Language of document : ECLI:EU:T:2024:253

Causa T-119/23

Insider LLC

contro

Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale

 Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 17 aprile 2024

«Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo in Insajderi – Marchi nazionali denominativo anteriore INSAJDERI e figurativo anteriore in Insajderi Gazetë online – Impedimenti alla registrazione relativi – Articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1001 – Estensione dell’esame che la commissione di ricorso deve effettuare – Articolo 27, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2018/625 – Mancata produzione di prove – Traduzione – Articolo 7 del regolamento delegato 2018/625 – Diritto di essere ascoltato – Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali. – Articolo 94, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001 – Possibilità per la commissione di ricorso di accettare prove prodotte per la prima volta dinanzi ad essa – Articolo 27, paragrafo 4, del regolamento delegato 2018/625 – Articolo 95, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001»

1.      Marchio dell’Unione europea – Procedimento di ricorso – Ricorso proposto contro la decisione di un organo dell’Ufficio che statuisce in primo grado e deferito alla commissione di ricorso – Continuità funzionale tra questi due organi – Esame del ricorso da parte della commissione di ricorso – Portata

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 71, § 1)

(v. punto 16)

2.      Marchio dell’Unione europea – Disposizioni procedurali – Decisioni dell’Ufficio – Rispetto dei diritti della difesa – Portata del principio

[Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 2, a); regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 94, § 1].

(v. punti 27-33, 46)

3.      Marchio dell’Unione europea – Procedimento di ricorso – Ricorso proposto contro una decisione della divisione di opposizione dell’Ufficio – Esame da parte della commissione di ricorso – Portata – Fatti e prove non dedotti a sostegno dell’opposizione entro il termine all’uopo impartito – Presa in considerazione – Potere discrezionale della commissione di ricorso

[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 95, § 2; regolamento della Commissione 2018/625, artt. 8, § 1, e 27, § 4]

(v. punti 38-40, 45)

Sintesi

Con la sua sentenza, il Tribunale annulla la decisione della commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) (1) alla luce dell’articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), in quanto la ricorrente non è stata ascoltata su questioni sollevate d’ufficio dalla commissione di ricorso che le recano pregiudizio.

Il sig. Florim Alaj ha chiesto all’EUIPO la registrazione di un segno figurativo «in Insajderi» per servizi di fornitura, tramite Internet, di informazioni, notizie e commenti in materia di eventi di attualità (2). La Insider LLC, ricorrente, ha proposto opposizione (3) a tale registrazione sulla base di due marchi anteriori registrati in Kosovo. La divisione di opposizione ha accolto l’opposizione.

Tuttavia, la commissione di ricorso ha annullato la decisione della divisione di opposizione e ha respinto l’opposizione, in quanto la ricorrente non aveva dimostrato che i marchi anteriori rivendicati esistevano e che ne era titolare. Ha rilevato, in particolare, l’assenza di versione originale dei certificati di registrazione dei marchi anteriori e ha ritenuto che le loro traduzioni autenticate, fornite dalla ricorrente come prova, fossero traduzioni non ufficiali nelle quali il testo originale non era visibile, il che rendeva impossibile verificare se fossero menzionate informazioni essenziali nel certificato originale.

Giudizio del Tribunale

In via preliminare, il Tribunale ricorda che l’obbligo di motivazione previsto all’articolo 94, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento 2017/1001 costituisce un’applicazione particolare del principio generale di tutela dei diritti della difesa, sancito dall’articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta. Infatti, tutti gli atti dell’Unione devono rispettare i diritti fondamentali quali riconosciuti dalla Carta, fermo restando che tale rispetto costituisce un presupposto della loro legittimità, che spetta al giudice dell’Unione controllare nel contesto del sistema complessivo di rimedi giurisdizionali. Più precisamente, il diritto di essere ascoltato in qualsiasi procedimento garantisce a chiunque la possibilità di manifestare, proficuamente ed efficacemente, il proprio punto di vista durante un procedimento amministrativo e prima dell’adozione nei suoi confronti di una decisione che possa incidere in modo negativo sui suoi interessi. Tale diritto si estende a tutti gli elementi di fatto o di diritto che costituiscono il fondamento dell’atto decisionale, ma non alla posizione finale che l’amministrazione intende adottare. Pertanto, incombe all’EUIPO l’obbligo di mettere le parti dei procedimenti pendenti dinanzi ai suoi organi in condizione di far valere il loro punto di vista su tutti gli elementi che costituiscono la base delle decisioni di tali organi.

Nel caso di specie, secondo Tribunale, il fatto che la commissione di ricorso abbia rilevato d’ufficio l’assenza delle versioni originali dei certificati di registrazione dei marchi anteriori e abbia espresso dubbi quanto all’autenticità delle loro traduzioni, senza aver ascoltato la ricorrente su tale punto, costituisce un’irregolarità procedurale. La violazione dei diritti della difesa può tuttavia essere riscontrata solo se la mancata presa in considerazione della posizione di una parte interessata ha avuto un’incidenza concreta sulla possibilità per l’interessato di difendersi. Ciò premesso, non si può però imporre al ricorrente di dimostrare che la decisione impugnata avrebbe avuto un contenuto diverso in assenza della violazione riscontrata, ma solo che una simile ipotesi non è del tutto esclusa se il ricorrente avesse potuto difendersi meglio in assenza dell’irregolarità procedurale.

È alla luce di tali considerazioni che il Tribunale giunge alla conclusione che, nel caso di specie, non è del tutto escluso che il procedimento avrebbe condotto ad un risultato diverso in assenza dell’irregolarità procedurale. Infatti, se la commissione di ricorso avesse posto la ricorrente in condizione di far conoscere proficuamente il suo punto di vista sulla questione dell’assenza delle versioni originali dei certificati di registrazione dei marchi anteriori, quest’ultima sarebbe stata in grado di fornirli, consentendo alla commissione di ricorso di esaminarli e di accertarsi così dell’autenticità delle traduzioni. Di conseguenza, la decisione della commissione di ricorso è stata adottata in violazione del diritto di essere ascoltato garantito dall’articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta.


1      Decisione della quinta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 5 dicembre 2022 (procedimento R 1152/2022-5).


2      Si trattava di servizi rientranti nella classe 41 ai sensi dell’Accordo di Nizza relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come riveduto e modificato.


3      Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1).