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Impugnazione proposta il 27 luglio 2011 da Livio Missir Mamachi di Lusignano avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 12 maggio 2011, causa F-50/09, Livio Missir Mamachi di Lusignano /Commissione

(Causa T-401/11 P)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente : Livio Missir Mamachi di Lusignano (Kerkhove-Avelgem, Belgio) (rappresentanti: F. Di Gianni, R. Antonini, G. Coppo e A. Scalini, avvocati)

Controinteressata nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

-    annullare la sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima sezione) del 12 maggio 2011 nella causa F-50/09, Livio Missir Mamachi di Lusignano contro Commissione europea, che ha rigettato il ricorso presentato da Livio Missir Mamachi di Lusignano ai sensi dell'articolo 236 CE e dell'articolo 90(2) dello Statuto dei Funzionari, portante richiesta di annullamento della decisione dell'APN del 3 febbraio 2009 e di condanna della Commissione alla corresponsione dei danni morali e materiali derivanti dall'assassinio di Alessandro Missir Mamachi di Lusignano e della di lui consorte;

-    condannare la Commissione alla corresponsione, in favore del ricorrente e degli aventi causa di Alessandro Missir Mamachi di Lusignano dallo stesso rappresentati, di una somma di denaro a titolo di risarcimento dei danni morali e materiali da questi subiti, nonché del danno morale patito dalla vittima prima della sua morte;

-    condannare la Commissione alle spese del giudizio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno dell'atto, il ricorrente invoca tre motivi:

1.     Il primo motivo, secondo cui il Tribunale della funzione pubblica ha erroneamente ritenuto irricevibile la richiesta volta al risarcimento dei danni morali subiti dal ricorrente, da Alessandro Missir e dai suoi eredi.

A sostegno di tale motivo, il ricorrente sostiene, in primo luogo, che il Tribunale della funzione pubblica ha applicato in maniera illogica, erronea e discriminatoria la c.d. regola della concordanza, la quale esige identità di causa e oggetto esclusivamente tra il reclamo presentato ai sensi dell'art. 90(2) dello Statuto ed il ricorso presentato ai sensi dell'art. 91 dello Statuto, e non già tra la domanda ex art. 90(1) e il reclamo ex art. 90(2). In secondo luogo, il ricorrente sostiene che l'interpretazione della regola della concordanza fornita dal Tribunale della funzione pubblica comporta una limitazione all'esercizio del diritto fondamentale ad una tutela giurisdizionale effettiva sancito, inter alia, dall'art. 47 della Carta dei diritti Fondamentali dell'Unione Europea.

2.    Il secondo motivo, secondo cui il Tribunale della funzione pubblica ha erroneamente ritenuto che la Commissione sia responsabile dei danni provocati soltanto nella misura del 40%.

A sostegno di tale motivo, il ricorrente sostiene che il Tribunale della funzione pubblica ha erroneamente valutato il rapporto tra la condotta illecita della Commissione e le possibili conseguenze di questo comportamento omissivo poiché il danno provocato al funzionario è stata una conseguenza diretta e prevedibile della condotta negligente dell'Istituzione. Inoltre, il ricorrente sostiene che, sebbene il danno sia stato provocato da diverse cause in concorso tra loro, la Commissione è da ritenersi solidarmente responsabile con l'assassino per il risarcimento del danno. Di conseguenza, la domanda di risarcimento dei danni proposta dal ricorrente nei confronti della Commissione deve essere accolta nella misura del 100%.

3.    Il terzo motivo, secondo cui il Tribunale della funzione pubblica ha erroneamente ritenuto che la Commissione, per effetto delle prestazioni statutarie già effettuate in favore degli eredi di Alessandro Missir, abbia interamente risarcito il danno di cui è responsabile.

A sostegno di tale motivo, il ricorrente sostiene che, alla luce dei principi desumibili dalla costante giurisprudenza comunitaria, le prestazioni statutarie diverse da quelle contemplate dall'art. 73 non possono concorrere al risarcimento del danno, in quanto si tratta di prestazioni che differiscono dal risarcimento del danno di diritto comune per la loro causa, per i presupposti e per le finalità. Di conseguenza, non avendo la Commissione risarcito integralmente il danno di cui è responsabile, essa deve essere condannata alla corresponsione, in favore del ricorrente, degli importi sufficienti a garantire il pieno risarcimento dei danni subiti dal funzionario assassinato e dai suoi aventi causa.

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