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Ricorso proposto il 30 gennaio 2024 – Commissione europea/Irlanda

(Causa C-69/24)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: J. Norris ed E. Schmidt, agenti)

Convenuta: Irlanda

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

dichiarare che la Repubblica d’Irlanda, avendo omesso di adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio 1 o, in ogni caso, avendo omesso di comunicarle alla Commissione, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 20 di tale direttiva;

condannare l’Irlanda a versare alla Commissione una somma forfettaria corrispondente all’importo più elevato tra i seguenti: i) un importo giornaliero di EUR 3 300 moltiplicato per il numero di giorni di persistenza dell’inadempimento trascorsi tra il giorno successivo alla scadenza del termine di recepimento fissato nella direttiva di cui trattasi e la data di cessazione dell’inadempimento o, nel caso in cui l’inadempimento non sia cessato, il giorno della pronuncia della sentenza emessa ai sensi dell’articolo 260, paragrafo 3, TFUE; o ii) una somma forfettaria minima di EUR 1 540 000 EUR;

nell’ipotesi in cui l’inadempimento degli obblighi dello Stato membro di cui al [primo trattino] persista fino alla data della pronuncia della sentenza nella presente causa, condannare la Repubblica d’Irlanda a versare alla Commissione una penalità di EUR 14 850 al giorno a decorrere dalla data di pronuncia della sentenza nella presente causa fino alla data di adempimento degli obblighi derivanti dalla direttiva (UE) 2019/1158;

condannare l’Irlanda alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine di recepimento della direttiva di cui trattasi è scaduto il 2 agosto 2022.

La direttiva relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare mira a rafforzare il quadro giuridico dell’Unione e a promuovere la parità di genere garantendo prescrizioni minime relative al congedo di paternità, al congedo parentale e al congedo per i prestatori di assistenza e a modalità di lavoro flessibili per i lavoratori che sono genitori o i prestatori di assistenza. L’articolo 20, paragrafo 1, della direttiva relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare ha imposto agli Stati membri di mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva di cui trattasi al più tardi entro il 2 agosto 2022. Agli Stati membri è anche imposto di informare la Commissione in merito alle disposizioni di legge adottate, spiegando in che modo esse corrispondono alle disposizioni di detta direttiva.

La Commissione sostiene che la Repubblica d’Irlanda è venuta meno a tale obbligo. Essa afferma di aver inviato, di conseguenza, il 21 settembre 2022, una lettera di messa in mora alla Repubblica d’Irlanda. La Repubblica d’Irlanda ha risposto a tale lettera di messa in mora con lettere del 22 novembre 2022, spiegando che il ritardo nel recepimento della direttiva (UE) 2019/1158 era dovuto al fatto che la normativa necessaria per adempiere gli obblighi ad essa incombenti in forza di detta direttiva era sottoposta alla procedura legislativa interna.

La Commissione sostiene di aver inviato, il 19 aprile 2023, un parere motivato alla Repubblica d’Irlanda, al quale quest’ultima ha risposto con lettera del 19 giugno 2023, nella quale la Repubblica d’Irlanda riconosceva di non aver pienamente recepito la direttiva di cui trattasi e che i lavori erano «in corso». Nella successiva corrispondenza del 24 luglio 2023 e del 13 novembre 2023, la Repubblica d’Irlanda ha espresso il proprio rammarico per il fatto che detta direttiva non fosse stata ancora pienamente recepita. In particolare, la normativa volta a prevedere il diritto a un lavoro flessibile ai sensi dell’articolo 9 della direttiva di cui trattasi non è ancora stata resa effettiva a norma del diritto nazionale. La Repubblica d’Irlanda ha precisato che i lavori proseguono.

La Commissione afferma che la Repubblica d’Irlanda è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 20 della direttiva (UE) 2019/1158 di adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi a tale direttiva entro il 2 agosto 2022 e di informarne immediatamente la Commissione. Essa sostiene che, di conseguenza, le condizioni di applicazione dell’articolo 260, paragrafo 3, TFUE sono soddisfatte.

La Commissione chiede pertanto che la Repubblica d’Irlanda sia condannata a versare una somma forfettaria e una penalità ai sensi dell’articolo 260, paragrafo 3, TFUE e chiede importi da essa calcolati conformemente alla comunicazione della Commissione relativa alle sanzioni pecuniarie nei procedimenti d’infrazione 1 .

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1 GU 2019, L 188, pag. 79.

1 GU 2023, C 2, pag. 1.