Ricorso proposto l’8 agosto 2013 – Comptoir d’Épicure / UAMI - A-Rosa Akademie (da rosa)
(Causa T-405/13)
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: il francese
Parti
Ricorrente: Le Comptoir d’Épicure (Parigi, Francia) (rappresentante: S. Arnaud, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: A-Rosa Akademie GmbH (Rostock, Germania)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
annullare la decisione della quinta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), del 22 maggio 2013, nel procedimento R 1195/2012-5;
condannare alle spese l’UAMI e A-Rosa Akademie GmbH.
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente
Marchio comunitario di cui trattasi: la registrazione internazionale che designa l’Unione europea del marchio figurativo contenente gli elementi denominativi «da rosa», per prodotti e servizi delle classi 29, 30 e 43 - registrazione internazionale che designa l’Unione europea n. 1 047 095
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: A-Rosa Akademie GmbH
Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: marchi denominativi comunitario, nazionale e internazionale «aROSA» e marchi figurativi nazionale e internazionale contenenti gli elementi denominativi «aROSA Lust auf Schiff»
Decisione della divisione d’opposizione: parziale accoglimento dell’opposizione
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti:
– Primo motivo vertente sulla contraddizione dei motivi, o sull’eccesso di potere;
– Secondo motivo vertente sulla violazione degli articoli 5, 34, paragrafo 1, e 35 del regolamento n. 207/2009;
– Terzo motivo vertente sulla violazione dell’articolo 42, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, della regola 22 del regolamento n. 2868/95 e dell’articolo 78, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009;
– Quarto motivo vertente sulla violazione dei principi generali di diritto e della gerarchia delle norme, e sull’errore manifesto di valutazione;
– Quinto motivo vertente sulla violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009;
– Sesto motivo vertente sulla violazione dell’articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e dell’articolo 75 del regolamento n. 207/2009 e della regola 22, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 2868/95;
– Settimo motivo vertente sull’errore manifesto del pubblico di riferimento e sulla valutazione dei segni;
– Ottavo motivo: il carattere distintivo del marchio anteriore delle classi 39, 43 e 44.