunificazione della
Germania e ha sede nel territorio della ex-Repubblica democratica tedesca (in
prosieguo: l'«ex-RDT»). La sua attività consiste nel commercio all'ingrosso della
frutta nonché, in particolare, nella maturazione e nel condizionamento delle
banane.
- 6.
- L'economia pianificata e centralizzata dell'ex-RDT attribuiva il monopolio
dell'importazione delle banane ad un ente di Stato e quello della maturazione a
imprese nazionalizzate. Gli impianti di maturazione dell'ex-RDT sono stati
successivamente venduti a filiali di società della Repubblica federale di Germania
operanti nel settore ortofrutticolo.
- 7.
- All'epoca in cui la ricorrente ha iniziato la sua attività, la possibilità di
approvvigionamento di banane era debole nella regione dove operava
commercialmente, e la domanda di banane era superiore all'offerta nonché alla sua
capacità di maturazione. La ricorrente decideva pertanto, nel 1991, d'ingrandirsi e
costruiva nuovi impianti di maturazione. A tal fine, la ricorrente non ha beneficiato
di alcuna sovvenzione da parte dei fondi pubblici.
- 8.
- Secondo la ricorrente i suoi nuovi impianti erano utilizzati al di sotto delle loro
capacità. A questo proposito, essa deduce che il consumo è stato frenato dal fatto
che i fornitori ripercuotevano sul prezzo delle banane il costo dei certificati il cui
ottenimento era necessario, ai sensi del regolamento n. 404/93, per l'importazione
di banane verdi. Di conseguenza, poiché i certificati erano attribuiti in funzione dei
quantitativi di banane venduti, l'interessata avrebbe potuto ottenere solo certificati
d'importazione per quantitativi insufficienti.
- 9.
- Sulla base di tali circostanze, la ricorrente, in data 7 aprile 1996, chiedeva alla
Commissione, ai sensi dell'art. 30 del regolamento n. 404/93, di attribuirle, quanto
prima, certificati supplementari a titolo di misure transitorie destinate a
compensare un caso di palese iniquità dovuto al regime istituito con il regolamento
n. 404/93.
- 10.
- Con decisione 24 ottobre 1997 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la
Commissione ha respinto la domanda della ricorrente basandosi, in particolare, sui
seguenti motivi (settimo, ottavo, nono e undicesimo 'considerando):
«(...)
considerando che la Cordis non ha dimostrato di essersi trovata nell'impossibilità
di ottenere quantitativi di banane da maturare sufficienti affinché il suo impianto
di maturazione potesse funzionare a pieno ritmo presso altri operatori o altre fonti
in luogo d'importarle essa stessa; che l'organizzazione comune dei mercati nel
settore della banana non impedisce una siffatta iniziativa; che la Cordis ha
effettivamente ottenuto quantitativi rilevanti di banane da maturare da altri
operatori o da altre fonti senza importarle essa stessa; che di conseguenza non è
stato dimostrato che ogni asserita sottoutilizzazione degli impianti di maturazione
e ogni asserita stagnazione del fatturato nel settore della banana, perdita di
clientela e soppressione di personale che ne sono conseguite fossero dovute al
passaggio dalle disposizioni esistenti prima dell'entrata in vigore del regolamento
all'organizzazione comune dei mercati;
considerando che la Cordis non ha dimostrato che essa disponeva, con certezza, di
una fonte di approvvigionamento di banane da maturare prima degli investimenti
effettuati nell'impianto di maturazione; che la Cordis ha accettato il rischio di non
essere in grado di ottenere quantitativi di banane da maturare sufficienti affinché
l'installazione potesse funzionare a pieno ritmo; che di conseguenza, nonostante i
paragrafi precedenti, quand'anche la Cordis non sia stata in grado di ottenere
quantitativi di banane da maturare sufficienti perché l'installazione funzionasse a
pieno rendimento presso altri operatori o altre fonti senza importarle essa stessa,
ciò è dovuto ad una mancanza di diligenza da parte della Cordis, la quale non si
è assicurata gli approvvigionamenti prima di effettuare gli investimenti nell'impianto
di maturazione;
considerando che la Cordis ha ottenuto dalla Dole quantitativi importanti di banane
da maturare; che essa ha ottenuto banane mature in quantità sufficienti per
soddisfare i bisogni della sua clientela; che la maturazione delle banane è solo una
delle molteplici attività della Cordis; che, di conseguenza, la Cordis non ha
dimostrato che ogni asserita riduzione delle sue attività di maturazione costituisse
una difficoltà che metteva a repentaglio la sua sopravvivenza;
(...)
