Language of document :

Ricorso proposto il 9 gennaio 2013 - Bank of Industry and Mine / Consiglio

(Causa T-10/13)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Bank of Industry and Mine (Teheran, Iran) (rappresentanti: avv.ti E. Glaser e S. Perrotet)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare l'articolo 1, punto 8, della decisione 2012/635/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, nella parte in cui modifica l'articolo 20, lettera c), della decisione 2010/413/PESC;

annullare la decisione 2012/635/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, nella parte in cui ha incluso la società BIM nell'elenco delle entità assoggettate alle misure di congelamento dei capitali di cui all'allegato II della decisione 2010/413/PESC;

annullare altresì il regolamento di esecuzione n. 945/2012 del Consiglio, del 15 ottobre 2012, nella parte in cui ha incluso la società BIM nell'elenco delle entità assoggettate alle misure di congelamento dei capitali di cui all'allegato IX del regolamento n. 267/2012;

dichiarare inapplicabile nei confronti della BIM, il regolamento n. 267/2012, la decisione 2010/413/PESC come modificata dalle decisioni 2012/35/PESC e 2012/635/PESC nelle disposizioni che introducono e successivamente modificano la lettera c) dell'articolo 20 della decisione 2010/413/PESC e includono la ricorrente nell'elenco di cui all'allegato II;

e, in subordine, nel caso in cui l'articolo 1, punto 8 della decisione 2012/635/PESC del 15 ottobre 2012 nella parte in cui modifica l'articolo 20, lettera c), della decisione 2010/413/PESC non sia annullato, dichiararlo inapplicabile nei confronti della BIM;

condannare il Consiglio alla totalità delle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente invoca dieci motivi che sono in sostanza identici o simili a quelli invocati nell'ambito della causa T-9/13, National Iranian Gas Company/Consiglio.

____________