Language of document : ECLI:EU:T:2005:221

Causa T‑349/03

Corsica Ferries Francia SAS

contro

Commissione delle Comunità europee

«Aiuti concessi dagli Stati — Ricorso di annullamento — Aiuto alla ristrutturazione — Decisione che dichiara l’aiuto compatibile con il mercato comune — Orientamenti della Commissione — Obbligo di motivazione — Osservanza delle condizioni — Carattere minimo dell’aiuto»

Massime della sentenza

1.      Ricorso di annullamento — Motivi — Difetto o insufficienza di motivazione — Differenza rispetto al manifesto errore di valutazione

(Artt. 230 CE e 253 CE)

2.      Atti delle istituzioni — Motivazione — Obbligo — Portata — Decisione della Commissione in materia di aiuti di Stato — Decisione in merito a un aiuto alla ristrutturazione di un’impresa in difficoltà

[Artt. 87, nn. 1 e 3, lett. c), CE e 253 CE; orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese in difficoltà]

3.      Aiuti concessi dagli Stati — Divieto — Deroghe — Discrezionalità della Commissione — Sindacato giurisdizionale — Limiti

[Art. 87, n. 3, lett. c), CE]

4.      Aiuti concessi dagli Stati — Divieto — Deroghe — Discrezionalità della Commissione — Possibilità di adottare discipline — Effetto vincolante — Sindacato giurisdizionale

[Art. 87, n. 3, lett. c), CE]

5.      Ricorso di annullamento — Atto impugnato — Valutazione della legittimità in base alle informazioni disponibili al momento dell’adozione dell’atto — Considerazioni retrospettive — Irrilevanza

(Art. 230 CE)

6.      Aiuti concessi dagli Stati — Divieto — Deroghe — Aiuti che possono essere considerati compatibili con il mercato comune — Aiuti alla ristrutturazione di un’impresa in difficoltà — Identificazione delle imprese in difficoltà

[Art. 87, n. 3, lett. c), CE; orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese in difficoltà, punti 4, 5, lett. a), e 6]

7.      Aiuti concessi dagli Stati — Divieto — Deroghe — Aiuti che possono essere considerati compatibili con il mercato comune — Aiuti alla ristrutturazione di un’impresa in difficoltà —Presupposti — Limitazione dell’importo dell’aiuto al minimo indispensabile — Applicazione di un piano di ristrutturazione contenente l’impegno a cedere attivi non indispensabili — Conseguenza — Obbligo di destinare l’intero prodotto della cessione al finanziamento del piano di ristrutturazione

[Art. 87, n. 3, lett. c), CE; orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese in difficoltà, punto 40]

8.      Aiuti concessi dagli Stati — Divieto — Deroghe — Aiuti che possono essere considerati compatibili con il mercato comune — Aiuti alla ristrutturazione di un’impresa in difficoltà — Discrezionalità della Commissione — Potere di valutare approssimativamente il prodotto netto delle cessioni di attivi previste dal piano di ristrutturazione — Limite

[Art. 87, n. 3, lett. c), CE]

9.      Atti delle istituzioni — Motivazione — Obbligo — Portata — Regolarizzazione di un difetto di motivazione nel corso del procedimento contenzioso — Inammissibilità

(Art. 253 CE)

1.      Il motivo vertente sulla violazione dell’art. 253 CE è distinto da quello relativo all’errore manifesto di valutazione. Infatti, mentre il primo, che si riferisce ad un difetto o ad un’insufficienza di motivazione, rientra nella violazione delle forme sostanziali, ai sensi dell’art. 230 CE, e costituisce un motivo di ordine pubblico che dev’essere sollevato d’ufficio dal giudice comunitario, il secondo, che verte sulla legittimità nel merito di una decisione, è sussumibile nella violazione di una norma di diritto relativa all’applicazione del Trattato, ai sensi del medesimo art. 230 CE, e può essere esaminato dal giudice comunitario solo se è dedotto dal ricorrente. L’obbligo di motivazione, pertanto, costituisce una questione distinta da quella della fondatezza della motivazione.