considerando che la Cordis non ha dimostrato di avere intrapreso altre iniziative
prima delle date sopra citate che hanno portato a un caso di palese iniquità ai sensi
della sentenza della Corte di giustizia pronunciata nella causa C-68/95 in ragione
di difficoltà dovute al passaggio che ha portato alla sostituzione dei regimi nazionali
che esistevano prima dell'entrata in vigore del regolamento di cui trattasi;
(...)».
- 11.
- Con atto introduttivo depositato il 29 dicembre 1997, la ricorrente ha proposto il
presente ricorso.
- 12.
- Con istanza depositata l'8 maggio 1998, la Repubblica francese ha chiesto
d'intervenire nella causa a sostegno delle conclusioni della Commissione.
- 13.
- Tale domanda è stata accolta con ordinanza del presidente della Quarta Sezione
6 luglio 1998, e il 4 settembre 1998 la Repubblica francese ha depositato le sue
osservazioni.
- 14.
- Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Quinta Sezione) ha deciso di passare
alla fase orale senza procedere ad istruttoria.
- 15.
- Le difese delle parti e le risposte ai quesiti loro rivolti dal Tribunale sono state
sentite all'udienza del 20 aprile 1999.
Conclusioni delle parti
- 16.
- La Cordis, ricorrente, conclude che il Tribunale voglia:
annullare la decisione impugnata;
condannare la Commissione alle spese
- 17.
- La Commissione, convenuta, conclude che il Tribunale voglia:
respingere il ricorso;
condannare la ricorrente alle spese.
- 18.
- La Repubblica francese, interveniente, conclude che il Tribunale voglia respingere
il ricorso.
Sulla domanda d'annullamento
- 19.
- A sostegno del suo ricorso, la ricorrente invoca due motivi, che deducono, da un
lato, la violazione dell'art. 30 del regolamento n. 404/93 e lo sviamento di potere
e, dall'altro, la violazione dell'obbligo di motivazione.
Sul primo motivo che deduce la violazione dell'art. 30 del regolamento n. 404/93 e lo
sviamento di potere
Argomenti delle parti
- 20.
- La ricorrente sostiene che il campo d'applicazione dell'art. 30 del regolamento
n. 404/93 va oltre i limiti fissati dalla Corte nella sentenza 26 novembre 1996, causa
C-68/95, T. Port (Racc. pag. I-6065). Infatti, l'art. 30, quando fa riferimento a
particolari difficoltà, dovrebbe potersi applicare ai problemi strutturali incontrati
nel caso di specie, anche se le condizioni di applicazione descritte nella sentenza
T. Port non sono soddisfatte.
- 21.
- La ricorrente fa presente che, nell'ordinanza 29 giugno 1993, causa C-280/93 R,
Germania/Consiglio (Racc. pag. I-3667), la Corte ha dichiarato che l'art. 30 del
regolamento n. 404/93 era destinato a far fronte alla perturbazione del mercato
interno che rischia di derivare dalla sostituzione dei diversi regimi nazionali con
l'organizzazione comune dei mercati. La Commissione dovrebbe pertanto adottare
tutte le misure transitorie reputate opportune e non, come è stato disposto nella
menzionata sentenza T. Port, limitare i suoi interventi all'ipotesi di un caso di
palese iniquità.
- 22.
