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Ricorso proposto il 20 gennaio 2014 – HTTS e Bateni/Consiglio

(Causa T-45/14)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: HTTS Hanseatic Trade Trust & Shipping GmbH (Amburgo, Germania); e Naser Bateni (Amburgo) (rappresentanti: M. Schlingmann e F. Lautenschlager, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

La prima ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare la nullità della decisione 2013/661/PESC del Consiglio, del 15 novembre 2013, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran, nella parte riguardante la prima ricorrente;

dichiarare la nullità del regolamento di esecuzione (UE) n. 1154/2013 del Consiglio, del 15 novembre 2013, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran, nella parte riguardante la prima ricorrente;

condannare il Consiglio a sopportare le spese, in particolare le spese sostenute dalla prima ricorrente.

Il secondo ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–    dichiarare la nullità della decisione 2013/661/PESC del Consiglio, del 15 novembre 2013, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran, nella parte relativa al secondo ricorrente;

–    dichiarare la nullità del regolamento di esecuzione (UE) n. 1154/2013 del Consiglio, del 15 novembre 2013, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran, nella parte riguardante il secondo ricorrente;

condannare il Consiglio a sopportare le spese, in particolare le spese sostenute dal secondo ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono quattro motivi.

Primo motivo: illegittimità e inapplicabilità della versione modificata della decisione 2010/413/PESC e del regolamento (UE) n. 267/20121 ai sensi dell’articolo 277 TFUE

In tale contesto, i ricorrenti sostengono, inter alia, che il Consiglio, al fine di poter imporre loro sanzioni, avrebbe modificato il fondamento normativo dell’inclusione dei ricorrenti nel relativo elenco. Pertanto, modificando il fondamento normativo, il Consiglio avrebbe manifestamente ecceduto i limiti del proprio potere discrezionale.

Secondo motivo: violazione del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva e dell’obbligo di motivazione

Con tale motivo, i ricorrenti fanno sostanzialmente valere che il Consiglio non avrebbe sufficientemente motivato la loro inclusione nell’elenco delle sanzioni. Alcuni elementi di fatto essenziali su cui si basa il Consiglio nella propria decisione difetterebbero di qualsiasi motivazione.

Terzo motivo: infondatezza dell’inclusione dei ricorrenti negli elenchi delle sanzioni

Nell’ambito di tale motivo, i ricorrenti affermano che la motivazione del Consiglio non giustificherebbe, sotto il profilo sostanziale, il reiterato inserimento dei ricorrenti negli elenchi delle sanzioni.

4.    Quarto motivo: violazione della proprietà privata, del diritto alla libertà d’impresa, del diritto al rispetto della vita familiare e del principio di proporzionalità

Da ultimo, i ricorrenti fanno valere che la loro reiterata inclusione negli elenchi delle sanzioni violerebbe il diritto alla proprietà e alla libertà d’impresa, nonché il diritto al rispetto della vita familiare del secondo ricorrente. Essi ritengono che la loro inclusione negli elenchi delle sanzioni costituirebbe una lesione sproporzionata, manifestamente inappropriata rispetto al conseguimento degli scopi perseguiti con gli atti impugnati e, in ogni caso, essa eccederebbe quanto è necessario per il conseguimento di detti scopi.

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1 Regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (GU L 88, pag. 1).