SENTENZA DELLA CORTE
5 maggio 1998 (1)
«Agricoltura Polizia sanitaria Misure di emergenza contro l'encefalopatia
spongiforme bovina Malattia detta della mucca pazza»
Nel procedimento C-157/96,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a
norma dell'art. 177 del Trattato CE, dalla High Court of Justice, Queen's Bench
Division (Regno Unito), nella causa dinanzi ad essa pendente tra
The Queen
e
Ministry of Agriculture, Fisheries and Food,
Commissioners of Customs & Excise,
ex parte: National Farmers' Union,
David Burnett and Sons Ltd,
R. S. and E. Wright Ltd,
Anglo Beef Processors Ltd,
United Kingdom Genetics,
Wyjac Calves Ltd,
International Traders Ferry Ltd,
MFP International Ltd,
Interstate Truck Rental Ltd,
Vian Exports Ltd,
intervenienti: Anglo Dutch Meat Exports Ltd,
Beck Food Group Ltd,
First City Trading Ltd,
Weddel Swift Ltd,
Carrex August Ltd,
Meatal Supplies (Wholesale Meats) Ltd,
Meat Marketing Services (UK) Ltd,
NWL (Ireland) Ltd,
Hibernia Foods plc,
Duggins Ltd (D.T.),
Swallow Foods International Ltd,
British Association of Sheep Exporters,
domanda vertente sulla validità dell'art. 1 della decisione della Commissione 27
marzo 1996, 96/239/CE, relativa a misure di emergenza in materia di protezione
contro l'encefalopatia spongiforme bovina (GU L 78, pag. 47),
LA CORTE,
composta dai signori G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, C. Gulmann,
H. Ragnemalm, M. Wathelet e R. Schintgen, presidenti di sezione, G.F. Mancini,
J.C. Moitinho de Almeida, J.L. Murray, D.A.O. Edward, J.-P. Puissochet, G. Hirsch,
P. Jann e L. Sevón (relatore), giudici,
avvocato generale: G. Tesauro
cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore,
viste le osservazioni scritte presentate
per la National Farmers' Union e.a., dai signori Stuart Isaacs, QC, e Clive
Lewis, barrister, su incarico dello studio Badhams Thompson, solicitors,
per la Anglo Dutch Meat Exports Ltd e a., dal signor Nicholas Green,
barrister, su incarico dei signori Michael Parker e Conor McGuire, solicitors,
per la British Association of Sheep Exporters, dai signori David Vaughan,
QC, e Conor Quigley, barrister, su incarico del signor Anthony M. Burstow,
solicitor,
per il governo del Regno Unito, dalla signora Lindsey Nicoll, del Treasury
Solicitor's Department, in qualità di agente, assistita dai signori Paul Lasok,
QC, e David Anderson, barrister,
per il Consiglio dell'Unione europea, dal signor Arthur Brautigam e dalla
signora Moyra Sims, consiglieri giuridici, in qualità di agenti,
per la Commissione delle Comunità europee, dal signor James MacDonald
Flett, membro del servizio giuridico, in qualità di agente,
vista la relazione d'udienza,
sentite le osservazioni orali della National Farmers' Union e a., rappresentata dai
signori Stuart Isaacs, Clive Lewis e dalla signora Sarah Moore, barrister, della
British Association of Sheep Exporters, rappresentata dai signori David Vaughan
e Conor Quigley, del governo del Regno Unito, rappresentato dalla signora Lindsey
Nicoll, assistita dai signori Paul Lasok e David Anderson, del Consiglio,
rappresentato dal signor Arthur Brautigam e dalla signora Moyra Sims, e della
Commissione, rappresentata dal signor James Macdonald Flett, all'udienza del 2
luglio 1997,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 30 settembre
1997,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
- 1.
- Con ordinanza 3 maggio 1996, pervenuta in cancelleria l'8 maggio successivo, la
High Court of Justice, Queen's Bench Division, ha sottoposto a questa Corte, a
norma dell'art. 177 del Trattato CE, una questione pregiudiziale vertente sulla
validità dell'art. 1 della decisione della Commissione 27 marzo 1996, 96/239/CE,
relativa a misure di emergenza in materia di protezione contro l'encefalopatia
spongiforme bovina (GU L 78, pag. 47, in prosieguo: la «decisione»).
- 2.
- Tale questione è stata sollevata in una controversia nell'ambito della quale la
National Farmers' Union, un'associazione di categoria che rappresenta la
maggioranza degli allevatori d'Inghilterra e del Galles, e nove imprese che si
occupano dell'allevamento di bestiame destinato alla vendita, del foraggiamento,
dello stallaggio, del trasporto e dell'esportazione di bovini, del loro sperma e dei
loro embrioni, nonché del trattamento e dell'esportazione di carni bovine e prodotti
derivati (in prosieguo: la «NFU e a.»), contestano vari atti adottati, in osservanza
dell'art. 1 della decisione, dal Ministry of Agriculture, Fisheries and Food e dai
Commissioners of Customs & Excise. Dodici parti sono intervenute nella causa
principale a sostegno delle ricorrenti. I primi undici intervenienti sono esportatori
di carni, membri dell'International Meat Traders Association, e la dodicesima è la
British Association of Sheep Exporters, associazione di esportatori di ovini, la quale
dichiara di aver subito un grave danno in conseguenza della decisione poiché, a
causa di quest'ultima, i trasporti di ovini su rotaia, di per sé non redditizi, sono stati
interrotti.
- 3.
- La decisione è stata adottata dalla Commissione in seguito a due comunicati, datati
20 e 24 marzo 1996, dello Spongiform Encephalopathy Advisory Committee (in
prosieguo: il «SEAC») - organo scientifico autonomo, che svolge funzioni di
consulente del governo del Regno Unito relativi all'esistenza di un possibile
collegamento tra l'encefalopatia spongiforme bovina (in prosieguo: la «BSE») e la
malattia di Creutzfeldt-Jakob.
- 4.
- Questa decisione si fonda sul Trattato CE, sulla direttiva del Consiglio 26 giugno
1990, 90/425/CEE, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli
scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella
prospettiva della realizzazione del mercato interno (GU L 224, pag. 29), modificata
dalla direttiva del Consiglio 17 dicembre 1992, 92/118/CEE, che stabilisce le
condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella
Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle
normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I, della direttiva
89/662/CEE, e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE (GU 1993,
L 62, pag. 49), e segnatamente sul suo art. 10, n. 4, nonché sulla direttiva del
Consiglio 11 dicembre 1989, 89/662/CEE, relativa ai controlli veterinari applicabili
negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato
interno (GU L 395, pag. 13), modificata dalla direttiva 92/118, e segnatamente sul
suo art. 9.
