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Ordinanza del Tribunale del 21 maggio 2015 – APRAM / Commissione

(Causa T-403/13) 1

(«Ricorso di annullamento – Fondo di coesione – Regolamento (CE) n. 1164/94 – Riduzione del contributo finanziario – Mancanza di incidenza diretta – Irricevibilità»)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: APRAM Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira, SA (Funchal, Portogallo) (rappresentante: M. Gorjão-Henriques, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: P. Guerra e Andrade e D. Recchia, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione C (2013) 1870 della Commissione, del 27 marzo 2013, relativa a una riduzione del contributo finanziario del Fondo di coesione per il progetto «Sviluppo delle infrastrutture portuali della regione autonoma di Madera — Porto di Caniçal», Madera, (Portogallo).

Dispositivo

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

La APRAM – Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira, SA sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.

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1 GU C 367 del 14.12.2013.