- Nella specie, l'intervento della Commissione sarebbe necessario al fine di assicurare
il rispetto del principio della parità di trattamento. Infatti, le vecchie imprese della
Repubblica federale di Germania sarebbero in una situazione diversa da quella
delle nuove imprese con sede nel territorio dell'ex-RDT (in prosieguo: le «nuove
imprese»). Le prime avrebbero avuto la possibilità di decidere il loro
comportamento in funzione dei loro progetti economici mentre le seconde, in
ragione dei problemi relativi alla riunificazione della Germania, si troverebbero di
fronte ad un caso di palese iniquità, che non possono evitare e che le riguarda tutte
quante. Tutte le nuove imprese avrebbero pertanto diritto all'attribuzione di
certificati d'importazione supplementari.
- 23.
- Inoltre, il regolamento n. 404/93, con il suo metodo di attribuzione dei certificati
sulla base del quantitativo medio di banane smerciate durante il periodo di
riferimento, avrebbe congelato la situazione concorrenziale iniziale impedendo alle
nuove imprese di ridurre il loro svantaggio. Orbene, la Commissione sarebbe tenuta
a ristabilire l'equilibrio tra le imprese. Infatti, a tenore della citata sentenza T. Port,
un intervento delle istituzioni comunitarie s'imporrebbe, in particolare, nel caso in
cui il passaggio all'organizzazione comune dei mercati lede i diritti fondamentali,
tutelati dal diritto comunitario, di taluni operatori economici.
- 24.
- D'altronde, nessuna disposizione dell'art. 30 del regolamento n. 404/93
escluderebbe che esso possa applicarsi a casi «collettivi» di palese iniquità, cioè a
situazioni dove più società si trovano tutte nella medesima posizione e hanno
ciascuna diritto ad una compensazione individuale. Infatti, le nuove imprese, tra le
quali rientra la ricorrente, sarebbero tutte vittime dei problemi di carattere
strutturale esistenti nell'ex-RDT. Inoltre, esse sarebbero in numero limitato. Di
conseguenza, l'attribuzione di un contingente speciale a tali imprese non
rimetterebbe in discussione l'organizzazione comune dei mercati nel settore della
banana.
- 25.
- La Commissione contesta l'argomento della ricorrente secondo il quale il campo
di applicazione dell'art. 30 del regolamento n. 404/93 andrebbe oltre i limiti fissati
dalla Corte nella citata sentenza T. Port. In applicazione di tale articolo, essa
sarebbe tenuta ad intervenire solo in presenza di un caso di palese iniquità, la cui
esistenza è subordinata alle seguenti quattro condizioni fissate nella detta sentenza:
l'esistenza di disposizioni economiche giuridicamente pertinenti sotto
l'impero del precedente regime nazionale;
la perdita di validità di tali disposizioni a causa dell'entrata in vigore
dell'organizzazione comune dei mercati;
l'imprevedibilità delle difficoltà;
la necessità di fissare norme per i casi di palese iniquità, tenuto conto, in
particolare, della presenza di difficoltà che mettono a repentaglio la
sopravvivenza degli importatori e la protezione dei diritti comunitari
fondamentali.
- 26.
- Nella specie, la ricorrente non dimostrerebbe che le era impossibile rifornirsi di
banane né che si trovava di fronte a difficoltà tali da mettere a repentaglio la sua
sopravvivenza, dovute alla sostituzione dei regimi nazionali esistenti prima
dell'entrata in vigore dell'organizzazione comune dei mercati col regime
comunitario. Essa quindi non dimostrerebbe di essere vittima di una palese iniquità.
- 27.
- Inoltre, le altre condizioni di applicazione dell'art. 30 del regolamento n. 404/93,
enunciate nella citata sentenza T. Port, non ricorrerebbero nella specie, poiché gli
svantaggi strutturali delle nuove imprese non sarebbero legati all'istituzione
dell'organizzazione comune dei mercati, ma sarebbero esistiti già in precedenza.
Anzi, l'istituzione dell'organizzazione comune avrebbe migliorato la possibilità di
sviluppo degli impianti di maturazione come quelli della ricorrente.
- 28.
