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Ricorso proposto il 20 giugno 2008 - Iranian Tobacco/UAMI - AD Bulgartabac (TIR 20 FILTER CIGARETTES)

(Causa T-245/08)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Iranian Tobacco Company (Teheran, Iran) (rappresentante: avv. M. Beckensträter)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: AD Bulgartabac Holding (Sofia, Bulgaria)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della prima commissione di ricorso 11 aprile 2008, procedimento R 708/2007-1, notificata il 21 aprile 2008;

condannare l'interveniente alle spese ripetibili comprese le spese del procedimento principale, incluse quelle del convenuto;

in via subordinata, previo annullamento delle decisioni 11 aprile 2008 e 7 marzo 2007 - 1414C - constatare l'irricevibilità della domanda presentata dall'interveniente in data 8 novembre 2005.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: il marchio figurativo "TIR 20 FILTER CIGARETTES" per prodotti della classe 34 (marchio comunitario n. 400 804).

Titolare del marchio comunitario: la ricorrente.

Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: AD Bulgartabac Holding.

Decisione della divisione di annullamento: dichiarazione di nullità del marchio comunitario di cui trattasi.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso proposto dalla ricorrente.

Motivi dedotti: le condizioni di ricevibilità da esaminarsi d'ufficio relative alla domanda presentata dalla AD Bulgartabac Holding non sono state prese in considerazione, in violazione del diritto comunitario, del regolamento (CE) n. 40/94 1 e di altri principi di procedura.

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1 - Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).