Language of document : ECLI:EU:T:2015:281

Causa T‑15/13

Group Nivelles

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno
(marchi, disegni e modelli) (UAMI)

«Disegno o modello comunitario – Procedimento di dichiarazione di nullità – Disegno o modello registrato che rappresenta una canaletta di scarico per doccia – Disegno o modello anteriore – Cause di nullità – Novità – Carattere individuale – Caratteristiche visibili del disegno o modello anteriore – Prodotti in questione – Articoli da 4 a 7, 19 e articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002»

Massime – Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 13 maggio 2015

1.      Disegni e modelli comunitari – Procedimento di ricorso – Ricorso dinanzi al giudice dell’Unione – Competenza del Tribunale – Controllo sulla legittimità delle decisioni delle commissioni di ricorso – Riesame delle circostanze di fatto alla luce di prove non presentate in precedenza dinanzi agli organi dell’Ufficio – Esclusione

(Regolamento del Consiglio n. 6/2002, art. 61)

2.      Disegni e modelli comunitari – Procedimento di ricorso – Ricorso dinanzi al giudice dell’Unione – Facoltà per il Tribunale di riformare la decisione impugnata – Limiti

(Regolamento del Consiglio n. 6/2002, art. 61)

3.      Disegni e modelli comunitari – Disposizioni procedurali – Motivazione delle decisioni – Articolo 62, prima frase, del regolamento n. 6/2002 – Portata identica a quella dell’articolo 296 TFUE – Adozione da parte della commissione di ricorso di una motivazione implicita – Ammissibilità – Presupposti

(Art. 296 TFUE; regolamento del Consiglio n. 6/2002, art. 62)

4.      Disegni e modelli comunitari – Requisiti per la protezione – Novità – Carattere individuale – Natura del prodotto cui si riferisce un disegno o modello – Incidenza sulla valutazione di detti requisiti

[Regolamento del Consiglio n. 6/2002, artt. 3, a), 4, § 1, 5, 6, 7, § 1, 1re frase, 10, 19, § 1, e 36, § 6]

5.      Disegni e modelli comunitari – Cause di nullità – Assenza di carattere individuale – Utilizzatore informato – Nozione

(Regolamento del Consiglio n. 6/2002, art. 6, § 1)

1.      V. il testo della decisione.

(v. punto 23)

2.      Il controllo esercitato dal Tribunale ai sensi dell’articolo 61 del regolamento n. 6/2002, su disegni e modelli comunitari, consiste in un controllo della legittimità delle decisioni delle commissioni di ricorso dell’Ufficio e esso può annullare o riformare la decisione oggetto del ricorso solo se questa, nel momento in cui è stata adottata, era viziata da uno dei motivi di annullamento o di riforma enunciati all’articolo 61, paragrafo 2, del regolamento suddetto. Ne consegue che il potere di riforma riconosciuto al Tribunale non ha come effetto di conferire a quest’ultimo la facoltà di sostituire la propria valutazione a quella della commissione di ricorso, e neppure la facoltà di procedere ad una valutazione alla quale tale commissione non ha ancora proceduto. Pertanto, in linea di principio, l’esercizio del potere di riforma deve essere limitato alle situazioni nelle quali il Tribunale, dopo aver controllato la valutazione compiuta dalla commissione di ricorso dell’Ufficio, sia in grado di determinare, sulla base degli elementi di fatto e di diritto quali sono stati accertati, la decisione che la suddetta commissione era tenuta a prendere.

Laddove, nell’ambito di una domanda di nullità di un disegno o modello, l’esame della novità del disegno o modello contestato, alla luce dei disegni o modelli anteriori invocati dal ricorrente, non sia stato completo, un esame, da parte del Tribunale, della novità del disegno o modello contestato, alla luce dell’insieme degli elementi invocati dal ricorrente dinanzi agli organi dell’Ufficio, implicherebbe, in sostanza, l’esercizio di funzioni amministrative e di indagine proprie dell’Ufficio e sarebbe, per questo motivo, contrario all’equilibrio istituzionale cui si ispira il principio di ripartizione delle competenze fra l’Ufficio e il Tribunale.

