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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Saarbrücken (Germania) il 23 marzo 2021 – - Maxxus Group GmbH & Co. KG / Globus Holding GmbH & Co. KG

(Causa C-183/21)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Saarbrücken

Parti

Ricorrente: Maxxus Group GmbH & Co. KG

Resistente: Globus Holding GmbH & Co. KG

Questioni pregiudiziali

Se il diritto dell’Unione, con specifico riguardo alla/e direttiva/e marchi, vale a dire

Direttiva 2008/95/CE 1 , in particolare, articolo 12, o, rispettivamente:

Direttiva (UE) 2015/2436 2 del parlamento europeo e del consiglio, del 16 dicembre 2015, , in particolare, articoli 16, 17, 19

debba essere interpretato nel senso che l’effetto utile di dette disposizioni osti ad un’interpretazione del diritto processuale nazionale, la quale

1)    impone al ricorrente, in un procedimento civile di cancellazione di un marchio nazionale registrato a causa di decadenza per mancato uso, un onere di allegazione distinto dall’onere della prova; e

2)    nell’ambito di tale onere di allegazione, impone al ricorrente

a.    di dimostrare in un procedimento del genere, in modo circostanziato, per quanto gli sia possibile, il mancato uso del marchio da parte della resistente, nonché

b.    di effettuare a tal fine una propria ricerca di mercato, adeguata alla domanda di decadenza e alla peculiarità del marchio in questione.

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1 Direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (GU 2008, L 299, pag. 25).

2 Direttiva 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (GU 2015, L 336, pag. 1).