- 5.
- L'art. 10, n. 1, primo comma, e n. 4, della direttiva 90/425, dispone quanto segue:
«1. Ogni Stato membro segnala immediatamente agli altri Stati membri e alla
Commissione, oltre all'insorgere nel suo territorio delle malattie contemplate dalla
direttiva 82/894/CEE, il manifestarsi di casi di zoonosi, malattie o fenomeni che
possano comportare gravi rischi per gli animali o la salute umana.
(...)
4. In tutti i casi, la Commissione procede senza indugio ad un esame della
situazione in sede di comitato veterinario permanente. Essa adotta, secondo la
procedura prevista all'articolo 17, le misure necessarie per gli animali e prodotti di
cui all'articolo 1 e, se la situazione lo richiede, per i prodotti derivati da tali
animali. La Commissione segue l'evoluzione della situazione e, secondo la stessa
procedura, modifica o abroga, in funzione di detta evoluzione, le decisioni
adottate».
- 6.
- L'art. 1 della direttiva 90/425 riguarda gli animali vivi e i prodotti disciplinati dalle
direttive riportate nell'allegato A, nonché quelli di cui all'art. 21, primo comma,
della direttiva, vale a dire gli animali e i prodotti di cui all'allegato B della direttiva
90/425.
- 7.
- L'art. 9, n. 1, primo comma, e n. 4, della direttiva 89/662 prevede che:
«1. Ogni Stato membro segnala immediatamente agli altri Stati membri e alla
Commissione, oltre all'insorgere nel suo territorio delle malattie contemplate dalla
direttiva 82/894/CEE, il manifestarsi di casi di zoonosi, malattie o fenomeni che
possano comportare gravi rischi per gli animali o la salute umana.
(...)
4. In tutti i casi, la Commissione procede senza indugio ad un esame della
situazione in sede di comitato veterinario permanente. Essa adotta, secondo la
procedura prevista all'articolo 17, le misure necessarie per i prodotti di cui
all'articolo 1 e, se la situazione lo richiede, per i prodotti d'origine o i prodotti
derivati da tali prodotti. La Commissione segue l'evoluzione della situazione e,
secondo la stessa procedura, modifica o abroga, in funzione di detta evoluzione, le
decisioni adottate».
- 8.
- L'art. 1 della direttiva 89/662 riguarda i prodotti di origine animale disciplinati dalle
direttive riportate nell'allegato A o dall'art. 14 della direttiva, vale a dire i prodotti
di cui all'allegato B della stessa direttiva.
- 9.
- Il preambolo della decisione menziona la pubblicazione delle nuove informazioni
scientifiche, l'annuncio delle misure supplementari adottate dal governo del Regno
Unito (disossamento delle carcasse ottenute da bovini di oltre 30 mesi di età in
stabilimenti riconosciuti, sotto la sorveglianza del Meat Hygiene Service,
classificazione delle rifilature come frattaglie specifiche di carni bovine e divieto
dell'uso di farina di carne e di ossa proveniente da mammiferi nell'alimentazione
di qualsiasi animale domestico e da cortile), le misure vietanti le importazioni
adottate da vari Stati membri e il parere del comitato scientifico veterinario. Il
quinto, il sesto e il settimo 'considerando sono formulati nel modo seguente:
«considerando che nel contesto attuale non è possibile pronunciarsi in maniera
definitiva sul rischio di trasmissione della BSE all'uomo; che l'esistenza di tale
rischio non può essere esclusa; che l'incertezza che ne deriva ha suscitato grandi
preoccupazioni nei consumatori; che, stando così le cose, appare opportuno, quale
misura di emergenza, vietare in via transitoria la spedizione di bovini vivi o di carni
bovine o di qualsiasi prodotto ottenuto da carni bovine dal territorio del Regno
Unito verso il territorio degli altri Stati membri; che, per evitare sviamenti di
traffico, è necessario applicare gli stessi divieti alle esportazioni a destinazione dei
paesi terzi;
considerando che nel corso delle prossime settimane la Commissione procederà ad
un'ispezione comunitaria nel Regno Unito per valutare l'applicazione dei
provvedimenti adottati; che si ravvisa inoltre l'opportunità di approfondire sotto il
profilo scientifico la portata delle nuove informazioni e le misure da adottare;
considerando che è di conseguenza necessario rivedere la presente decisione dopo
aver esaminato tutti gli elementi di cui sopra».
- 10.
- L'art. 1 della decisione così dispone:
«In attesa di un esame globale della situazione e ferme restando le disposizioni
comunitarie in vigore in materia di protezione contro l'encefalopatia spongiforme
bovina, il Regno Unito non spedisce dal proprio territorio negli altri Stati membri
né nei paesi terzi:
bovini vivi, né sperma o embrioni di bovini,
carni della specie bovina macellate nel Regno Unito,
prodotti ottenuti da animali della specie bovina, macellati nel Regno Unito,
che possono entrare nella catena alimentare umana o animale, nonché
prodotti destinati ad essere impiegati in medicina, prodotti cosmetici e
farmaceutici,
farine di carni e di ossa provenienti da mammiferi».
- 11.
- In considerazione degli argomenti dedotti dalle parti, il giudice a quo ha espresso
dubbi in merito alla validità della decisione, di modo che ha deciso di sospendere
il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se l'art. 1 della decisione della Commissione 27 marzo 1996, 96/239/CE, sia
integralmente o parzialmente illegittimo, in particolare per incompetenza o
sviamento di potere da imputare alla Commissione in sede di adozione della
suddetta decisione, oppure per violazione del principio di proporzionalità».
- 12.
- Occorre esaminare, seguendo il loro ordine, i vari motivi in base ai quali il giudice
nazionale chiede alla Corte di valutare la validità dell'art. 1 della decisione.
Sul motivo relativo all'incompetenza della Commissione
- 13.
- La NFU e a. sostengono, in primo luogo, che la decisione non è stata adottata alfine di assicurare la protezione contro un rischio grave per la salute umana, il che
avrebbe permesso di giustificare, in osservanza delle direttive 90/425 e 89/662, la
competenza della Commissione. Infatti, il Regno Unito e la Commissione avevano
già adottato, a partire dal 1988, alcuni provvedimenti considerati necessari per la
tutela della sanità pubblica, e dal carattere delle nuove informazioni divulgate sui
casi di malattia di Creutzfeldt-Jakob nel Regno Unito non sarebbe possibile
evincere l'esistenza di un nuovo rischio. Viceversa, la Commissione non avrebbe
preso nessuna iniziativa riguardo alle carni e ai bovini vivi esportati prima della
decisione.