(v. punti 89, 91)

3.      V. il testo della decisione.

(v. punti 98, 99)

4.      Per determinare se, in conformità del regolamento n. 6/2002, su disegni e modelli comunitari, la natura del prodotto cui si riferisce un disegno o modello possa incidere sulla valutazione della sua novità o del suo carattere individuale, occorre rilevare che, come emerge dall’articolo 3, lettera a), di tale regolamento, il termine «disegno o modello» impiegato in detto regolamento riguarda l’aspetto di un prodotto o di una componente di un prodotto. Ne consegue che l’espressione «disegno o modello è protetto» ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 va intesa nel senso che oggetto di protezione è l’aspetto di un prodotto.

Alla luce, segnatamente, della disposizione di cui all’articolo 36, paragrafo 6, del regolamento n. 6/2002 e del riferimento, contenuto all’articolo 19, paragrafo 1, seconda frase, di detto regolamento, ad «un prodotto», si deve concludere che un disegno o modello comunitario registrato conferisce al suo titolare il diritto esclusivo di utilizzare su tutti i tipi di prodotti (e non solo sul prodotto indicato nella domanda di registrazione) il disegno o modello in questione nonché, in conformità dell’articolo 10 del medesimo regolamento, qualsiasi disegno o modello che non produca nell’utilizzatore informato un’impressione visiva generale diversa. Esso conferisce parimenti al suo titolare il diritto di vietare a terzi l’utilizzo su qualsiasi tipo di prodotti del disegno o modello di cui è titolare, nonché di qualsiasi disegno o modello che non produca nell’utilizzatore informato un’impressione visiva generale diversa. Se così non fosse, l’articolo 19, paragrafo 1, seconda frase, riguarderebbe non «un prodotto», bensì unicamente il prodotto (o i prodotti) indicato/i nella domanda di registrazione.

Pertanto, un disegno o modello comunitario non può essere considerato nuovo, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, se un disegno o modello identico è stato divulgato al pubblico prima delle date specificate in tale disposizione, anche ove tale disegno o modello anteriore fosse destinato ad essere incorporato in un prodotto diverso oppure ad essere applicato a quest’ultimo.

Inoltre, conformemente all’articolo 7, paragrafo 1, prima frase, del regolamento n. 6/2002, si deve ritenere che un disegno o modello anteriore, incorporato in un prodotto determinato o applicato a quest’ultimo, sia stato divulgato se è stato reso pubblico, salvo il caso in cui tale fatto non potesse ragionevolmente essere conosciuto nel corso della normale attività commerciale negli ambienti specializzati del settore interessato, operanti nell’Unione. Il «settore interessato», ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, non è limitato a quello del prodotto in cui il disegno o modello contestato è destinato ad essere incorporato o applicato. Di conseguenza, un disegno o modello anteriore incorporato o applicato ad un prodotto diverso da quello interessato da un disegno o modello posteriore è rilevante, in linea di principio, ai fini della valutazione della novità, ai sensi dell’articolo 5 del regolamento n. 6/2002, di tale disegno o modello posteriore.

Tuttavia, come emerge dal dettato del considerando 14 del regolamento n. 6/2002, la natura del prodotto interessato da un disegno o modello controverso e il comparto industriale cui appartiene tale prodotto possono rivestire una certa rilevanza e devono essere presi in considerazione ai fini della valutazione del carattere individuale, ai sensi dell’articolo 6 del regolamento n. 6/2002, di un disegno o modello. A tal proposito, l’utilizzatore che deve essere preso in considerazione è l’utilizzatore del prodotto al quale tale disegno o modello si applica o in cui esso è incorporato.

Ne consegue che l’individuazione del prodotto al quale un disegno o modello anteriore si applica o in cui esso è incorporato, invocato per contestare il carattere individuale, ai sensi dell’articolo 6 del regolamento n. 6/2002, di un disegno o modello posteriore, presenta una rilevanza per tale valutazione. Infatti, è tramite l’individuazione del prodotto interessato che potrà determinarsi se l’utilizzatore informato del prodotto al quale il disegno o modello posteriore si applica o in cui esso è incorporato conosca il disegno o modello anteriore. È solo qualora quest’ultima condizione venga soddisfatta che tale disegno o modello anteriore potrebbe ostare al riconoscimento di un carattere individuale al disegno o modello posteriore.

(v. punti 112, 115, 116, 119, 122‑124, 129, 130, 132)

5.      V. il testo della decisione.

(v. punti 126‑128)