Va quindi escluso che il Tribunale possa esaminare, per verificare il rispetto dell’obbligo di motivazione di una decisione della Commissione, la legittimità nel merito dei motivi dedotti da quest’ultima per giustificare la detta decisone.

Ne consegue che, nell’ambito di un motivo vertente su un difetto o su un’insufficienza di motivazione, le censure e gli argomenti diretti a contestare la fondatezza di tale decisione sono ininfluenti e non pertinenti.

(v. punti 52, 58‑59)

2.      La portata dell’obbligo di motivazione dipende dalla natura dell’atto in questione e dal contesto nel quale esso è stato adottato. La motivazione deve fare apparire in modo chiaro e non equivoco l’iter logico dell’istituzione in modo da consentire, da una parte, agli interessati di conoscere le giustificazioni della misura adottata per poter difendere i loro diritti e verificare se la decisione sia fondata oppure no e, dall’altra, al giudice comunitario di esercitare il suo controllo di legittimità.

La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto la questione se la motivazione di un atto soddisfi i requisiti dell’art. 253 CE va valutata alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto nonché del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia.

In particolare, la Commissione non è obbligata a prendere posizione su tutti gli argomenti che gli interessati fanno valere dinanzi ad essa, quali, in particolare, gli elementi che sono manifestamente non pertinenti, privi di senso o chiaramente secondari, ma le è sufficiente esporre i fatti e le considerazioni giuridiche aventi un ruolo essenziale nell’economia della decisione che essa adotta.

Applicato alla qualificazione di una misura di aiuto, l’obbligo di motivazione richiede che siano indicate le ragioni in base alle quali la Commissione considera che la misura di cui trattasi rientra nella sfera di applicazione dell’art. 87, n. 1, CE.

Per quanto riguarda l’obbligo di motivazione relativo alla compatibilità di un aiuto di Stato alla ristrutturazione con l’art. 87, n. 3, lett. c), CE, esso è soddisfatto qualora la decisione della Commissione indichi i motivi in base ai quali essa ritiene che gli aiuti siano giustificati alla luce delle condizioni previste dagli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese in difficoltà, in particolare l’esistenza di un piano di ristrutturazione, una prova soddisfacente della redditività a lungo termine e la proporzionalità degli aiuti rispetto al contributo del beneficiario.

(v. punti 62‑66, 132)

3.      Ai fini dell’applicazione dell’art. 87, n. 3, lett. c), CE, la Commissione gode di un ampio potere discrezionale il cui esercizio comporta complesse valutazioni di ordine economico e sociale da effettuarsi in un contesto comunitario. Il controllo giurisdizionale applicato all’esercizio di tale potere discrezionale si limita pertanto alla verifica del rispetto delle regole di procedura e di motivazione, nonché al controllo dell’esattezza materiale dei fatti presi in considerazione e dell’assenza di errori di diritto, di errori manifesti nella valutazione dei fatti o di sviamento di potere. Non compete quindi al Tribunale sostituire la sua valutazione economica a quella dell’autore della decisione.

(v. punti 137‑138)

4.      La Commissione è vincolata dalle discipline e dalle comunicazioni da essa emanate in materia di controllo degli aiuti di Stato, nei limiti in cui non derogano a norme del Trattato e sono accettate dagli Stati membri.

In tal senso, non si può ritenere che la Commissione, nell’esaminare un aiuto individuale alla luce di tali orientamenti, che essa ha previamente adottato, superi i limiti del suo potere discrezionale rinunciandovi. Infatti, da un lato, essa conserva il potere di abrogare o di modificare questi orientamenti se le circostanze lo impongono. Dall’altro, i detti orientamenti riguardano un settore delimitato e sono motivati dall’intento di seguire una politica che essa ha determinato.

In tale contesto, spetta quindi al Tribunale accertare se i requisiti che la Commissione si è autoimposta, come risultanti dai detti orientamenti, siano stati rispettati.

