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Ricorso proposto il 2 febbraio 2022 – Commissione europea/Romania

(Causa C-69/22)

Lingua processuale: il rumeno

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: M. Noll-Ehlers, M. Ioan, agenti)

Convenuta: Romania

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

dichiarare che la Romania, non avendo adottato né trasmesso alla Commissione europea un programma nazionale di controllo dell’inquinamento atmosferico, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 6, paragrafo 1, e dell’articolo 10, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio [, del 14 dicembre 2016,] concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE 1 ;

condannare la Romania alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Commissione sostiene che, con la direttiva (UE) 2016/2284 concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, sono stati stabiliti impegni di riduzione delle emissioni per cinque inquinanti atmosferici chiave per gli anni dal 2020 al 2029 e a partire dal 2030. Ai fini del rispetto di tali impegni di riduzione delle emissioni e per contribuire al conseguimento degli obiettivi di qualità dell’aria dell’Unione, l’articolo 6, paragrafo 1, prescrive agli Stati membri di adottare un programma nazionale di controllo dell’inquinamento atmosferico.

A norma dell’articolo 10, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/2284, la Romania doveva trasmettere alla Commissione il programma nazionale di controllo dell’inquinamento atmosferico entro il 1° aprile 2019, e le azioni previste dalle autorità rumene avrebbero dovuto essere intraprese prima di tale data.

Pertanto, la Commissione sostiene che la Romania, non avendo adottato né trasmesso alla Commissione il programma nazionale di controllo dell’inquinamento atmosferico prima della data del presente ricorso, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 6, paragrafo 1, e dell’articolo 10, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/2284.

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1 GU 2016, L 344, pag. 1.