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Sentenza del Tribunale del 31 gennaio 2024 – Regno Unito / Commissione

(Causa T-56/22)1

FEAGA e FEASR – Spese escluse dal finanziamento – Procedura di verifica di conformità – Ricorso di annullamento – Accordo sul recesso del Regno Unito dall’Unione e dall’Euratom – Rappresentanza da parte di un avvocato abilitato al patrocinio dinanzi ad un organo giurisdizionale di uno Stato membro o di un altro Stato parte contraente dell’Accordo SEE – Legittimazione ad agire – Ricevibilità – Agricoltore in attività – Nozione di “gruppo di persone fisiche o giuridiche”»)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: S. Fuller, agente, assistito da T. Buley, KC)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: H. Krämer, J. Aquilina e A. Becker, agenti)

Interveniente a sostegno del ricorrente : Repubblica ceca (rappresentanti: M. Smolek, J. Vláčil, O. Serdula e J. Očková, agenti)

Oggetto

Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord chiede l’annullamento della decisione di esecuzione (UE) 2021/2020 della Commissione, del 17 novembre 2021, che esclude dal finanziamento dell'Unione europea alcune spese sostenute dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU 2021, L 413, pag. 10), in quanto riguarda le spese che esso avrebbe impegnato, nel 2017, per un importo di EUR 2 686 358,72.

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è condannato alle spese.

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1 GU C 158 dell’11.4.2022.