- Per quanto riguarda l'asserita violazione del principio della parità di trattamento,
la Commissione nega di poter essere all'origine di un caso di palese iniquità. Infatti,
da un lato, il caso «collettivo» di palese iniquità invocato dalla ricorrente non
rientra nell'art. 30 del regolamento n. 404/93, poiché le condizioni ivi prescritte
possono essere valutate solo a titolo individuale. D'altro lato, l'attività degli impianti
di maturazione in quanto tali non verrebbe limitata dal passaggio all'organizzazione
comune dei mercati. Solo le aziende di maturazione che vogliono importare esse
stesse banane paesi terzi o banane non tradizionali ACP avrebbero bisogno di
certificati. Nessuna restrizione verrebbe posta all'importazione di banane da parte
di altri importatori.
- 29.
- Infine, per quanto riguarda l'affermazione secondo cui sarebbe possibile una
compensazione collettiva in ragione del ristretto numero d'imprese che ne
beneficierebbero, la Commissione replica che qualsiasi contingente speciale che
fosse concesso a taluni operatori per tenere conto di situazioni di palese iniquità
lo sarebbe a scapito degli altri. Di conseguenza, l'attribuzione di un contingente
speciale all'insieme delle nuove imprese, come richiesto dalla ricorrente, lederebbe
gli altri operatori. Orbene, come sottolineato dal presidente del Tribunale
nell'ordinanza 21 marzo 1997, causa T-79/96 R, Camar (Racc. pag. II-403), le
eventuali deroghe al regime generale di attribuzione di certificati non dovrebbero
in alcun caso alterare l'insieme del sistema comune d'importazione.
- 30.
- La Repubblica francese, per quanto riguarda l'affermazione secondo cui il campo
di applicazione dell'art. 30 del regolamento n. 404/93 va oltre i limiti posti nella
citata sentenza T. Port, sostiene la posizione della Commissione. Del resto, la
ricorrente non soddisfa i criteri posti dalla giurisprudenza, in particolare, per
quanto riguarda la minaccia gravante sulla sopravvivenza dell'impresa. Parimenti,
non può asserire che le sue difficoltà dipendono dal passaggio all'organizzazione
comune dei mercati.
- 31.
- Per quanto riguarda l'applicazione dell'art. 30 a casi «collettivi» di palese iniquità,
la Repubblica francese, basandosi sul punto 37 della citata sentenza T. Port,
sostiene che non sarebbe possibile valutare il comportamento di operatori
considerati nel loro insieme. Inoltre, una siffatta interpretazione sarebbe in
contrasto con l'oggetto stesso dell'art. 173, quarto comma, del Trattato CE
(divenuto, in seguito a modifica, art. 230, n. 4, CE), che richiede che i ricorsi si
riferiscano a decisioni di cui la ricorrente sia destinataria o che la riguardino
direttamente ed individualmente.
Giudizio del Tribunale
- 32.
- L'art. 30 del regolamento n. 404/93 attribuisce alla Commissione il potere di
adottare provvedimenti specifici, di carattere transitorio, «per agevolare il passaggio
dal regime vigente prima dell'entrata in vigore del [...] regolamento, a quello
introdotto con il presente regolamento, e soprattutto per superare particolari
difficoltà» provocate da tale passaggio. Secondo una costante giurisprudenza, le
suddette misure provvisorie sono destinate a far fronte alle turbative del mercato
interno provocate dalla sostituzione dei diversi regimi nazionali con l'organizzazione
comune dei mercati e hanno lo scopo di permettere di risolvere le difficoltà
incontrate dagli operatori dopo l'istituzione dell'organizzazione comune dei mercati,
ma che hanno origine nelle condizioni dei mercati nazionali precedenti all'entrata
in vigore del regolamento n. 404/93 (v. ordinanza Germania/Consiglio, già citata,
punti 46 e 47; sentenze della Corte T. Port, già citata, punto 34, e 4 febbraio 1997,
cause riunite C-9/95, C-23/95 e C-156/95, Belgio e Germania/Commissione, Racc.
pag. I-645, punto 22, nonché l'ordinanza Camar/Commissione, già citata, punto 42).
