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Sentenza del Tribunale 20 maggio 2010 - Germania / Commissione

(Causa T-258/06) 1

("Disposizioni applicabili agli appalti pubblici - Aggiudicazioni di appalti non o solo parzialmente disciplinate dalle direttive "appalti pubblici" - Comunicazione interpretativa della Commissione - Atto impugnabile - Atto destinato a produrre effetti giuridici")

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: M. Lumma e C. Schulze-Bahr, agenti)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: X. Lewis e B. Schima, agenti)

Intervenienti a sostegno della ricorrente: Repubblica francese (rappresentanti: inizialmente G. de Bergues, successivamente G. de Bergues e J.-C. Gracia, e infine G. de Bergues e J.-S. Pilczer, agenti); Repubblica d'Austria (rappresentanti: M. Fruhmann, C. Pesendorfer e C. Mayr, agenti); Repubblica di Polonia (rappresentanti: inizialmente E. Ośniecka-Tamecka, successivamente T. Nowakowski, poi M. Dowgielewicz, indi M. Dowgielewicz, K. Rokicka e K. Zawisza, e infine M. Szpunar, agenti); Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: inizialmente H. Sevenster, successivamente C. Wissels e M. de Grave, e infine C. Wissels, M. de Grave e Y. de Vries, agenti); Parlamento europeo (rappresentanti: U. Rösslein e J. Rodrigues, agenti); Repubblica ellenica (rappresentanti: D. Tsagkaraki e M. Tassopoulou, agenti); e Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: inizialmente Z. Bryanston-Cross, successivamente L. Seeboruth, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della comunicazione interpretativa della Commissione relativa al diritto comunitario applicabile alle aggiudicazioni di appalti non o solo parzialmente disciplinate dalle direttive "appalti pubblici" (GU 2006, C 179, pag. 2)

Dispositivo

Il ricorso è irricevibile.

La Repubblica federale di Germania sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.

La Repubblica francese, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, il Regno dei Paesi Bassi, il Parlamento europeo, la Repubblica ellenica e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sopporteranno le proprie spese.

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1 - GU C 294 del 2.12.2006.