Language of document : ECLI:EU:F:2007:229

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Düsseldorf (Germania) il 17 aprile 2015 - GE Healthcare GmbH / Hauptzollamt Düsseldorf

(Causa C-173/15)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Düsseldorf

Parti

Ricorrente: GE Healthcare GmbH

Resistente: Hauptzollamt Düsseldorf

Questioni pregiudiziali

Se i corrispettivi e i diritti di licenza ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2913/92 1 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (in prosieguo: il «CD»), possano essere inclusi nel valore in dogana anche qualora il sorgere di detti corrispettivi e diritti non appaia certo né all’atto della conclusione del contratto, né nel momento rilevante ai fini dell’insorgenza dell’obbligazione doganale, che nel caso di specie si desume dagli articoli 201, paragrafo 1, e 214, paragrafo 1, del CD.

In caso di risposta affermativa alla prima questione: se i corrispettivi e i diritti di licenza relativi a marchi possano riferirsi, ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 1, lettera c), del CD, alle merci importate, benché siano versati anche per servizi e per l’utilizzo del nucleo centrale della ditta del gruppo societario comune.

In caso di risposta affermativa alla seconda questione: se i corrispettivi e i diritti di licenza relativi a marchi integrino, ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 1, lettera c), del CD, una condizione della vendita a destinazione della Comunità delle merci ivi importate ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 5, lettera b), del CD, anche qualora il loro assolvimento venga richiesto ad un’impresa collegata al venditore e all’acquirente e venga dalla stessa operato.

4.    In caso di risposta affermativa alla terza questione, e ove i corrispettivi e i diritti di licenza si riferiscano, come nel caso di specie, in parte a merci importate e in parte a prestazioni successive all’importazione: se l’opportuna ripartizione, da effettuarsi solo sulla base di dati obiettivi e quantificabili ai sensi dell’articolo 158, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2454/93 2 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (in prosieguo: il «regolamento di attuazione del CD»), e in conformità della nota interpretativa figurante nell’allegato 23 del medesimo, relativa all’articolo 32, paragrafo 2, del CD, implichi che solo un valore in dogana ai sensi dell’articolo 29 del CD possa essere rettificato, ovvero se, ove non possa essere stabilito un valore in dogana ai sensi dell’articolo 29 del CD, anche in caso di accertamento di un valore doganale da stabilirsi ai sensi dell’articolo 31 del CD risulti possibile la ripartizione prevista dall’articolo 158, paragrafo 3, del regolamento di attuazione del CD, sempre che tali costi non siano altrimenti considerati.

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1 GU L 302, pag. 1.

2 GU L 253, pag. 1.