- 14.
- Peraltro, le direttive 90/425 e 89/662 non autorizzerebbero la Commissione a
vietare le esportazioni dal Regno Unito verso i paesi terzi. Il testo non lo
prevederebbe e la Commissione potrebbe agire solo nell'ambito di poteri
espressamente definiti. Quanto alla considerazione relativa allo scopo di «evitare
sviamenti di traffico», essa non giustificherebbe una decisione che va al di là di
quanto sia necessario per evitare che un prodotto esportato dal Regno Unito verso
un paese terzo sia poi reimportato nella Comunità.
- 15.
- Infine, per quanto occorra riconoscere alla Commissione una limitata competenza,
la NFU e a. ritengono tuttavia che questa non consentisse alla detta istituzione di
vietare l'esportazione di taluni prodotti, essendo i medesimi esenti da rischi. Si
tratta dello sperma di bovini, degli embrioni di bovini, dei vitelli vivi di età inferiore
a sei mesi, delle carni bovine fresche provenienti da animali di età inferiore a due
anni e mezzo al momento della macellazione, del sego e della gelatina.
- 16.
- I primi undici intervenienti nella causa principale, associazioni e società esportatrici
di carni bovine, contestano in particolare la legittimità della decisione per la parte
relativa al divieto delle esportazioni verso i paesi terzi. Essi ritengono che un
divieto del genere non sia giustificato alla luce delle direttive 90/425 e 89/662
poiché non esistono rischi significativi o apprezzabili di sviamento di traffico o di
reimportazione nella Comunità di carni provenienti dal Regno Unito. Infatti, il
numero di paesi terzi autorizzati ad esportare carni bovine fresche o prodotti a
base di carni bovine verso la Comunità sarebbe limitato e queste carni o prodotti
dovrebbero rispettare le condizioni rigorose imposte dalla normativa comunitaria.
Peraltro, le esportazioni verso i paesi terzi potrebbero costituire oggetto di
restituzioni all'esportazione e, in tale cornice, le autorità del Regno Unito
controllerebbero che il prodotto sia stato sdoganato e posto in commercio nel
paese di destinazione. Infine, esisterebbero dazi all'importazione sulle carni bovine
anche se, in partenza, esse sono di origine comunitaria.
- 17.
- Per quanto concerne gli argomenti della Commissione relativi alle frodi, queste
stesse parti ritengono che essi siano infondati o, quantomeno, non giustifichino un
divieto mondiale generale, bensì piuttosto divieti specifici, disposti dopo aver
consultato le autorità dei paesi terzi interessati e le autorità nazionali degli Stati
membri che potrebbero reimportare le carni bovine oggetto dello sviamento di
traffico. Ad ogni modo, il divieto avrebbe dovuto essere adottato in forza delle
disposizioni specifiche disciplinanti le importazioni di carni bovine provenienti da
paesi terzi, e non in base alle disposizioni relative al mercato interno.
- 18.
- Di conseguenza, questi undici intervenienti nella causa principale sono convinti che
i poteri conferiti alla Commissione delle direttive 90/425 e 89/662 non le
consentissero di emanare un provvedimento di portata così ampia qual è un divieto
su scala mondiale. Ad ogni modo, non spettava alla Commissione, bensì ai governi
e agli operatori economici dei paesi terzi determinare la politica che essi avrebbero
dovuto seguire riguardo alle carni bovine provenienti dal Regno Unito.
- 19.
- Il governo del Regno Unito contesta il fatto che la decisione possa essere
giustificata dalla necessità di un confinamento, poiché una misura siffatta è
inadeguata nel caso della BSE, che non è una malattia contagiosa.
- 20.
- Secondo questo governo, la Commissione non era competente ad adottare misure
applicabili agli scambi con i paesi terzi. Infatti, le direttive 90/425 e 89/662
riguarderebbero solo i controlli relativi agli «scambi intracomunitari nella
prospettiva del mercato interno». Queste direttive avrebbero ad oggetto gli animali
o i prodotti destinati ad essere esportati verso paesi terzi solo in quanto esista un
rischio per la salute umana o animale all'interno della Comunità, quando l'animale
o il prodotto si trova ancora all'interno della Comunità, per esempio quando
transita attraverso il territorio di uno Stato membro [v., segnatamente, artt. 3, n. 1,
lett. g), della direttiva 90/425, e 3, n. 2, della direttiva 89/662]. La Commissione non
aveva pertanto il potere di vietare le esportazioni dal Regno Unito verso paesi terzi
non transitanti attraverso il territorio di un altro Stato membro. I bovini non
presentavano del resto nessun rischio per la salute umana o animale, dal momento
che la BSE non è contagiosa. Infine, se le carni o i prodotti bovini presentavano
un rischio, spettava ai paesi terzi, ma non alla Commissione, valutarlo e adottare
misure basate sul codice zoosanitario dell'Ufficio internazionale delle epizoozie.
- 21.
- Il Consiglio spiega che le direttive 90/425 e 89/662 fanno parte di un complesso
normativo coerente e completo che è stato elaborato sotto forma di regole comuni
in sostituzione delle iniziative unilaterali assunte da ciascun singolo Stato membro
in osservanza dell'art. 36 del Trattato CE. Esso ritiene di aver attribuito alla
Commissione, con le direttive 90/425 e 89/662, la competenza espressa e specifica
ad adottare tutti i provvedimenti necessari in relazione sia agli animali vivi, sia ai
prodotti di origine animale. In considerazione dell'ampio potere discrezionale che
dev'essere riconosciuto alla Commissione nella cornice delle clausole di
salvaguardia, il Consiglio ritiene che quest'ultima, agendo prudentemente ed
accogliendo la soluzione più certa per la sanità pubblica, non abbia né commesso
un errore manifesto di valutazione del rischio per la salute animale ed umana, né
manifestamente sconfinato dai poteri attribuitile.
- 22.
- Il Consiglio ritiene che i provvedimenti di emergenza siano stati giustamente
applicati alle esportazioni comunitarie verso i paesi terzi. L'art. 43 del Trattato
costituirebbe una base giuridica adeguata e sufficiente per quanto riguarda gli
scambi di prodotti agricoli con i paesi terzi e nessun elemento presente nelle
direttive 90/425 e 89/662 autorizzerebbe la conclusione che il Consiglio avrebbe
espressamente limitato i poteri che la Commissione esercita in forza della clausola
di salvaguardia, escludendo espressamente le esportazioni verso i paesi terzi.
