Language of document : ECLI:EU:T:2010:57

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni

2 marzo 2010


Causa T‑248/08 P


Frantisek Doktor

contro

Consiglio dell’Unione europea

«Impugnazione — Funzione pubblica — Funzionari — Assunzione — Periodo di prova — Prolungamento del periodo di prova — Rapporto di fine periodo di prova — Licenziamento in esito al periodo di prova — Art. 34 dello Statuto — Snaturamento degli elementi di fatto e degli elementi di prova — Obbligo di motivazione del Tribunale della funzione pubblica»

Oggetto: Impugnazione diretta, da una parte, all’annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Terza Sezione) 16 aprile 2008, causa F‑73/07, Doktor/Consiglio (Racc. FP pagg. I‑A‑1‑91 e II‑A‑1‑479), e, dall’altra, ad ottenere un risarcimento danni.

Decisione: L’impugnazione è respinta. Il sig. Frantisek Doktor e il Consiglio dell’Unione europea sopporteranno le proprie spese nell’ambito della presente causa.

Massime

1.      Procedura — Motivazione delle sentenze — Portata

(Statuto della Corte di giustizia, art. 36 e allegato I, art. 7, n. 1)

2.      Funzionari — Dovere di sollecitudine dell’amministrazione — Portata

(Statuto dei funzionari, art. 34)

3.      Funzionari — Ricorso — Atto che arreca pregiudizio — Nozione — Atto preparatorio — Rapporto sul periodo di prova ai fini di una decisione di nomina in ruolo o di licenziamento — Esclusione

(Statuto dei funzionari, artt. 34, 90 e 91)

4.      Impugnazione — Motivi di ricorso — Insufficienza di motivazione

(Art. 253 CE)

5.      Funzionari — Decisione che arreca pregiudizio — Obbligo di motivazione — Portata — Insufficienza di motivazione

(Art. 253 CE; Statuto dei funzionari, art. 25)

1.      Le sentenze del Tribunale della funzione pubblica devono essere sufficientemente motivate perché il Tribunale sia in grado di esercitare il suo sindacato giurisdizionale. Tuttavia, tale obbligo non può essere interpretato nel senso che il Tribunale della funzione pubblica è tenuto a replicare in dettaglio a ciascun argomento invocato dal ricorrente, specialmente se esso non presenta un carattere sufficientemente chiaro e preciso e non è fondato su elementi di prova circostanziati.

(v. punto 64)

Riferimento:

Corte 6 marzo 2001, causa C‑274/99 P, Connolly/Commissione (Racc. pag. I‑1611, punto 121); Corte 4 ottobre 2007, causa C‑311/05 P, Naipes Heraclio/UAMI (non pubblicata nella Raccolta, punto 52), e Corte 9 settembre 2008, cause riunite C‑120/06 P e C‑121/06 P, FIAMM e FIAMM Technologies/Consiglio e Commissione (Racc. pag. I‑6513, punto 91)

2.      Alla luce del dovere di sollecitudine, che impone di stabilire un giusto equilibrio tra le esigenze del servizio e gli interessi del funzionario interessato, l’autorità che ha il potere di nomina può legittimamente rinunciare ad adottare immediatamente provvedimenti rigorosi nei confronti del funzionario in prova di cui trattasi e decidere di offrirgli una seconda possibilità di provare che soddisfaceva le condizioni per la nomina in ruolo.

(v. punto 79)

Riferimento:

Corte 29 giugno 1994, causa C‑298/93 P, Klinke/Corte di giustizia (Racc. pag. I‑3009, punto 38)

3.      Il rapporto sul periodo di prova, in quanto atto preparatorio di una decisione di nomina in ruolo o di licenziamento del funzionario in prova, non costituisce un atto che arreca pregiudizio.

(v. punto 81)

Riferimento:

Tribunale 16 marzo 2009, causa T‑156/08 P, R/Commissione (Racc. FP pagg. I‑B‑1‑11 e II‑B‑1‑51, punti 48‑55)

4.      La questione della portata dell’obbligo di motivazione di una decisione di un’istituzione comunitaria costituisce una questione di diritto soggetta al controllo del Tribunale nell’ambito di un’impugnazione contro una sentenza del Tribunale della funzione pubblica.

(v. punto 92)

Riferimento:

Corte 28 giugno 2005, cause riunite C‑189/02 P, C‑202/02 P, da C‑205/02 P a C‑208/02 P e C‑213/02 P, Dansk Rørindustri e a./Commissione (Racc. pag. I‑5425, punto 453); Corte 28 febbraio 2008, causa C‑17/07 P, Neirinck/Commissione (non pubblicata nella Raccolta, punti 50‑52), e Corte 10 luglio 2008, causa C‑413/02 P, Bertelsmann e Sony Corporation of America/Impala (Racc. pag. I‑4951, punto 30)

5.      È possibile, in primo luogo, ovviare ad un’insufficienza — ma non all’assenza totale — di motivazione di una decisione di un’istituzione comunitaria adottata nei confronti di un funzionario anche in corso di causa qualora, prima della proposizione del suo ricorso, l’interessato disponesse già di elementi costitutivi di un principio di motivazione, in secondo luogo, è possibile considerare una decisione sufficientemente motivata qualora sia stata emanata in un contesto noto allo stesso che gli consentisse di comprenderne la portata e, in terzo luogo, per quanto riguarda, in particolare, decisioni di diniego di una promozione o di rigetto di una candidatura, è possibile integrare la motivazione nell’ambito della decisione di rigetto di un reclamo, dato che si presume che la motivazione di tale decisione di rigetto coincida con la motivazione della decisione contro la quale il reclamo era diretto.

(v. punto 93)

Riferimento:

Tribunale 15 settembre 2005, causa T‑132/03, Casini/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑253 e II‑1169, punti 32 e 36 e giurisprudenza ivi citata); Tribunale 3 ottobre 2006, causa T‑171/05, Nijs/Corte dei conti (Racc. PI pagg. I‑A‑2‑195 e II‑A‑2‑999, punti 42 e 45); Tribunale 4 luglio 2007, causa T‑502/04, Lopparelli/Commissione (Racc. FP pagg. I‑A‑2‑145 e II‑A‑2‑995, punti 76 e 83), e Tribunale 11 luglio 2007, causa T‑93/03, Konidaris/Commissione (Racc. FP pagg. I‑A‑2‑149 e II‑A‑2‑1045, punti 51‑54)