Language of document : ECLI:EU:T:2011:425

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

6 settembre 2011 (*)

«Funzione pubblica – Assunzione – Concorso generale – Decisione dell’EPSO di prorogare di sei ore il termine per il deposito delle candidature – Rinvio al Tribunale della funzione pubblica»

Nella causa T‑282/11,

Ciprian‑Calin Alionescu, residente in Etterbeek (Belgio), rappresentato dall’avv. M. Stănculescu,

ricorrente,

contro

Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO),

convenuto,

avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione dell’EPSO di prorogare di sei ore il termine per il deposito delle candidature nell’ambito del concorso generale EPSO/AD/206‑207/11 e l’adozione di misure derivanti da tale annullamento,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione),

composto dalle sig.re I. Pelikánová (relatore), presidente, K. Jürimäe e dal sig. M. van der Woude, giudici,

cancelliere: sig. E. Coulon

ha emesso la seguente

Ordinanza

1        Con istanza depositata nella cancelleria del Tribunale il 24 maggio 2011, il ricorrente, sig. Ciprian‑Calin Alionescu, ha proposto il presente ricorso volto all’annullamento della decisione dell’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) di prorogare di sei ore il termine per il deposito delle candidature nell’ambito del concorso generale EPSO/AD/206‑207/11 e all’adozione di misure derivanti da tale annullamento.

2        In forza dell’art. 8, n. 2, dell’allegato I dello statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, il Tribunale, quando constata che un ricorso rientra nella competenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea, rinvia la causa a quest’ultimo.

3        Ai sensi dell’art. 1 dell’allegato I dello statuto della Corte, il Tribunale della funzione pubblica è competente in primo grado a pronunciarsi in merito alle controversie tra l’Unione europea e i suoi agenti, ai sensi dell’articolo 270 TFUE.

4        L’art. 270 TFUE ha ad oggetto «qualsiasi controversia tra l’Unione e gli agenti di questa, nei limiti e alle condizioni determinati dallo statuto dei funzionari dell’Unione e dal regime applicabile agli altri agenti dell’Unione».

5        L’art. 91, n. 1, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto») precisa, in tale contesto, che il giudice dell’Unione è competente a dirimere «ogni controversia tra l’Unione e una delle persone indicate [nello] statuto circa la legalità di un atto che rechi pregiudizio a detta persona».

6        Occorre dunque verificare se il ricorso presentato dal ricorrente rientri nell’ambito di applicazione dell’art. 270 TFUE, come precisato nell’art. 91, n. 1, dello Statuto.

7        A tale proposito occorre osservare, da un lato, che, con la sua istanza, il ricorrente contesta la legittimità di una decisione che sarebbe stata presa dall’EPSO e che gli recherebbe un pregiudizio.

8        Dall’altro lato, la decisione di cui trattasi sarebbe stata adottata nell’ambito di un concorso generale volto all’assunzione di funzionari dell’Unione cui ha partecipato il ricorrente. Orbene, l’assunzione di funzionari dell’Unione è disciplinata, in particolare, dagli artt. 29‑31 dello statuto e dal suo allegato III. Di conseguenza, in quanto candidato al concorso generale di cui trattasi, il ricorrente è una persona indicata nello Statuto.

9        Emerge da quanto esposto che il presente ricorso rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 270 TFUE.

10      Di conseguenza, esso rientra nella competenza del Tribunale della funzione pubblica, al quale va rinviato.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

così provvede:

1)      La causa T‑282/11 è rinviata dinanzi al Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea.

2)      Le spese sono riservate.

Lussemburgo, 6 settembre 2011

Il cancelliere

 

      Il presidente

E. Coulon

 

      I. Pelikánová


* Lingua processuale: l’inglese.