Peraltro, le esigenze in materia di sanità pubblica sarebbero inscindibili e universali,
di modo che non sarebbero state ammissibili due categorie di norme applicabili, in
alternativa, a seconda che i prodotti fossero destinati alla Comunità o ai paesi terzi.
Ad ogni modo, l'estensione di un divieto di esportazione ai paesi terzi sarebbe stata
giustificata già dalla sola preoccupazione di evitare sviamenti di traffico.
- 23.
- Esaminando, in particolare, la questione riguardante il manifestarsi di un nuovo,
grave rischio, la Commissione ritiene che, benché la BSE esistesse già, i comunicati
del SEAC abbiano portato ad una nuova classificazione di questa malattia, la quale
non è stata più considerata nociva solo per il bestiame, ma pericolosa per la salute
umana. Queste nuove informazioni modificavano la valutazione del rischio e
giustificavano l'intervento della Commissione in forza della direttiva 90/425 e
89/662. La Commissione sottolinea inoltre che non esiste nessun indizio del fatto
che i nuovi casi di malattia di Creutzfeldt-Jakob siano dovuti ad un'esposizione
precedente al divieto delle frattaglie specifiche di carni bovine, ma che, al contrario,
il SEAC ha raccomandato l'adozione di provvedimenti supplementari. Peraltro, gli
alimenti infetti non sarebbero necessariamente il veicolo principale di trasmissione.
Infine, il divieto del 1988 sugli alimenti ha tardato a produrre effetti, quello del
1989 relativo alle frattaglie specifiche di carni bovine era inefficace e il sistema di
controllo dei bovini era inadeguato poiché, in più di 11 000 casi, è stato impossibile
ritrovare la mandria di origine degli animali colpiti da BSE.
- 24.
- Per quanto concerne i provvedimenti che essa aveva il potere di adottare in forza
delle direttive 90/425 e 89/662, la Commissione ricorda, in primo luogo, che, in
materia di politica agricola comune, il legislatore comunitario dispone di un ampio
potere discrezionale. Il Consiglio può essere indotto ad attribuire alla Commissione
ampi poteri di esecuzione, in quanto essa è la sola in grado di seguire
costantemente e attentamente l'evoluzione dei mercati agricoli e di agire con
l'urgenza richiesta dalle circostanze. Questi poteri risultano tanto più giustificati
quando si tenga presente che devono essere esercitati secondo una procedura che
consenta al Consiglio di riservarsi di intervenire direttamente. Infine, gli artt. 10,
n. 4, della direttiva 90/425 e 9, n. 4, della direttiva 89/662 sono formulati in termini
generali e autorizzerebbero la Commissione ad agire «in tutti i casi» e ad adottare
«le misure necessarie». Poiché qui si parla di un divieto di circolazione degli
animali e dei prodotti all'esterno di una determinata zona della Comunità, vale a
dire di una misura di confinamento, la decisione sarebbe adeguata.
- 25.
- Essa sottolinea che una lettura attenta degli artt. 10, n. 4, della direttiva 90/425 e
9, n. 4, della direttiva 89/662 non le vieta di adottare misure nei confronti di paesi
terzi quando esse si rivelino necessarie. A causa dell'urgenza delle circostanze e
tenendo conto del fatto che la BSE era essenzialmente un problema che affliggeva
il Regno Unito, sarebbe stato manifestamente inadeguato e inefficace fondarsi sulla
regolamentazione relativa agli animali e ai prodotti provenienti da paesi terzi,
poiché ciò avrebbe richiesto la modifica delle direttiva relative alle importazioni
nella Comunità o negoziati con i paesi terzi.
- 26.
- Per determinare se, adottando la decisione impugnata, la Commissione agiva
nell'ambito dei poteri ad essa conferiti dalle direttive 90/425 e 89/662, occorre
verificare se i presupposti per l'adozione delle misure di salvaguardia ai sensi di
queste due direttive fossero soddisfatti, se la Commissione potesse vietare le
esportazioni e se questo divieto potesse estendersi ai paesi terzi.
- 27.
- Gli artt. 10, n. 1, della direttiva 90/425 e 9, n. 1, della direttiva 89/662 prevedono
che «il manifestarsi di casi di zoonosi, malattie o fenomeni che possano comportare
gravi rischi per gli animali o la salute umana» autorizza l'adozione di misure di
salvaguardia.
- 28.
- Nella fattispecie occorre verificare, in particolare, se i comunicati del SEAC,
secondo i quali la BSE costituiva la spiegazione più verosimile («the most likely
explanation») della nuova variante della malattia di Creutzfeldt-Jakob,
autorizzassero l'adozione di misure di salvaguardia malgrado la BSE esistesse già
da diversi anni, alcune misure fossero state adottate sia dal Regno Unito, sia dalla
Comunità, e il rischio di questa malattia per l'essere umano fosse stato già preso
in considerazione.
- 29.
- A tal proposito, occorre rilevare che, ai sensi delle direttive 90/425 e 89/662,
l'elemento che giustifica il potere della Commissione di adottare misure di
salvaguardia è il fatto che una zoonosi, malattia o un altro fenomeno venga
giudicato di natura tale da comportare gravi rischi.
- 30.
- Infatti, lo scopo delle direttive 90/425 e 89/662 è di consentire alla Commissione di
intervenire rapidamente per evitare la diffusione di una malattia tra gli animali o
un danno alla salute umana. Contrasterebbe con tale obiettivo il fatto di non
riconoscerle la facoltà di adottare le misure necessarie in seguito alla pubblicazione
di informazioni nuove che modifichino in modo rilevante la conoscenza di una
malattia, riguardo segnatamente alla sua trasmissibilità o alle sue conseguenze, solo
perché la malattia esisteva da lungo tempo.
- 31.
- Nella fattispecie, la nuova informazione contenuta nei comunicati del SEAC era il
passaggio da un'ipotesi teorica alla possibilità di un collegamento tra la BSE e la
malattia di Creutzfeld-Jakob. Infatti, secondo la «spiegazione più verosimile» («the
most likely explanation»), i casi di malattia di Creutzfeld-Jakob erano collegati ad
un'esposizione alla BSE prima dell'introduzione, nel 1989, del divieto di talune
frattaglie specifiche di carni bovine.
- 32.
- Anche se la BSE esisteva già prima, le nuove informazioni comunicate dal SEAC
modificavano notevolmente la percezione del pericolo che questa malattia
rappresentava per la salute umana, autorizzando pertanto la Commissione ad
adottare misure di salvaguardia ai sensi delle direttive 90/425 e 89/662.
