Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bezirksgericht für Handelssachen Wien (Austria) il 19 dicembre 2022 – Bundesarbeitskammer / HDI Global SE
(Causa C-771/22, HDI Global)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bezirksgericht für Handelssachen Wien
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: Bundesarbeitskammer
Convenuta: HDI Global SE
Questioni pregiudiziali
1) Se l’articolo 17 della direttiva (UE) 2015/2302 1 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio (direttiva relativa ai pacchetti turistici) debba essere interpretato nel senso che i pagamenti effettuati dal viaggiatore all’organizzatore prima dell’inizio del viaggio beneficiano della garanzia solo qualora il viaggio non abbia luogo a causa dello stato di insolvenza o se siano protetti anche i pagamenti effettuati all’organizzatore prima dell’apertura della procedura di insolvenza qualora il viaggiatore risolva il contratto prima dell’insolvenza in ragione di circostanze straordinarie ai sensi dell’articolo 12 della succitata direttiva 2015/2302.
2) Se l’articolo 17 della direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio (direttiva relativa ai pacchetti turistici) debba essere interpretato nel senso che i pagamenti effettuati dal viaggiatore all’organizzatore prima dell’inizio del viaggio beneficiano della garanzia qualora il viaggiatore risolva il contratto di viaggio ancor prima dell’insorgenza dello stato di insolvenza in ragione di circostanze straordinarie ai sensi dell’articolo 12 della succitata direttiva (omissis) 2015/2302, ma lo stato di insolvenza sarebbe insorto nel corso del viaggio prenotato.
3) Se l’articolo 17 della direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio (direttiva relativa ai pacchetti turistici) debba essere interpretato nel senso che i pagamenti effettuati dal viaggiatore all’organizzatore prima dell’inizio del viaggio beneficiano della garanzia qualora il viaggiatore risolva il contratto di viaggio ancor prima dell’insorgenza dello stato di insolvenza in ragione di circostanze straordinarie ai sensi dell’articolo 12 della succitata direttiva (omissis) 2015/2302 e l’organizzatore è divenuto insolvente a causa di dette circostanze eccezionali.
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1 GU 2015, L 326, pag. 1.