Language of document : ECLI:EU:T:2009:311

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

7 settembre 2009 (*)

«Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Competenza del Tribunale – Irricevibilità manifestata»

Nella causa T‑229/09,

Elena Palladino, residente in Lecce,

ricorrente,

contro

Repubblica italiana,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda di annullamento di varie decisioni adottate da giudici italiani, nonché una domanda di risarcimento del danno asseritamente subito,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quinta Sezione),

composto dai sigg. M. Vilaras (relatore), presidente, M. Prek e V.M. Ciucă, giudici,

cancelliere: sig. E. Coulon

ha emesso la seguente

Ordinanza

 Procedimento e conclusioni della ricorrente

1        Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 3 giugno 2009, la ricorrente ha proposto il presente ricorso.

2        Essa conclude che il Tribunale voglia:

–        annullare l’ordinanza n. 490909, con la quale la Commissione Tributaria Provinciale di Lecce (sezione IX) ha cancellato dal ruolo i ricorsi nn. 1175/08 e 1487/08, invitando la ricorrente a farsi rappresentare da un difensore debitamente abilitato;

–        annullare la sentenza pronunciata dal Tribunale civile di Lecce il 25 febbraio 2009 nella causa n. 1/09;

–        riconoscere il diritto al risarcimento per il danno personale e professionale subito, nonché per violazione del diritto della concorrenza.

 In diritto 

3        Ai sensi dell’art. 111 del regolamento di procedura del Tribunale, quando il ricorso è manifestamente irricevibile, il Tribunale può, senza proseguire il procedimento, statuire con ordinanza motivata.

4        Nel caso di specie il Tribunale si ritiene sufficientemente informato sulla base degli atti del fascicolo e decide, ai sensi della citata disposizione del regolamento di procedura, di statuire senza proseguire il procedimento.

5        La domanda della ricorrente, avvocato di nazionalità italiana iscritto presso il foro di Madrid, mira ad ottenere che il Tribunale si pronunci in merito alla legittimità di varie decisioni di giudici italiani che non hanno riconosciuto, nell’ambito di cause instaurate, la sua legittimazione a rappresentare un singolo al di fuori di qualsiasi accordo con un avvocato del foro.

6        L’art. 19, terzo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, applicabile al procedimento dinanzi al Tribunale in virtù dell’art. 53, primo comma, del medesimo Statuto, prescrive quanto segue:

«Le (...) parti devono essere rappresentate da un avvocato».

7        L’art. 21, primo comma, del detto Statuto, anch’esso applicabile al procedimento dinanzi al Tribunale in virtù dell’art. 53, primo comma, del medesimo Statuto, così dispone:

«La Corte è adita mediante istanza trasmessa al cancelliere. L’istanza deve contenere l’indicazione del nome e del domicilio dell’istante e della qualità del firmatario (...)».

8        Infine, a norma dell’art. 43, n. 1, primo comma, del regolamento di procedura del Tribunale:

«L’originale di ogni atto processuale dev’essere sottoscritto dall’agente o dall’avvocato della parte».

9        Risulta dal testo dell’art. 19, terzo comma, dello Statuto, ed in particolare dall’impiego del termine «rappresentate», che una «parte» ai sensi di tale disposizione, indipendentemente dalla sua qualità, non è autorizzata ad agire personalmente dinanzi alla Corte, ma deve avvalersi dell’opera di un terzo abilitato ad esercitare dinanzi ad un giudice di uno Stato membro o di uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo.

10      Pertanto, visto che nessuna deroga o eccezione a tale obbligo è prevista dallo Statuto o dal regolamento di procedura, il deposito di un atto introduttivo firmato dal ricorrente stesso non può ritenersi sufficiente per costituire valida presentazione di un ricorso (v. ordinanza della Corte 5 dicembre 1996, causa C‑174/96 P, Lopes/Corte di giustizia, Racc. pag. I‑6401, punto 8).

11      Si è così statuito, in modo costante, che un ricorso proposto con la sola sottoscrizione del ricorrente è irricevibile (ordinanze della Corte 26 febbraio 1981, causa 10/81, Ferral/Commissione, Racc. pag. 717, e 17 novembre 1983, causa 73/83, Stavridis/Parlamento, Racc. pag. 3803).

12      Tale soluzione vale anche se il ricorrente è un avvocato abilitato al patrocinio dinanzi ad un giudice nazionale (ordinanza Lopes/Corte di giustizia, cit., punto 10; ordinanza del Tribunale 8 gennaio 1999, causa T‑185/98 AJ, Petrochilos/Commissione, non pubblicata nella Raccolta, punti 1 e 2).

13      La necessità di avvalersi dell’opera di un terzo corrisponde alla concezione del ruolo dell’avvocato che vede questi quale soggetto cooperante all’amministrazione della giustizia e chiamato a fornire, in piena indipendenza e nell’interesse superiore di quest’ultima, l’assistenza legale di cui il cliente ha bisogno. Questa concezione risponde alle tradizioni giuridiche comuni degli Stati membri e si ritrova anche nell’ordinamento giuridico comunitario, come risulta, per l’appunto, dall’art. 19 dello Statuto della Corte [ordinanza del Tribunale 8 dicembre 1999, causa T‑79/99, Euro-lex/UAMI (EULEX), Racc. pag. II‑3555, punto 28].

14      Ne consegue che il ricorso qui in esame, presentato con la sola sottoscrizione della ricorrente, non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 19 dello Statuto della Corte e deve dunque essere dichiarato irricevibile.

15      Ad ogni modo, il Tribunale non è competente a statuire su un ricorso proposto da un singolo contro uno Stato membro. Infatti, le competenze del Tribunale sono quelle elencate agli artt. 225 CE e 140 A EA, come precisati dall’art. 51 dello Statuto della Corte di giustizia e dall’art. 1 dell’allegato di tale Statuto. A norma di tali disposizioni, il Tribunale è competente unicamente a conoscere dei ricorsi proposti ai sensi degli artt. 230 CE o 146 EA nei confronti delle istituzioni e degli organi comunitari, creati dai Trattati o da atti adottati per dare attuazione a questi ultimi.

16      Orbene, l’autore degli atti controversi non è né un’istituzione né un organo comunitario.

17      Alla luce di quanto precede, il presente ricorso deve essere dichiarato manifestamente irricevibile, senza che sia necessario notificarlo alla convenuta.

 Sulle spese

18      Poiché la presente ordinanza viene adottata prima della notifica dell’atto introduttivo alla parte convenuta e prima che quest’ultima abbia potuto sostenere delle spese, è sufficiente decidere che la ricorrente sopporterà le proprie spese, ai sensi dell’art. 87, n. 1, del regolamento di procedura.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

così provvede:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      La ricorrente sopporterà le proprie spese.

Lussemburgo, 7 settembre 2009

Il cancelliere

 

       Il presidente

E. Coulon

 

       M. Vilaras


* Lingua processuale: l’italiano.