Ricorso proposto il 20 giugno 2008 - Iranian Tobacco/UAMI - AD Bulgartabac (TIR 20 FILTER CIGARETTES)
(Causa T-245/08)
Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco
Parti
Ricorrente: Iranian Tobacco Company (Teheran, Iran) (rappresentante: avv. M. Beckensträter)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: AD Bulgartabac Holding (Sofia, Bulgaria)
Conclusioni della ricorrente
Annullare la decisione della prima commissione di ricorso 11 aprile 2008, procedimento R 708/2007-1, notificata il 21 aprile 2008;
condannare l'interveniente alle spese ripetibili comprese le spese del procedimento principale, incluse quelle del convenuto;
in via subordinata, previo annullamento delle decisioni 11 aprile 2008 e 7 marzo 2007 - 1414C - constatare l'irricevibilità della domanda presentata dall'interveniente in data 8 novembre 2005.
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: il marchio figurativo "TIR 20 FILTER CIGARETTES" per prodotti della classe 34 (marchio comunitario n. 400 804).
Titolare del marchio comunitario: la ricorrente.
Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: AD Bulgartabac Holding.
Decisione della divisione di annullamento: dichiarazione di nullità del marchio comunitario di cui trattasi.
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso proposto dalla ricorrente.
Motivi dedotti: le condizioni di ricevibilità da esaminarsi d'ufficio relative alla domanda presentata dalla AD Bulgartabac Holding non sono state prese in considerazione, in violazione del diritto comunitario, del regolamento (CE) n. 40/94
1 e di altri principi di procedura.
____________1 - Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).