- 33.
- Per quanto concerne i poteri della Commissione, le direttive 90/425 e 89/662 sono
redatte in modo assai ampio, in quanto autorizzano la Commissione ad adottare
le «misure necessarie» riguardo agli animali vivi, ai prodotti derivati da questi
animali, ai prodotti di origine animale e ai prodotti derivati da tali prodotti, senza
che siano previsti limiti cronologici o geografici relativamente alla sfera
d'applicazione dei provvedimenti.
- 34.
- Dalle disposizioni delle direttive 90/425 e 89/662 risulta che solo gli animali e i
prodotti di origine animale che soddisfano i presupposti previsti da queste direttive
possono essere destinati agli scambi. Spetta alle autorità degli Stati membri
speditori, prima di rilasciare le autorizzazioni di esportazione, verificare che tali
presupposti siano soddisfatti (artt. 3 e 4 delle direttive 90/425 e 89/662).
- 35.
- In caso di scoperta, nel luogo di destinazione di una spedizione o durante il
trasporto, della presenza di una zoonosi, di una malattia o di una qualsiasi fonte
di grave rischio per gli animali o per l'uomo, le direttive 90/425 e 89/662 prevedono
che le autorità competenti dello Stato membro destinatario possono ordinare di
mettere in quarantena l'animale o la partita di animali nel centro di quarantena più
vicino o di abbatterli e/o di distruggerli [art. 8, n. 1, lett. a), primo comma, della
direttiva 90/425], o disporre la distruzione della partita di prodotti di origine
animale o qualsiasi altro impiego previsto dalla normativa comunitaria [art. 7, n. 1,
lett. a), primo comma, della direttiva 89/662].
- 36.
- Queste disposizioni bastano per dimostrare che, in caso di zoonosi, o di malattia
o di qualsiasi fenomeno che possa comportare gravi rischi per gli animali o per
l'uomo, il blocco degli animali e dei prodotti e il loro confinamento in un territorio
determinato costituiscono una misura adeguata poiché può essere decisa sia dalle
autorità dello Stato membro esportatore, sia da quelle dello Stato membro
importatore.
- 37.
- Occorre ammettere che, eventualmente, l'efficacia di tale confinamento rende
necessario un divieto totale di circolazione degli animali e dei prodotti al di là delle
frontiere dello Stato membro interessato, che colpisce allora l'esportazione
destinata a paesi terzi.
- 38.
- A tal proposito, occorre rilevare che le direttive 90/425 e 89/662 non escludono
espressamente la competenza della Commissione a vietare le esportazioni verso i
paesi terzi. Parimenti, come sottolineato dall'avvocato generale nel paragrafo 23
delle sue conclusioni, siffatta limitazione non può essere dedotta dalla circostanza
che le dette direttive fanno riferimento ai controlli «applicabili negli scambi
intracomunitari», poiché i poteri della Commissione sono subordinati solo alla
condizione che i provvedimenti adottati siano necessari ai fini della tutela della
salute in un mercato unificato.
- 39.
- Occorre infine ricordare che, dato che la Commissione dispone di un ampio potere
discrezionale, segnatamente quanto alla natura e alla portata delle misure che essa
adotta, il sindacato del giudice comunitario deve limitarsi a valutare se l'esercizio
del detto potere non sia viziato da errore manifesto, sviamento di potere o se la
Commissione non abbia palesemente sconfinato dai limiti del suo potere
discrezionale (v. sentenza 25 gennaio 1979, causa 98/78, Racke, Racc. pag. 69,
punto 5).
- 40.
- Nella fattispecie, le nuove pubblicazioni scientifiche avevano dimostrato la
probabilità di un collegamento tra una malattia che colpiva il patrimonio bovino
del Regno Unito e una malattia mortale che colpisce l'essere umano e per la quale
nessun rimedio è attualmente conosciuto.
- 41.
- Tenuto conto, da un lato, delle incertezze in merito all'adeguatezza e all'efficacia
delle misure precedentemente adottate dal Regno Unito e dalla Comunità e,
dall'altro, dei rischi giudicati gravi per la sanità pubblica (v. ordinanza 12 luglio
1996, causa C-180/96 R, Regno Unito/Commissione, Racc. pag. I-3903, punto 63),
la Commissione non ha palesemente sconfinato dai limiti del suo potere
discrezionale adoperandosi per confinare la malattia nel territorio del Regno Unito
mediante il divieto di esportazioni di bovini, di carni bovine e di prodotti derivati
provenienti da questo territorio e destinati sia ad altri Stati membri, sia a paesi
terzi.
Sul motivo relativo allo sviamento di potere
- 42.
- Secondo la NFU e a., anche se la Commissione dovesse essere riconosciuta
competente ad adottare la decisione, resta nondimeno che essa ha commesso uno
sviamento di potere. Infatti, dalla formulazione del quinto 'considerando della
decisione risulterebbe che il suo scopo non era tanto quello di assicurare la
protezione della sanità pubblica, quanto quello di rassicurare i consumatori.
- 43.
- A tal proposito occorre ricordare che, per giurisprudenza costante, costituisce
sviamento di potere l'adozione, da parte di un'istituzione comunitaria, di un atto
allo scopo esclusivo, o quantomeno determinante, di conseguire fini diversi da quelli
dichiarati o di eludere una procedura appositamente prevista dal Trattato per far
fronte alle circostanze del caso di specie (v., segnatamente, sentenza 12 novembre
1996, causa C-84/94, Regno Unito/Consiglio, Racc. pag. I-5755, punto 69).
- 44.
- Come ha sottolineato l'avvocato generale nel paragrafo 21 delle sue conclusioni,
non sarebbe corretto rifarsi, nel contesto dei 'considerando della decisione
impugnata, solo alla frase relativa alle preoccupazioni dei consumatori per
descrivere gli scopi della decisione.
- 45.
- Infatti, se è vero che lo scopo di una decisione dev'essere ricercato analizzando i
suoi 'considerando, questa analisi deve vertere sul testo nella sua interezza e non
su un elemento isolato. Nella fattispecie, dal complesso dei 'considerando della
decisione risulta che la Commissione ha adottato i provvedimenti provvisori perché
era preoccupata per i rischi di trasmissibilità della BSE all'uomo, dopo aver
esaminato i provvedimenti adottati dal Regno Unito e dopo aver consultato il
comitato scientifico veterinario e il comitato veterinario permanente.
- 46.
