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Ordinanza del Tribunale del 10 dicembre 2013 – von Storch e altri/BCE

(Causa T-492/12) 1

(«Ricorso di annullamento – Decisioni adottate dalla BCE – Caratteristiche tecniche relative alle operazioni monetarie su titoli dell’Eurosistema – Misure volte a preservare la disponibilità delle garanzie – Misure temporanee relative a operazioni di rifinanziamento dell’Eurosistema e alle idoneità delle garanzie – Assenza di incidenza diretta Irricevibilità»)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: Sven A. von Storch (Berlino, Germania) e 5 216 altri ricorrenti i cui nominativi figurano in allegato all’ordinanza (rappresentanti: M. Kerber e B. von Storch, avvocati)

Convenuta: Banca centrale europea (BCE) (rappresentanti: C. Kroppenstedt e G. Gruber, agenti, assistiti da H. G. Kamann, avvocato)

Oggetto

Domanda di annullamento, in via principale, da un lato della decisione della BCE del 7 settembre 2012, riguardante talune caratteristiche tecniche relative ad operazioni monetarie su titoli dell’Eurosistema sui mercati secondari del debito statale, dall’altro, della decisione della BCE del 6 settembre 2012 recante misure supplementari destinate a preservare la disponibilità delle garanzie per le controparti al fine di mantenerne l’accesso alle operazioni di apporto di liquidità dell’Eurosistema e, in subordine, dell’indirizzo 2012/641/UE della BCE, del 10 ottobre 2012, che modifica l’indirizzo BCE/2012/18 relativo a misure temporanee supplementari sulle operazioni di rifinanziamento dell’Eurosistema e sull’idoneità delle garanzie (BCE/2012/23) (GU L 284, pag. 14).

Dispositivo

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

Il sig. Sven von Storch unitamente agli altri 5 216 ricorrenti i cui nominativi figurano in allegato alla presente ordinanza sopporteranno le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Banca centrale europea (BCE).

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1     GU C 32 del 2.2.2013