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Ricorso presentato il 30 maggio 2007 - Bui Van / Commissione

(Causa F-51/07)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Philippe Bui Van (Hettange Grande, Francia) (rappresentanti: avv.ti S. Rodrigues e R. Albelice)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente:

annullare la decisione dell'autorità che ha il potere di nomina (APN) 5 marzo 2007, recante rigetto del reclamo del ricorrente;

annullare la decisione del direttore generale del Centro comune di ricerca (CCR) 4 ottobre 2006, in quanto reinquadra il ricorrente nel grado AST 3, secondo scatto, allorché gli era stato inizialmente attribuito il grado AST 4, secondo scatto;

indicare all'APN gli effetti derivanti dall'annullamento delle decisioni impugnate e, in particolare, l'inquadramento nel grado AST 4, secondo scatto, la retroattività della nomina al grado AST 4, secondo scatto, alla data di assunzione, gli effetti in ordine alla differenza di trattamento economico e agli interessi di mora gravanti sul pagamento di tale differenza, nonché gli effetti in termini di promozione;

concedere al ricorrente un euro simbolico a titolo di risarcimento del danno morale subito;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente, vincitore del concorso generale EPSO/B/23/04 1, al fine di costituire un elenco di riserva per l'assunzione di agenti tecnici di grado B5/B4, è stato nominato dipendente in prova dopo l'entrata in vigore del regolamento (CE/Euratom) del Consiglio 22 marzo 2004, n. 723, che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità 2. Una prima decisione 28 giugno 2006, recante il suo inquadramento nel grado AST 4, è stata ritirata e sostituita con la decisione impugnata, che lo inquadra nel grado AST 3.

A sostegno del suo ricorso il sig. Bui Van fa valere, anzitutto, la violazione del principio della parità di trattamento e del divieto di discriminazione, segnatamente in quanto taluni suoi colleghi, ugualmente retrocessi, hanno riottenuto il grado AST 4 in esito alla procedura precontenziosa.

Il ricorrente invoca poi la sussistenza di un errore manifesto di valutazione nonché la violazione dei principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento. Egli ritiene, in particolare, che la decisione 28 giugno 2006 non sia stata ritirata entro un termine ragionevole.

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1 - GU C 81 A del 31 marzo 2004, pag. 17.

2 - GU L 124 del 27 aprile 2004, pag. 1.