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Ricorso proposto il 19 febbraio 2009 - Paesi Bassi/Commissione

(Causa T-70/09)

Lingua processuale: olandese

Parti

Ricorrente: (Regno dei Paesi Bassi) (rappresentanti: C. Wissel e M. Noort, procuratori)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare parzialmente la decisione della Commissione 11 dicembre 2008, n. C(2008)8355, relativa alla riduzione del contributo del Fondo europeo per lo sviluppo regionale per il Documento unico di programmazione per la regione Groningen-Drenthe, rientrante nell'obiettivo 2 - n. 97.07.13.003, ai sensi della decisione della Commissione 26 maggio 1997, C(1997)1362, nella misura in cui siffatta decisione verte sulla correzione forfettaria del 2%, pari ad un importo di EUR 1 139 346,24, che è stata applicata, e alle spese per un importo complessivo pari a NLG 1 160 456, dichiarate non sussidiabili; e

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso il Regno dei Paesi Bassi invoca in primo luogo una violazione del principio della certezza del diritto, in quanto ad uno Stato membro vengono imposti obblighi invocando una giurisprudenza della Corte posteriore all'imposizione di siffatti obblighi e che in quel momento per lo Stato membro non erano evidenti, precisi e prevedibili.

In subordine, il Regno dei Paesi Bassi fa valere una violazione del principio di motivazione, in quanto non è stato motivato con maggior precisione dove si possa rinvenire l'interesse transfrontaliero per ogni progetto interessato assegnato con trattativa privata e il cui valore era inferiore alle soglie previste dalle direttive per l'aggiudicazione degli appalti pubblici.

Infine i Paesi Bassi invocano una violazione dell'art. 211 CE, in quanto la Commissione ha applicato una correzione forfettaria del 2% per l'asserita mancata osservanza delle condizioni di progetto nazionali, mentre la competenza della Commissione è limitata all'osservanza delle condizioni comunitarie.

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