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Sentenza del Tribunale del 29 aprile 2015 – National Iranian Gas Company / Consiglio

(Causa T-9/13)1

(«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive assunte nei confronti dell’Iran allo scopo di impedire la proliferazione nucleare – Congelamento di capitali – Eccezione di illegittimità – Errore di diritto – Proporzionalità– Diritto di proprietà – Competenza del Consiglio – Obbligo di motivazione – Diritti della difesa – Riesame delle misure restrittive adottate – Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Errore di valutazione»)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: The National Iranian Gas Company (Teheran, Iran) (rappresentanti: E. Glaser e S. Perrotet, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: A. Vitro e M. Bishop, agenti)

Oggetto

Da un lato, domanda di annullamento parziale dell’articolo 1, punto 8, della decisione 2012/635/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 282, pag. 58), e, dall’altro, domanda di annullamento della decisione 2012/635, del regolamento di esecuzione (UE) n. 945/2012 del Consiglio, del 15 ottobre 2012, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 282, pag. 16), e della decisione comunicata con lettera del Consiglio del 14 marzo 2014, nella parte in cui essa riguarda l’iscrizione del nome della ricorrente nell’allegato II della decisione 2010/413/PESC, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 195, pag. 39), nonché nell’allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (GU L 88, pag. 1).

Dispositivo

Il ricorso è respinto

The National Iranian Gas Company è condannata alle spese.

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1 GU C 79 del 16. 3.2013.