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Ricorso proposto il 14 gennaio 2011 - Paesi Bassi / Commissione

(Causa T-16/11)

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: C. Wissels, M. de Ree e M. Noort, procuratori)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede al Tribunale

di annullare l'art. 1 della decisione della Commissione europea 4 novembre 2010, 2010/668/UE, che esclude dal finanziamento dell'Unione europea alcune spese effettuate dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione Garanzia, del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), nella parte in cui l'art. 1 di questa decisione riguarda i Paesi Bassi e la rettifica finanziaria ammontante (in totale) a EUR 28.947.149,31, che viene applicata alle spese dichiarate degli anni 2003-2008 nell'ambito del regime di contingentamento per la produzione di fecola di patate;

di condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con la decisione 2010/668/CE la Commissione ha applicato una rettifica forfettaria del 10% agli importi dichiarati dalle autorità olandesi che sono stati erogati negli anni 2003-2008 nell'ambito dei regimi di aiuto europei per la fecola di patate. Secondo la Commissione, le autorità olandesi versavano aiuti al fabbricante di fecola e al produttore di patate prima che l'intero importo del prezzo minimo delle patate fornite venisse pagato al produttore di patate.

Il governo olandese sostiene che il prezzo minimo è stato interamente pagato prima della concessione dell'aiuto al fabbricante di fecola e al produttore di patate. Il prezzo minimo è stato pagato da un lato mediante compensazione di una parte del prezzo minimo con un credito esigibile (di diritto privato) del fabbricante nei confronti del produttore e, dall'altro, mediante versamento del saldo del prezzo minimo su un conto corrente indicato dal produttore.

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente fa valere cinque motivi.

Primo motivo, vertente su una violazione dell'art. 7, n. 4, del regolamento n. 1258/991e dell'art. 31 del regolamento n. 1290/20052, in combinato disposto con l'art. 5 del regolamento n. 1868/943, con l'art. 11 del regolamento n. 97/954, con l'art. 10 del regolamento n. 2236/20035, con l'art. 26 del regolamento n. 2237/20036e con l'art. 20 del regolamento n. 1973/20047, a seguito dell'esclusione dal finanziamento di talune spese, mentre era soddisfatta la condizione per il riconoscimento del premio e dell'aiuto diretto, in quanto il prezzo minimo era stato pagato mediante compensazione e versamento.

Secondo motivo, vertente su una violazione dell'art. 7, n. 4, del regolamento n. 1258/99 e dell'art. 31 del regolamento n. 1290/2005, in combinato disposto con l'art. 5 del regolamento n. 1868/94, con l'art. 11 del regolamento n. 97/95, con l'art. 10 del regolamento n. 2236/2003, con l'art. 26 del regolamento n. 2237/2003 e con l'art. 20 del regolamento n. 1973/2004, a seguito dell'esclusione dal finanziamento di talune spese, mentre i coltivatori potevano disporre liberamente del prezzo minimo prima del riconoscimento del premio e dell'aiuto diretto.

Terzo motivo, vertente su una violazione dell'art. 7, n. 4, del regolamento n. 1258/99, dell'art. 8 del regolamento n. 1663/958, dell'art. 31 del regolamento n. 1290/2005, dell'art. 11 del regolamento n. 885/20069, nonché dei diritti della difesa, a seguito dell'esclusione dal finanziamento di talune spese, mentre il procedimento in contraddittorio ai sensi di tali disposizioni non è stato seguito per tutte le conclusioni poste a fondamento di siffatta esclusione.

Quarto motivo, vertente su una violazione dell'art. 7, n. 4, del regolamento n. 1258/99 e dell'art. 31 del regolamento n. 1290/2005, in combinato disposto con l'art. 11 del regolamento n. 97/95, dell'art. 10 del regolamento n. 2236/2003, dell'art. 26 del regolamento n. 2237/2003 e dell'art. 20 del regolamento n. 1973/2004, a seguito dell'esclusione dal finanziamento di talune spese, mentre il pagamento del prezzo minimo poteva essere controllato dall'organismo pagatore sulla base dello stato delle entrate.

Quinto motivo, vertente su una violazione dell'art. 7, n. 4, del regolamento n. 1258/99, dell'art. 31, n. 2, del regolamento n. 1290/2005 e del principio di proporzionalità, mediante l'applicazione di una rettifica forfettaria del 10%, mentre la carenza si limita all'adozione di un presupposto non corretto ai fini dell'applicazione e del controllo della condizione relativa al pagamento del prezzo minimo.

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1 - Regolamento (CE) del Consiglio 17 maggio 1999, n. 1258, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 160, pag. 103).

2 - Regolamento (CE) del Consiglio 21 giugno 2005, n. 1290, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 209, pag. 1)

3 - Regolamento (CE) del Consiglio 27 luglio 1994, n. 1868, che istituisce un regime di contingentamento per la produzione di fecola di patate (GU L 197, pag. 4).

4 - Regolamento (CE) della Commissione 17 gennaio 1995, n. 97, che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio per quanto concerne il prezzo minimo e l'indennità compensativa da pagare ai produttori di patate nonché del regolamento (CE) n. 1868/94 del Consiglio che istituisce un regime di contingentamento per la produzione di fecola di patate (GU L 16, pag. 3).

5 - Regolamento (CE) della Commissione 23 dicembre 2003, n. 2236, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1868/94 del Consiglio che istituisce un regime di contingentamento per la produzione di fecola di patate (GU L 339, pag. 45).

6 - Regolamento (CE) della Commissione 23 dicembre 2003, n. 2237, recante modalità d'applicazione di taluni regimi di sostegno di cui al titolo IV del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (GU L 339, pag. 52).

7 - Regolamento (CE) della Commissione 29 ottobre 2004, n. 1973/2004, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno di cui ai titoli IV e IV bis di detto regolamento e l'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime (GU L 345, pag. 1).

8 - Regolamento (CE) della Commissione 7 luglio 1995, n. 1663, che stabilisce modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 729/70 per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti del Feaog, sezione "garanzia" (GU L 158, pag. 6).

9 - Regolamento (CE) della Commissione 21 giugno 2006, n. 885, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR (GU L 171, pag. 90).