Language of document : ECLI:EU:T:2015:7





Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 14 gennaio 2015 –
Gossio / Consiglio

(causa T‑406/13)

«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive specifiche adottate nei confronti di determinate persone ed entità per tener conto della situazione in Costa d’Avorio – Congelamento dei capitali – Sviamento di potere – Errore manifesto di valutazione – Diritti fondamentali»

1.                     Procedimento giurisdizionale – Decisione o regolamento che sostituisce in corso di giudizio l’atto impugnato – Elemento nuovo – Ampliamento delle conclusioni e dei motivi iniziali (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 48, § 2) (v. punto 31)

2.                     Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atto meramente confermativo di un atto esistente – Esclusione – Presupposti – Atto che non contiene nessun elemento nuovo rispetto all’atto esistente – Presupposto non soddisfatto (Art. 263 TFUE) (v. punti 35, 37)

3.                     Ricorso di annullamento – Motivi di ricorso – Sviamento di potere – Nozione (v. punto 46)

4.                     Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive nei confronti della Costa d’Avorio – Congelamento dei fondi di determinate persone ed entità per tener conto della situazione in Costa d’Avorio – Sindacato giurisdizionale – Portata – Controllo ristretto per le norme generali – Controllo esteso alla valutazione dei fatti e alla verifica delle prove per gli atti che si applicano ad entità specifiche (Regolamento del Consiglio n. 560/2005, art. 11 bis, §§ 1 e 2; decisione del Consiglio 2010/656/PESC, art. 7, §§ 1 e 2) (v. punti 55‑57)

5.                     Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione di congelamento dei fondi adottata nei confronti di determinate persone ed entità per tener conto della situazione in Costa d’Avorio e decisione che proroga tali misure – Requisiti minimi (Art. 296 TFUE; regolamento del Consiglio n. 560/2005; decisioni del Consiglio 2010/656/PESC e 2012/144/PESC) (v. punto 70)

6.                     Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti fondamentali – Presunzione d’innocenza – Decisione di congelamento dei fondi adottata nei confronti di determinate persone ed entità per tener conto della situazione in Costa d’Avorio – Compatibilità con detto principio – Presupposti (Art. 6, § 1, TUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 48, § 1; regolamento del Consiglio n. 560/2005; decisione del Consiglio 2010/656/PESC) (v. punti 93, 94)

7.                     Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti della Costa d’Avorio – Congelamento dei fondi di determinate persone ed entità per tener conto della situazione in Costa d’Avorio – Restrizione al diritto di proprietà e alla libertà d’impresa – Violazione del principio di proporzionalità – Insussistenza (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 16, 17 e 52, § 1; regolamento del Consiglio n. 560/2005; decisione del Consiglio 2010/656/PESC) (v. punti 100‑113)

8.                     Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti della Costa d’Avorio – Congelamento dei fondi di determinate persone ed entità per tener conto della situazione in Costa d’Avorio – Restrizione al diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, al diritto alla dignità umana e al diritto di divieto dei trattamenti inumani o degradanti – Violazione del principio di proporzionalità – Insussistenza (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 1, 4, 7 e 52, § 1) (v. punti 116‑120)

Oggetto

Domanda di annullamento, da un lato, del regolamento (CE) n. 560/2005 del Consiglio, del 12 aprile 2005, che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti di determinate persone ed entità per tener conto della situazione in Costa d’Avorio (GU L 95, pag. 1), della decisione 2010/656/PESC del Consiglio, del 29 ottobre 2010, che proroga le misure restrittive nei confronti della Costa d’Avorio (GU L 285, pag. 28), e della decisione di esecuzione 2012/144/PESC del Consiglio, dell’8 marzo 2012, recante attuazione della decisione 2010/656 (GU L 71, pag. 50), nella parte in cui riguardano il ricorrente, e, dall’altro lato, della decisione del Consiglio del 17 maggio 2013 di mantenere le misure restrittive di cui il ricorrente era oggetto.

Dispositivo

1)

La decisione di esecuzione 2014/271/PESC del Consiglio, del 12 maggio 2014, che attua la decisione 2010/656/PESC che proroga le misure restrittive nei confronti della Costa d’Avorio, e il regolamento di esecuzione (UE) n. 479/2014 del Consiglio, del 12 maggio 2014, che attua il regolamento (CE) n. 560/2005 che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti di determinate persone ed entità per tener conto della situazione in Costa d’Avorio, sono annullati nella parte in cui riguardano il sig. Marcel Gossio.

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.