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Comunicazione sulla GU

 

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

15 giugno 2005

nella causa T-349/03, Corsica Ferries France SAS contro Commissione delle Comunità europee 1

(Aiuti di Stato - Ricorso di annullamento - Aiuto alla ristrutturazione - Decisione che dichiara l'aiuto compatibile con il mercato comune - Orientamenti della Commissione - Obbligo di motivazione - Rispetto delle condizioni - Carattere minimo dell'aiuto)

(Lingua processuale: il francese)

Nella causa T-349/03, Corsica Ferries France SAS, con sede in Bastia (Francia), rappresentata dagli avv.ti S. Rodrigues e C. Scapel, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. C. Giolito e H. van Vliet, con domicilio eletto in Lussemburgo), sostenuta da Repubblica francese (agenti: sig. G. de Bergues e sig.ra S. Ramet, con domicilio eletto in Lussemburgo) e da Société nationale maritime Corse-Méditerranée (SNCM) SA, con sede in Marsiglia (Francia), rappresentata inizialmente dall'avv. H. Tassy, successivamente dagli avv.ti O. d'Ormesson e A. Bouin, avente ad oggetto un ricorso diretto ad ottenere l'annullamento della decisione della Commissione 9 luglio 2003, 2004/166/CE, concernente l'aiuto alla ristrutturazione che la Francia prevede di mettere ad esecuzione a favore della Société Nationale Maritime Corse-Méditerranée (SNCM) (GU 2004, L 61, pag. 13), il Tribunale di primo grado (Terza Sezione), composto dal sig. M. Jaeger, presidente, dalla sig.ra V. Tiili e dal sig. O. Czúcz, giudici; cancelliere: sig. I. Natsinas, amministratore, ha pronunciato, il 15 giugno 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)    La decisione della Commissione 9 luglio 2003, 2004/166/CE, concernente l'aiuto alla ristrutturazione che la Francia prevede di mettere ad esecuzione a favore della Société Nationale Maritime Corse-Méditerranée (SNCM), è annullata.

2)    La Commissione sopporterà le spese della ricorrente nonché le proprie spese.

3)    La Repubblica francese e la SNCM sopporteranno le proprie spese.

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1 - GU C 7 del 10.1.2004