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Impugnazione proposta il 3 febbraio 2022 dalla Grupa Azoty S.A., dalla Azomureș SA, dalla Lipasmata Kavalas LTD Ypokatastima Allodapis avverso l’ordinanza del Tribunale (Quinta Sezione) del 29 novembre 2021, causa T-726/20, Grupa Azoty e a. / Commissione

(Causa C-73/22 P)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Grupa Azoty S.A., Azomureș SA, Lipasmata Kavalas LTD Ypokatastima Allodapis (rappresentanti: D. Haverbeke, L. Ruessmann e P. Sellar, avocats)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea.

Conclusioni delle ricorrenti

Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

annullare l’ordinanza impugnata; e

dichiarare ricevibile il ricorso proposto dalle ricorrenti ai sensi dell’articolo 263 TFUE e diretto all’annullamento parziale della comunicazione della Commissione del 25 settembre 2020 intitolata «Orientamenti relativi a determinati aiuti di Stato nell’ambito del sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra dopo il 2021» 1 ; o

in subordine, annullare l’ordinanza impugnata in quanto il Tribunale avrebbe dovuto rinviare l’esame della ricevibilità alla decisione nel merito del ricorso; e

rinviare la causa al Tribunale affinché esso si pronunci nel merito; e

riconoscere il rimborso delle spese del presente procedimento alle ricorrenti; e

riservare la decisione sulle spese del procedimento dinanzi al Tribunale al momento in cui quest’ultimo abbia concluso un completo esame del ricorso.

Motivi e principali argomenti

A sostegno della loro impugnazione, le ricorrenti deducono due motivi.

Primo motivo di impugnazione: insufficienza di motivazione.

Il Tribunale sarebbe venuto meno al proprio obbligo di fornire un’adeguata motivazione. In primo luogo, ai punti da 34 a 48 e da 49 a 51 dell’ordinanza impugnata, il Tribunale avrebbe omesso di esaminare gli argomenti dedotti dalle ricorrenti e di accertare i fatti della controversia di cui esso è stato investito. In secondo luogo, il Tribunale avrebbe omesso di spiegare i motivi per cui soltanto le decisioni adottate dalla Commissione in applicazione di uno specifico atto di diritto derivato possono riguardare direttamente le ricorrenti. Tale vizio inficerebbe il punto 38 dell’ordinanza impugnata.

Secondo motivo di impugnazione: il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto nello statuire che le ricorrenti non erano direttamente interessate.

Il Tribunale avrebbe fatto riferimento alla giurisprudenza costante per richiamare il criterio dell’incidenza diretta ai punti da 26 a 30 dell’ordinanza impugnata. Nell’ambito di detto criterio dell’incidenza diretta, il Tribunale sarebbe tenuto a valutare il contenuto, la natura, la finalità e la sostanza dell’atto impugnato, nonché il contesto di fatto e di diritto in cui esso si colloca. Omettendo di fare ciò, il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto nella valutazione del presupposto dell’«incidenza diretta» di cui all’articolo 263 TFUE. Tale vizio inficerebbe i punti da 34 a 48 dell’ordinanza impugnata Il Tribunale avrebbe creato un contesto in cui le ricorrenti sarebbero rimaste prive di mezzi di ricorso. Omettendo di osservare e applicare correttamente il criterio di valutazione dell’incidenza diretta, il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto.

In via subordinata, il Tribunale avrebbe dovuto rinviare la propria decisione sulla ricevibilità all’esame del ricorso nel merito.

L’articolo 130(3), paragrafi 7 e 8, del regolamento di procedura del Tribunale imporrebbe a quest’ultimo di rinviare l’esame dell’eccezione di irricevibilità al giudizio di merito qualora ciò sia giustificato da circostanze particolari, e di assegnare successivamente un nuovo termine per la prosecuzione della causa. Secondo una giurisprudenza consolidata, tali circostanze particolari sussisterebbero ove sia necessario rinviare l’esame dell’eccezione al merito al fine di assicurare una corretta amministrazione della giustizia.

Il Tribunale avrebbe dovuto valutare la natura, il contenuto e il contesto dell’atto impugnato per stabilire se quest’ultimo riguardasse direttamente le ricorrenti. A tal fine, sarebbe necessario analizzare la sostanza dell’atto e verificare se questo imponga autonomi obblighi giuridici in capo agli Stati membri. Vi sarebbe una sovrapposizione tra tale valutazione e il primo motivo del ricorso riguardante il merito e vertente sull’incompetenza della Commissione ad adottare l’allegato I dell’atto impugnato. Non rinviando l’esame dell’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione alla conclusione del dibattimento sul merito, il Tribunale avrebbe violato le disposizioni dell’articolo 130, paragrafi 7 e 8, del suo regolamento di procedura.

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1 GU 2020, C317, pag. 5.