- 33.
- La Corte ha dichiarato che la Commissione deve del pari tenere in considerazione
la situazione degli operatori economici che hanno adottato, nell'ambito di una
disciplina nazionale anteriore al regolamento n. 404/93, un dato comportamento,
senza potere prevedere le conseguenze di tale comportamento a seguito
dell'instaurazione dell'organizzazione comune dei mercati (v. sentenza T. Port, già
citata, punto 37).
- 34.
- Ne consegue che l'articolo in questione mira a facilitare il passaggio
all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana per le imprese che,
in relazione a tale passaggio, abbiano incontrato problemi particolari e
imprevedibili.
- 35.
- Occorre pertanto esaminare se i problemi incontrati dalla ricorrente siano dovuti
al passaggio all'organizzazione comune dei mercati.
- 36.
- Si deve a questo proposito osservare che la società ricorrente è stata creata il 1°
novembre 1990, dopo la riunificazione della Germania. Essa ha poi deciso, nel
1991, d'ingrandirsi costruendo nuovi impianti di maturazione, per quanto non
ignorasse la situazione esistente in Germania a seguito della riunificazione.
- 37.
- Orbene, è giocoforza constatare che essa non ha presentato alcun argomento da
cui si possa desumere che i problemi strutturali relativi alla riunificazione della
Germania abbiano prodotto, per quanto la riguarda, un problema particolare ed
imprevedibile derivante dall'istituzione dell'organizzazione comune dei mercati nel
settore della banana. Si deve aggiungere che le parti hanno confermato, nel corso
dell'udienza, che, prima dell'istituzione dell'organizzazione comune dei mercati, le
aziende di maturazione dell'ex-RDT non potevano importare esse stesse banane.
La Commissione può dunque affermare a buon diritto che l'attuazione
dell'organizzazione comune dei mercati non ha aggravato gli svantaggi strutturali
invocati dalla ricorrente (v. supra, punto 27).
- 38.
- La ricorrente ritiene tuttavia che l'intervento della Commissione sia necessario per
garantire il rispetto del principio della parità di trattamento. Il regolamento
n. 404/93, con il suo sistema di attribuzione dei certificati d'importazione in
funzione del volume delle banane smerciate durante il periodo di riferimento,
avrebbe congelato la situazione concorrenziale di partenza impedendo alle nuove
imprese di ridurre il loro svantaggio.
- 39.
- Questo argomento non può però essere accolto. Infatti, l'art. 30 del regolamento
n. 404/93, che va interpretato restrittivamente in quanto deroga al regime generale
applicabile, non può consentire di compensare lo svantaggio concorrenziale che
grava sulle nuove imprese a causa delle differenze di opportunità esistenti in
Germania. In realtà, questo svantaggio non è dovuto all'istituzione
dell'organizzazione comune dei mercati.
- 40.
- Inoltre, se è vero che non tutte le imprese sono toccate allo stesso modo dal
regolamento n. 404/93, la Corte nella sentenza 5 ottobre 1994, causa C-280/93,
Germania/Consiglio (Racc. pag. I-4973, punti 73 e 74), ha già statuito che tale
trattamento differenziato appare inerente all'obiettivo di un'integrazione di mercati
fino ad allora isolati, tenuto conto della diversa situazione nella quale versavano le
diverse categorie di operatori economici prima dell'istituzione dell'organizzazione
comune dei mercati.
- 41.
- La ricorrente non può infine sostenere che il rigetto della sua domanda mediante
la decisione impugnata costituisca uno sviamento di potere. A questo proposito è
sufficiente ricordare che, conformemente alla giurisprudenza, una decisione è
viziata da sviamento di potere solo se, in base a indizi oggettivi, pertinenti e
concordanti, risulta adottata allo scopo di raggiungere fini diversi da quelli
dichiarati, (v. sentenza del Tribunale 6 aprile 1995, causa T-143/89, Ferriere
Nord/Commissione, Racc. pag. II-917, punto 68, e sentenza della Corte 12
novembre 1996, causa C-84/94, Regno Unito/Consiglio, Racc. pag. I-5755, punto
69). Orbene, la ricorrente non ha prodotto alcun elemento di prova in tal senso.
