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Sentenza del Tribunale del 22 gennaio 2015 – Bank Tejarat / Consiglio

(Causa T-176/12)1

(«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti dell’Iran al fine di impedire la proliferazione nucleare – Congelamento dei capitali – Errore di valutazione»)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Bank Tejarat (Tehéran, Iran) (rappresenanti: S. Zaiwalla, P. Reddy, F. Zaiwalla e Z. Burbeza, solicitors, D. Wyatt, QC, e R. Blakeley, barrister)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M. Bishop e S. Cook, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale, con effetto immediato, della decisione 2012/35/PESC del Consiglio, del 23 gennaio 2012, che modifica la decisione 2010/413/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 19, pag. 22); del regolamento di esecuzione (UE) n. 54/2012 del Consiglio, del 23 gennaio 2012, che attua il regolamento (UE) n. 961/2010 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 19, pag. 1); del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (GU L 88, pag. 1) e del regolamento di esecuzione (UE) n. 709/2012 del Consiglio, del 2 agosto 2012, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 (GU L 208, pag. 2).

Dispositivo

Sono annullati, nella parte in cui concernono la Bank Tejarat:

il punto I B 2 dell’allegato I della decisione 2012/35/PESC del Consiglio, del 23 gennaio 2012, che modifica la decisione 2010/413/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dell’Iran;

il punto I B 2 dell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 54/2012 del Consiglio, del 23 gennaio 2012, che attua il regolamento (UE) n. 961/2010 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran;

il punto I B 105 dell’allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010;

il punto 5 dell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 709/2012 del Consiglio, del 2 agosto 2012, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012.

Il ricorso è respinto per il resto.

Gli effetti della decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, relativa a misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC, come modificata dalla decisione 2012/35, sono mantenuti nella parte in cui concernono la Bank Tejarat fino a quando inizia ad avere effetto l’annullamento del regolamento n. 267/2012 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 709/2012.

Il Consiglio dell’Unione europea è condannato alle spese.

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1 GU C 174 del 16.6.2012.