Ricorso proposto il 9 gennaio 2013 - Tegometall International / UAMI - Irega (MEGO)
(Causa T-11/13)
Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco
Parti
Ricorrente: Tegometall International AG (Lengwil, Svizzera) (rappresentanti: avvocati H. Timmann ed E. Schaper)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Irega AG (Zuchwil, Svizzera)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
modificare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 25 ottobre 2012, procedimento R 1522/2011-1 e dichiarare la nullità del marchio comunitario "MEGO", n. 3 786 134, o, in subordine, annullare la decisione e rinviare la causa alla commissione di ricorso affinché si pronunci nuovamente;
condannare la controinteressata e l'UAMI alle spese del procedimento di annullamento, del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso e del presente procedimento.
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: il marchio denominativo "MEGO", per prodotti delle classi 6 e 20 - marchio comunitario n. 3 786 134
Titolare del marchio comunitario: Irega AG
Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: la ricorrente
Motivazione della domanda di dichiarazione di nullità: registrazione nazionale, comunitaria e internazionale del marchio denominativo "TEGO", marchio denominativo nazionale e comunitario "TEGOMETALL" e registrazione nazionale, comunitaria e internazionale del marchio figurativo contenente l'elemento denominativo "Tegometall", per prodotti delle classi 6, 20 e 21
Decisione della divisione di annullamento: rigetto della domanda
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti:
erronea applicazione del principio dell'autorità di cosa giudicata;
violazione dell'articolo 34, paragrafo 2, e dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009;
violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.
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