- 42.
- Risulta da quanto precede che la Commissione ha applicato l'art. 30 del
regolamento n. 404/93 in modo corretto e che, adottando la decisione impugnata,
non ha perseguito un obiettivo distinto da quello previsto da tale articolo.
- 43.
- Di conseguenza, il primo motivo dev'essere respinto.
Sul secondo motivo che deduce la violazione dell'obbligo di motivazione
- 44.
- La ricorrente sostiene che l'undicesimo 'considerando della decisione impugnata,
a tenore del quale la Commissione considera che essa non ha dimostrato di avere
intrapreso, prima del 10 settembre 1992, altre iniziative che abbiano comportato
un caso di palese iniquità ai sensi della citata sentenza T. Port, sarebbe
incomprensibile e che, pertanto, la decisione impugnata sarebbe affetta da difetto
di motivazione.
- 45.
- Tale argomento non può essere accolto. Infatti, l'obbligo di motivare una decisione
individuale ha lo scopo di permettere al giudice comunitario di esercitare il
controllo di legittimità e all'interessato di conoscere le giustificazioni della misura
adottata al fine di difendere i propri diritti e di stabilire se la decisione sia o no
giustificata (v. sentenze della Corte 28 marzo 1984, causa 8/83,
Bertoli/Commissione, Racc. pag. 1649, punto 12, e del Tribunale 24 gennaio 1992,
causa T-44/90, La Cinq/Commissione, Racc. pag. II-1, punto 42, e 29 giugno 1993,
causa T-7/92, Asia Motor France e a./Commissione, Racc. pag. II-669, punto 30).
- 46.
- Orbene, il 'considerando contestato è preceduto, nella decisione impugnata,
dall'esposizione dettagliata dei motivi per i quali la Commissione ha considerato
che la ricorrente non poteva beneficiare di un'esenzione ai sensi dell'art. 30 del
regolamento n. 404/93. Viene in particolare menzionato che la ricorrente non ha
dimostrato che qualsiasi asserita riduzione delle sue attività di maturazione
costituisse una difficoltà tale da mettere a repentaglio la sua sopravvivenza. Inoltre,
nel 'considerando contestato, la Commissione ha insistito sul fatto che la
ricorrente non aveva dimostrato di avere intrapreso altre iniziative che avessero
portato a un caso di palese iniquità «in ragione di difficoltà dovute al passaggio che
ha portato alla sostituzione dei regimi nazionali che esistevano prima dell'entrata
in vigore del regolamento di cui trattasi» (v. supra, punto 10).
- 47.
- La Commissione ha pertanto semplicemente ricordato che spettava alla ricorrente
dimostrare che i criteri enunciati nella menzionata sentenza T. Port erano
soddisfatti.
- 48.
- La decisione impugnata contiene quindi una motivazione sufficiente che consente
al giudice comunitario di esercitare il controllo di legittimità e all'interessato di
conoscere la giustificazione della misura adottata. Essa non è pertanto viziata da
difetto di motivazione.
- 49.
- Ne consegue che il secondo motivo è infondato e, dunque, che l'intero ricorso
dev'essere respinto.
Sulle spese
- 50.
- Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è
condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ha
concluso in tal senso e la ricorrente è rimasta soccombente, quest'ultima va
condannata alle spese sostenute dalla Commissione. Conformemente all'art. 87,
n. 4, del regolamento di procedura, la Repubblica francese, interveniente,
sopporterà le proprie spese.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Quinta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è respinto.
2) La ricorrente sopporterà le proprie spese nonché quelle della Commissione.
3) La Repubblica francese sopporterà le proprie spese.
CookeGarcía-Valdecasas
Lindh
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Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 28 settembre 1999.
Il cancelliere
Il presidente
H. Jung
J.D. Cooke