Language of document :

Sentenza del Tribunale del 29 aprile 2015 – Bank of Industry and Mine / Consiglio

(Causa T-10/13) 1

(«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran allo scopo di prevenire la proliferazione nucleare – Congelamento dei capitali – Ricorso di annullamento – Termine di ricorso – Ricevibilità – Eccezione di illegittimità – Errore di diritto – Proporzionalità – Diritto di proprietà – Competenza del Consiglio – Obbligo di motivazione – Diritti della difesa – Riesame delle misure restrittive adottate – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – Errore di valutazione»)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Bank of Industry and Mine (Teheran, Iran) (rappresentanti: avv.ti E. Glaser e S. Perrotet)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: V. Piessevaux e M. Bishop, agenti)

Oggetto

Da un lato, una domanda di annullamento parziale dell’articolo 1, numero 8, della decisione 2012/635/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 282, pag. 58) e, dall’altro lato, una domanda di annullamento della decisione 2012/635, del regolamento di esecuzione (UE) n. 945/2012 del 15 ottobre 2012, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 282, pag. 16), e della decisione comunicata con la lettera del Consiglio del 14 marzo 2014, nella parte in cui riguardano l’iscrizione del nome della ricorrente nell’allegato II della decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 195, pag. 39), e nell’allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (GU L 88, pag. 1).

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

La Bank of Industry anf Mine è condannata alle spese.

____________

____________

1 GU C 79 del 16/3/2013