Language of document : ECLI:EU:T:2021:587

Causa T207/20

Residencial Palladium, SL

contro

Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale

 Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 15 settembre 2021

«Marchio dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell’Unione europea figurativo PALLADIUM HOTELS & RESORTS – Condizioni di ricevibilità della domanda di dichiarazione di nullità – Articolo 53, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1001] – Articolo 56, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 63, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001)»

1.      Marchio dell’Unione europea – Procedimento di ricorso – Ricorso dinanzi al giudice dell’Unione – Competenza del Tribunale – Ingiunzione rivolta all’Ufficio – Esclusione

(Artt. 263 e 266 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 72, § 6)

(v. punto 19)

2.      Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Domanda di dichiarazione di nullità – Ritiro o irricevibilità della domanda – Nuova domanda di dichiarazione di nullità fondata sullo stesso diritto anteriore – Ricevibilità – Presupposti – Domanda iniziale che non è stata oggetto di una decisione nel merito

(Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 56, § 3)

(v. punti 39, 41, 42, 47)

3.      Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Domanda di dichiarazione di nullità – Ritiro o irricevibilità della domanda – Nuova domanda di dichiarazione di nullità fondata su un diritto anteriore diverso – Irricevibilità – Domanda iniziale che non è stata oggetto di una decisione nel merito – Irrilevanza

(Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 53, § 4)

(v. punti 39, 43‑46, 48)

4.      Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Domanda di dichiarazione di nullità – Ritiro della domanda – Domanda che si considera depositata

(Regolamento della Commissione n. 2868/95, regola 39, § 2; regolamento della Commissione 2018/625, art. 15)

(v. punto 54)

5.      Marchio dell’Unione europea – Disposizioni procedurali – Motivazione delle decisioni – Articolo 94, paragrafo 1, prima frase, del regolamento 2017/1001 – Portata identica a quella dell’articolo 296 TFUE

(Art. 296 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 2; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 94)

(v. punti 62, 63, 77, 78)

6.      Ricorso di annullamento – Motivi di ricorso – Violazione delle forme sostanziali – Difetto o insufficienza di motivazione – Esame d’ufficio da parte del giudice

(Artt. 263 e 296 TFUE)

(v. punto 64)

Sintesi

La Palladium Gestión, SL, è titolare del marchio dell’Unione europea figurativo PALLADIUM HOTELS & RESORTS per servizi di ristorazione e alloggi temporanei. Il 2 marzo 2006, la Residencial Palladium, SA ha presentato presso l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) una prima domanda di dichiarazione di nullità di tale marchio fondata sull’esistenza di cause di nullità relativa. Essa ha ritirato tale prima domanda il 18 aprile 2006.

Il 20 giugno 2017, la Residencial Palladium, divenuta Residencial Palladium, SL, ha presentato una seconda domanda di dichiarazione di nullità, fondata in particolare sull’esistenza di cause di nullità relativa. Al riguardo, tale domanda è stata dichiarata irricevibile dalla divisione di annullamento. La commissione di ricorso dell’EUIPO ha confermato tale decisione con la motivazione che una domanda di dichiarazione di nullità è irricevibile quando ricorrono due condizioni: da un lato, che il richiedente la nullità abbia precedentemente depositato una domanda di dichiarazione di nullità contro lo stesso marchio e, dall’altro, che la nuova domanda di dichiarazione di nullità sia fondata sullo stesso diritto anteriore o su un diritto diverso da quello che costituiva il fondamento della domanda di dichiarazione di nullità iniziale, che tuttavia avrebbe potuto essere validamente invocato al momento di tale domanda iniziale.

Investito di un ricorso di annullamento, il Tribunale considera che la commissione di ricorso ha commesso un errore di diritto. Esso dichiara che, quando lo stesso diritto anteriore è invocato a sostegno di una nuova domanda di dichiarazione di nullità che ha lo stesso oggetto e la stessa causa e riguarda le stesse parti, tale nuova domanda sarà ricevibile solo se la domanda iniziale è stata oggetto di una decisione nel merito divenuta definitiva. Al contrario, se la nuova domanda è fondata su altri diritti anteriori, essa sarà ricevibile anche se la domanda iniziale non era stata oggetto di una decisione nel merito.

Il Tribunale annulla la decisione della commissione di ricorso per violazione dell’obbligo di motivazione, che gli impedisce di valutare le conseguenze dell’errore di diritto commesso.

Giudizio del Tribunale

In via preliminare, il Tribunale ricorda che, in forza dell’articolo 53, paragrafo 4, del regolamento n.2017/2009 (1), il titolare di diritti anteriori di cui ai paragrafi 1 o 2 di detto articolo 53, che abbia preliminarmente domandato di dichiarare la nullità del marchio dell’Unione europea, non può presentare un’altra domanda di dichiarazione di nullità fondata su un altro dei diritti che avrebbe potuto far valere a sostegno della prima domanda. Inoltre, l’articolo 56, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009 prevede che una domanda di dichiarazione di nullità è irricevibile qualora su una domanda con lo stesso oggetto e la stessa causa sia stata pronunciata una decisione nel merito nei confronti delle stesse parti divenuta definitiva. Pertanto, il Tribunale constata che il regolamento n. 207/2009 distingue le domande di dichiarazione di nullità fondate sullo stesso diritto anteriore da quelle fondate su diritti anteriori diversi.

Per quanto concerne le domande di dichiarazione di nullità fondate sullo stesso diritto anteriore, il Tribunale rileva che l’irricevibilità prevista dall’articolo 56, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009 implica che una decisione nel merito sia stata adottata e sia divenuta definitiva. In tal modo, una nuova domanda di dichiarazione di nullità non è irricevibile qualora la domanda iniziale sia stata dichiarata irricevibile o sia stata ritirata prima che la decisione relativa a tale domanda sia divenuta definitiva.

Per quanto concerne le domande di dichiarazione di nullità fondate su diritti anteriori diversi, il Tribunale afferma che una nuova domanda sarà irricevibile, indipendentemente dal fatto che la domanda iniziale sia stata o meno oggetto di una decisione nel merito. Tale condizione, infatti, non è prevista dall’articolo 53, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009, il cui obiettivo è impedire che il richiedente la nullità presenti domande distinte, fondate su diritti diversi, se questi ultimi potevano essere invocati al momento del deposito della domanda iniziale. Pertanto, la nuova domanda sarà irricevibile anche se la domanda iniziale sia stata ritirata o dichiarata irricevibile.

Di conseguenza, il Tribunale conclude che la commissione di ricorso ha commesso un errore di diritto nel considerare che l’articolo 53, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009 fosse applicabile sia quando un diritto anteriore diverso sia quando lo stesso diritto anteriore erano invocati a sostegno di una nuova domanda di dichiarazione di nullità.

Tuttavia, il Tribunale sottolinea che tale errore di diritto comporterebbe l’annullamento della decisione della commissione di ricorso soltanto se la prima e la seconda domanda fossero fondate sugli stessi diritti anteriori. A tal riguardo, il Tribunale constata che non risulta chiaramente dalla decisione della commissione di ricorso quali siano i diritti invocati a sostegno di ciascuna domanda di dichiarazione di nullità. Di conseguenza, la decisione della commissione di ricorso non permette al Tribunale di valutare le conseguenze dell’errore di diritto commesso sulla legittimità di tale decisione. Pertanto, il Tribunale statuisce che la commissione di ricorso ha violato il suo obbligo di motivazione.


1      Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell’Unione europea (GU 2009, L 78, pag. 1), come modificato.