- Nessun elemento consente pertanto di suffragare la tesi secondo la quale lo scopo
esclusivo o determinante della Commissione è stato quello di rassicurare i
consumatori. Di conseguenza, lo sviamento di potere non è dimostrato.
Sul motivo relativo alla violazione del principio di proporzionalità
- 47.
- La NFU e a. deducono quattro motivi secondo i quali la decisione dev'essere
considerata sproporzionata nella sua integralità o, in subordine, relativamente a
taluni prodotti. Esse rilevano anzitutto che il divieto di esportazione non era
necessario, in considerazione, da un lato, dei provvedimenti già adottati a livello
comunitario e dal Regno Unito e, dall'altro, della circostanza che le nuove
informazioni, risalenti al 20 marzo 1996, secondo le quali il SEAC comunicava
l'esistenza di un collegamento possibile tra la BSE e la malattia di Creutzfeldt-Jakob, non lasciavano intendere che il divieto dei prodotti elencati nell'art. 1 della
decisione fosse necessario o adeguato. Esse poi sottolineano che non è stata
prodotta nessuna prova né della necessità di un divieto di esportazione verso i
paesi terzi per ragioni di sanità pubblica o per rassicurare i consumatori, né
dell'esistenza di sviamenti di traffico. Esse sottolineano peraltro che le conseguenze
della decisione, di durata indefinita, segnatamente per l'industria delle carni bovine
nel Regno Unito, sono sproporzionate in rapporto allo scopo perseguito, pur
tenendo presente che la decisione risponde alle esigenze relative alla protezione
della sanità pubblica. Infine, la NFU e a. ritengono che sarebbe stato possibile
adottare provvedimenti meno restrittivi. Per quanto concerne i paesi terzi, sarebbe
stato possibile prevedere un divieto di reimportazione nella Comunità, abbinato ad
un idoneo sistema di certificazione. Quanto agli altri Stati membri, sarebbe stato
possibile predisporre un sistema di certificazione e/o di etichettatura per precisare
che le carni provenivano da mandrie del Regno Unito immuni da casi di BSE e
non alimentate con foraggio contenente proteine animali.
- 48.
- La British Association of Sheep Exporters sostiene che, adottando la decisione
senza valutarne gli effetti sulle esportazioni di ovini vivi, la Commissione ha
manifestamente esercitato il suo potere discrezionale in modo inadeguato e,
facendo ciò, ha violato il principio di proporzionalità unitamente a quello di buona
amministrazione.
- 49.
- Il governo del Regno Unito ritiene che il divieto di esportazione verso i paesi terzi,
motivato dall'intento di evitare sviamenti di traffico, violi il principio di
proporzionalità, dato che non si tratta di un mezzo appropriato per ovviare al
rischio, e che questo divieto non è né necessario né proporzionato. Infatti, esso
avrebbe causato un grave danno agli operatori del settore economico interessato,
attivi sui mercati dei paesi terzi, mentre il rischio di sviamenti di traffico sarebbe
in gran parte teorico, tenuto conto della limitazione del numero di paesi terzi
autorizzati ad esportare bovini, carni bovine fresche o prodotti a base di carne
verso gli Stati membri della Comunità, delle condizioni rigorose per le esportazioni,
dei controlli esercitati in osservanza delle disposizioni relative alle restituzioni
all'esportazione e dell'esistenza di dazi doganali all'importazione. Per quanto
concerne le condizioni cui sono soggetti lo sperma e gli embrioni di bovini, esse
renderebbero impossibile qualsiasi importazione, in uno Stato membro, di prodotti
provenienti dal Regno Unito attraverso un paese terzo.
- 50.
- Infine, il governo del Regno Unito considera che una misura meno vincolante per
evitare la reimportazione nella Comunità di carni bovine indesiderate sarebbe stata
l'applicazione delle direttive specificamente destinate a disciplinare le importazioni
di carni bovine provenienti da paesi terzi, quali le direttive del Consiglio 10
dicembre 1990, 90/675/CEE, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei
controlli veterinari per i prodotti che provengono da paesi terzi e che sono
introdotti nella Comunità (GU L 373, pag. 1), e 15 luglio 1991, 91/496/CEE, che
fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che
provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le
direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (GU L 268, pag. 56).
- 51.
- La Commissione ricorda che la sua decisione è una misura di confinamento,
destinata a sradicare la malattia, combinata a provvedimenti di sostegno del
mercato e ad altre misure di aiuto. Essa ritiene che il confinamento sia
universalmente riconosciuto come una risposta legittima a un problema come
quello di cui alla fattispecie per evitare l'estensione della malattia. La
determinazione del Regno Unito come zona di confinamento sarebbe dovuta al
fatto che, a causa di vari fattori, non sarebbe stato opportuno creare zone di
isolamento locali e che il 99,7% dei casi confermati di BSE si sarebbero verificati
nel Regno Unito. La Commissione indica parimenti che le direttive relative a
malattie specifiche prevedono che le zone di confinamento devono essere definite
in funzione delle barriere naturali e dei controlli amministrativi.
- 52.
- La Commissione ritiene giustificata la decisione per quanto concerne gli animali vivi
a causa della rivalutazione dell'importanza dei dubbi in merito, segnatamente, alla
presenza dell'agente della BSE in animali giovani, alle incertezze del sistema che
dovrebbe permettere di seguire gli animali e di identificare quelli che siano stati
esposti al rischio, all'incertezza relativa all'età di macellazione dell'animale oppure
al rischio di una trasmissione verticale o orizzontale.
- 53.
- Quanto allo sperma, il divieto è stato revocato in seguito a un parere del comitato
scientifico veterinario. Ciò non inciderebbe tuttavia sulla validità della decisione
impugnata la quale, essendo una misura di emergenza, era giustificata dal rischio
di una trasmissione verticale, dalle ricerche tuttora in corso relative alla
trasmissione per trasferimento di embrioni di mucche fecondate con sperma di tori
malati di BSE, inoltre dall'assenza di pareri recenti del comitato scientifico
veterinario sul problema.
- 54.
- Le stesse giustificazioni dovrebbero essere prese in considerazione per quanto
concerne gli embrioni al pari del parere del comitato scientifico veterinario,
secondo il quale esistono prove di una trasmissione della malattia del trotto della
pecora per trasferimento di embrioni.
- 55.
- La Commissione ricorda peraltro i dubbi relativi alle carni segnatamente quanto
al funzionamento del sistema per l'identificazione e il controllo dei movimenti degli
animali nel Regno Unito e all'efficacia nell'attuazione dei provvedimenti per il
controllo dell'eliminazione delle frattaglie specifiche di carni bovine. Essa precisa
parimenti che qualsiasi pezzo di carne contiene piccoli quantitativi di tessuto
linfatico e che un membro del comitato scientifico veterinario non aveva escluso
il rischio presentato dalla carne sotto forma di muscolo.
