Language of document :

Error! Reference source not found.

Ricorso presentato il 15 aprile 2010 - Seven/UAMI - Seven for all mankind (SEVEN FOR ALL MANKIND)

(Causa T-176/10)

Lingua di deposito del ricorso: l'italiano

Parti

Ricorrente: Seven SpA (Leinì, Italia) (rappresentante: L. Trevisan, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Altra parte dinanzi alla commissione di ricorso: Seven for all mankind LLC

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione della Seconda Commissione di Ricorso del 28 gennaio 2010.

Condannare l'UAMI a sopportare, oltre alle proprie spese, anche le spese sostenute da SEVEN SPA nel presente procedimento e nel procedimento innanzi alla Commissione di Ricorso.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: SEVEN FOR ALL MANKIND LLC

Marchio comunitario interessato: Marchio verbale "SEVEN FOR ALL MANKIND" (domanda di registrazione n. 4.443.222), per prodotti nelle classi 14 e 18.

Titolare del marchio o del segno fatto valere nel procedimento di opposizione: La ricorrente.

Marchio o segno fatto valere: Due marchi figurativi comunitari (n. 591.206 e n. 3.489.234, per prodotti nelle classi 16, 18 e 25) e un marchio internazionale (n. 731.954, per prodotti nelle cassi 3, 9, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 25 e 28) che contengono l'elemento verbale "SEVEN".

Decisione della divisione di opposizione: Accoglimento parziale dell'opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: Applicazione incorretta dell'articolo 8, paragrafo primo, lett. b), del Regolamento n. 207/2009, sul marchio comunitario.

____________