(v. punti 139‑141)

5.      Nell’ambito di un ricorso di annullamento ai sensi dell’art. 230 CE, la legittimità di un atto comunitario dev’essere valutata in base agli elementi di fatto e di diritto esistenti al momento in cui l’atto è stato adottato e non può dipendere dalle eventuali possibilità di eluderlo, né da considerazioni retrospettive riguardanti la misura della sua efficacia.

In particolare, le complesse valutazioni operate dalla Commissione devono essere esaminate alla luce dei soli elementi di cui essa disponeva quando le ha effettuate.

(v. punti 142‑143)

6.      Se è vero che, secondo gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese in difficoltà, un’impresa è «comunque» considerata in difficoltà qualora abbia perso una parte sostanziale del suo capitale sociale, niente impedisce ad un’impresa di dimostrare con altri indici di trovarsi in difficoltà finanziarie ai sensi degli orientamenti, anche se non ha perso una parte importante del suo capitale sociale.

(v. punto 185)

7.      Qualora, per fruire di un aiuto alla ristrutturazione, un’impresa abbia assunto l’impegno, nel suo piano di ristrutturazione, di cedere alcuni attivi non indispensabili, essa deve dedicare l’intero prodotto della cessione di tali attivi al finanziamento del piano di ristrutturazione. Tale obbligo non porta assolutamente ad imporre al beneficiario di un aiuto di utilizzare tutte le sue risorse per ridurre l’importo dell’aiuto concesso, ma solo di utilizzare tutte le risorse generate da attivi considerati non indispensabili alla prosecuzione delle attività dell’impresa nell’ambito della sua ristrutturazione. Un tale contributo del beneficiario con le proprie risorse al piano di ristrutturazione è richiesto al fine di garantire che l’aiuto, conformemente al punto 40 degli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese in difficoltà, resti limitato al minimo indispensabile per consentire la ristrutturazione, in funzione delle disponibilità finanziarie di tale beneficiario, dei suoi azionisti e del gruppo di cui fa parte.

(v. punti 266, 313)

8.      Quando valuta la compatibilità di un aiuto alla ristrutturazione con il mercato comune, la Commissione non è tenuta a calcolare il costo specifico di ciascuna delle misure da adottare da parte dell’impresa in questione. Infatti, oltre al fatto che una valutazione precisa delle varie voci di spesa è in ogni caso aleatoria a causa del carattere prospettivo delle misure considerate, la Commissione può, nell’esercizio del suo ampio potere discrezionale, limitarsi ad una valutazione complessiva.

Ne consegue che la Commissione, in linea di principio, è legittimata, nell’esercizio dell’ampio potere discrezionale di cui gode, ad effettuare una valutazione approssimativa del prodotto netto delle cessioni di attivi previste nel piano di ristrutturazione alla luce della difficoltà di valutare con esattezza tale prodotto.

Tuttavia, qualora attivi di cui è stata prevista la cessione nel detto piano siano già stati effettivamente ceduti e, pertanto, la Commissione disponga dell’importo effettivo del prodotto netto di tale cessione, essa non può, in particolare alla luce del principio di divieto degli aiuti di Stato sancito dall’art. 87, n. 1, CE, limitarsi, ai fini della determinazione del carattere minimo dell’aiuto, a effettuare una valutazione «a grandi linee» delle liquidità dell’impresa di cui trattasi.

(v. punti 272‑273, 278, 282‑283)

9.      La motivazione di una decisione deve figurare nel testo stesso di quest’ultima e spiegazioni successivamente fornite dalla Commissione non possono, salvo circostanze eccezionali, essere prese in considerazione. Ne consegue che la decisione deve essere autosufficiente e che la sua motivazione non può derivare dalle spiegazioni scritte od orali fornite successivamente, quando la decisione in questione è già oggetto di un ricorso dinanzi al giudice comunitario.

(v. punto 287)