- 56.
- Considerazioni analoghe varrebbero per i prodotti derivati, quali il sego e la
gelatina. Per quanto concerne le farine di carni e di ossa provenienti da mammiferi,
esse sarebbero la principale causa dell'epidemia di BSE.
- 57.
- La Commissione giudica la decisione parimenti necessaria per la parte relativa alle
esportazioni verso i paesi terzi. Queste esportazioni rappresenterebbero solo il 5%
circa della produzione britannica di carne bovina, il che significherebbe che il
prezzo pagato per un'efficacia assoluta delle misure di confinamento sarebbe
relativamente esiguo. Peraltro, esisterebbe il rischio di reimportazione degli animali,
delle carni o dei prodotti derivati, eventualmente sotto altra forma e, in
determinate circostanze, sotto altra origine. Infine, il rischio di frode apparirebbe
reale se i dati disponibili in materia di frode alle restituzioni all'esportazione fossero
presi in considerazione. Secondo la Commissione, l'efficacia delle misure adottate
sarebbe stata messa in pericolo se esse non avessero incluso le esportazioni verso
i paesi terzi e, in tal senso, il divieto delle esportazioni verso i paesi terzi è parte
integrante e necessaria della decisione impugnata e, di conseguenza, conforme al
principio di proporzionalità. Inoltre, un atteggiamento di inerzia riguardo alle
esportazioni verso i paesi terzi sarebbe stato senza dubbio incompatibile sia con gli
obblighi che il Trattato impone al Consiglio e alla Commissione, segnatamente
quello di tener conto della situazione della produzione agricola comunitaria sui
mercati mondiali, sia con gli obblighi internazionali bilaterali e multilaterali della
Comunità.
- 58.
- La Commissione ritiene che non fosse possibile adottare altre soluzioni. Un divieto
limitato ad alcune frattaglie specifiche di carni bovine su scala comunitaria non
avrebbe contribuito allo sradicamento della BSE ed avrebbe avuto un'utilità assai
ridotta, vista l'incidenza trascurabile della BSE negli altri Stati membri. Peraltro,
per rendere efficace una simili misura sarebbe stato necessario molto più tempo,
che non era disponibile data l'urgenza della situazione. Quanto al miglioramento
dei controlli e della certificazione di taluni tipi di carne, si sarebbe trattato di
risposte inadeguate, dati l'urgenza e i dubbi relativi all'efficacia dei sistemi di
controllo britannici.
- 59.
- La Commissione sottolinea infine che, per valutare la proporzionalità della
decisione impugnata, occorre esaminarla alla luce del complesso dei provvedimenti
adottati, per un varole pari a circa 2,5 miliardi di Ecu (in particolare, modifica dei
limiti di intervento, misure eccezionali di sostegno del Regno Unito e di altri Stati
membri, premi per la trasformazione dei vitelli, sostegno del reddito dei produttori
di carni bovine, provvedimenti a favore degli esportatori, aiuti all'ammasso privato
della carne di vitello, restituzioni all'esportazione, azioni promozionali a favore
delle carni bovine di qualità, aiuti alla ricerca).
- 60.
- Occorre ricordare che il principio di proporzionalità, che fa parte dei principi
generali del diritto comunitario, richiede che gli atti delle istituzioni comunitarie
non superino i limiti di ciò che è idoneo e necessario per il conseguimento degli
scopi legittimamente perseguiti dalla normativa di cui trattasi, fermo restando che,
qualora sia possibile una scelta tra più misure appropriate, si deve ricorrere alla
misura meno restrittiva e che gli inconvenienti causati non devono essere
sproporzionati rispetto agli scopi perseguiti (v., per esempio, sentenze 13 novembre
1990, causa C-331/88, Fedesa e a., Racc. pag. I-4023, punto 13, e 5 ottobre 1994,
cause riunite C-133/93, C-300/93 e C-362/93, Crispoltoni e a., Racc. pag. I-4863,
punto 41).
- 61.
- Per quanto riguarda il controllo giurisdizionale delle condizioni anzidette, il
legislatore comunitario dispone in materia di politica agricola comune di un potere
discrezionale corrispondente alle responsabilità politiche che gli artt. 39 e 40 del
Trattato gli attribuiscono. Di conseguenza, solo la manifesta inidoneità di un
provvedimento adottato in tale ambito, in relazione allo scopo che l'istituzione
competente intende perseguire, può inficiare la legittimità di tale provvedimento
(v. le citate sentenze Fedesa e a., punto 14, e Crispoltoni e a., punto 42).
- 62.
- All'epoca dell'adozione della decisione impugnata, esisteva una grande incertezza
in merito ai rischi rappresentati dagli animali vivi, dalle carni bovine o dai prodotti
derivati.
- 63.
- Ebbene, si deve ammettere che, quando sussistono incertezze riguardo all'esistenza
o alla portata di rischi per la salute delle persone, le istituzioni possono adottare
misure protettive senza dover attendere che siano esaurientemente dimostrate la
realtà e la gravità di tali rischi.
- 64.
- Questa considerazione è corroborata dall'art. 130 R, n. 1, del Trattato CE, secondo
il quale la protezione della salute umana rientra tra gli obiettivi della politica della
Comunità in materia ambientale. Il n. 2 del medesimo articolo dispone che questa
politica, che mira ad un elevato livello di tutela, è fondato segnatamente sui
principi della precauzione e dell'azione preventiva e che le esigenze connesse con
la tutela dell'ambiente devono essere integrate nella definizione e nell'attuazione
delle altre politiche comunitarie.
- 65.
- La decisione è stata adottata quale «misura di emergenza», per sancire un divieto
di esportazione «in via transitoria» (quinto 'considerando). Peraltro, la
Commissione riconosce in tale sede la necessità di approfondire sul piano
scientifico la portata delle nuove informazioni e i provvedimenti da adottare e, di
conseguenza, la necessità di rivedere la decisione impugnata dopo aver esaminato
l'intera situazione (settimo 'considerando).
- 66.
- Per quanto riguarda gli animali vivi, tenuto conto del divieto di esportazione già
introdotto mediante la decisione della Commissione 27 luglio 1994, 94/474/CE, che
stabilisce misure di protezione contro l'encefalopatia spongiforme bovina ed abroga
le decisioni 89/469/CEE e 90/200/CEE (GU L 194, pag. 96), a sua volta modificata
dalla decisione della Commissione 18 luglio 1995, 95/287/CE (GU L 181, pag. 40),
il divieto di esportazione risultante dalla decisione riguarda solo i bovini di età
inferiore a sei mesi partoriti da mucche per le quali non sussistevano né sospetti
né conferme della presenza della BSE. Tuttavia, le incertezze scientifiche circa le
modalità di trasmissione della BSE, segnatamente la trasmissibilità dalla madre,
unite all'assenza di marchiatura degli animali e alla mancanza di controlli sui loro
movimenti non consentono di sapere con certezza se un vitello sia stato partorito
da una mucca totalmente immune da BSE o, anche in un'ipotesi del genere, se sia
esso stesso totalmente immune dalla malattia.
- 67.
- Di conseguenza, il divieto di esportazione dei bovini vivi non può essere
considerato un provvedimento manifestamente inadeguato.
- 68.
- In merito alle carni bovine, basta ricordare che, a causa di un lungo periodo di
incubazione della malattia, tutti gli animali di età uguale o superiore a sei mesi
dovevano essere considerati potenzialmente infetti dalla BSE, pur non
presentandone i sintomi. Nel Regno Unito erano state adottate misure particolari,
relative alla macellazione degli animali e al taglio delle carni. Tuttavia, solo dal
maggio 1995 nelle imprese del Regno Unito sono state effettuate verifiche senza
preavviso, al fine di controllare l'applicazione di queste misure (Bovine Spongiform
Encephalopathy in Great Britain, A Progress Report, novembre 1995, punto 16),
verifiche che hanno evidenziato che una percentuale notevole dei macelli non
rispettavano le disposizioni di legge.
- 69.
- Peraltro, dal rapporto dell'11 luglio 1994 del comitato scientifico veterinario si
evince che la carne conteneva sempre residui di tessuto nervoso e linfatico.
Parimenti, secondo la dichiarazione di un membro di questo comitato, allegata al
parere del comitato scientifico veterinario del 22 marzo 1996, il rischio di
trasmissione dell'infezione tramite la carne sotto forma di muscolo non era
scientificamente escluso.
- 70.
- Infatti, da questo parere si evince che il comitato scientifico veterinario ha concluso
che i dati disponibili non consentivano di provare la trasmissibilità della BSE
all'uomo. Tuttavia, in considerazione dell'esistenza di un rischio al riguardo, del
resto sempre tenuto presente dal comitato, quest'ultimo raccomandava l'attuazione,
nell'ambito degli scambi intracomunitari dei provvedimenti recentemente adottati
dal Regno Unito in relazione al disossamento delle carcasse di bovini di oltre 30
mesi di età in stabilimenti riconosciuti e l'adozione da parte della Comunità di
provvedimenti adeguati in materia di divieto di uso di farine di carne e di ossa
nell'alimentazione degli animali. Il medesimo comitato riteneva inoltre che si
dovesse evitare qualsiasi contatto tra il midollo spinale, da un lato, e il grasso, le
ossa e la carne, dall'altro, e che, in caso contrario, la carcassa dovesse essere
trattata al pari delle frattaglie specifiche di carni bovine. Esso caldeggiava infine la
prosecuzione delle ricerche relative al problema della trasmissibilità della BSE
all'essere umano. Allegata a tale parere compare la dichiarazione di un membro
del comitato: «in base ai pochi dati scientifici che si fondano solo sulla valutazione
effettuata a partire da materiali provenienti da nove bovini, non possiamo essere
certi che la carne bovina sotto forma di muscolo non costituisca un rischio per
quanto concerne la trasmissione dell'affezione della BSE».
- 71.
- Ne discende che anche il divieto di esportazione delle carni bovine non può essere
considerato un provvedimento manifestamente inadeguato.
- 72.
- Per quanto concerne lo sperma e gli embrioni, basti a tal riguardo ricordare che
il rischio di trasmissione verticale non era definitivamente escluso al momento
dell'adozione della decisione impugnata.
- 73.
- Riguardo agli altri prodotti, quali il sego e la gelatina, occorre riconoscere che la
Commissione ha dato prova di opportuna prudenza, vietandone l'esportazione sino
alla conclusione di un riesame globale della situazione.
- 74.
- In merito al divieto di esportazione in quanto riguarda i paesi terzi, si trattava di
una misura adeguata poiché consentiva di garantire l'efficacia del provvedimento,
confinando tutti i prodotti che potevano essere contaminati dalla BSE nel territorio
del Regno Unito. Infatti, la limitazione del numero di paesi terzi a partire dai quali
le importazioni sono autorizzate e i controlli all'importazione non permettono
tuttavia di escludere del tutto l'eventualità di reimportazioni di carne sotto altra
forma o di sviamenti del traffico.
- 75.
- Il Regno Unito ha elencato alcune misure che sarebbe stato possibile adottare in
alternativa. Tuttavia, tenuto conto della gravità del rischio e dell'urgenza, la
Commissione non ha reagito in modo manifestamente inadeguato adottando, in via
transitoria e in attesa di maggiori informazioni scientifiche, un divieto globale di
esportazione dei bovini, delle carni bovine e dei prodotti derivati.
- 76.
- Di conseguenza, la Commissione non ha violato il principio di proporzionalità.
- 77.
- Da quanto precede, risulta che la Commissione era competente ad adottare la
decisione e che, facendolo, non ha commesso sviamenti di potere né ha violato il
principio di proporzionalità.
- 78.
- Occorre quindi dichiarare che l'esame della questione pregiudiziale non ha
evidenziato nessun elemento idoneo ad inficiare la validità dell'art. 1 della
decisione.
Sulle spese
- 79.
- Le spese sostenute dal governo del Regno Unito, nonché dal Consiglio e dalla
Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo
a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento
costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi
statuire sulle spese.
Per questi motivi,
LA CORTE
pronunciandosi sulla questione sottopostale dalla High Court of Justice, Queen's
Bench Division, con ordinanza 3 maggio 1996, dichiara:
L'esame della questione pregiudiziale non ha evidenziato nessun elemento idoneo
ad inficiare la validità dell'art. 1 della decisione della Commissione 27 marzo 1996,
96/239/CE, relativa a misure di emergenza in materia di protezione contro
l'encefalopatia spongiforme bovina.
Rodríguez Iglesias Gulmann
Ragnemalm
Wathelet Schintgen Mancini Moitinho de Almeida
Murray Edward
Puissochet
Hirsch Jann
Sevón
|
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 5 maggio 1998.
Il cancelliere
Il presidente
R. Grass
G.C. Rodríguez Iglesias