Language of document : ECLI:EU:F:2014:213

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA

(Prima Sezione)

9 settembre 2014

Causa F‑98/13

Rainer Moriarty

contro

Parlamento europeo

«Funzione pubblica – Promozione – Esercizio di promozione 2012 – Omesso inserimento nell’elenco dei funzionari promossi – Ricorso manifestamente privo di qualsiasi fondamento giuridico»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA in forza del suo articolo 106 bis, con il quale il sig. Moriarty chiede l’annullamento della decisione del Parlamento europeo di non promuoverlo a titolo dell’esercizio 2012 nonché l’annullamento della decisione di promuovere un altro funzionario.

Decisione:      Il ricorso del sig. Moriarty è respinto in quanto manifestamente privo di qualsiasi fondamento giuridico. Il sig. Moriarty sopporterà le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dal Parlamento europeo.

Massime

Funzionari – Promozione – Scrutinio per merito comparativo – Potere discrezionale dell’amministrazione – Elementi che possono essere presi in considerazione – Raggiungimento della soglia di riferimento durante l’esercizio di promozione precedente – Portata

(Statuto dei funzionari, art. 45)

Sebbene l’amministrazione disponga, ai fini dello scrutinio per merito comparativo dei funzionari candidati ad una promozione, di un ampio potere discrezionale, l’esistenza di un siffatto potere non può tuttavia dispensare l’amministrazione dall’esaminare, in modo accurato e imparziale, tutti gli elementi rilevanti della fattispecie. In particolare, il fatto di aver già raggiunto la soglia di riferimento durante l’esercizio di promozione precedente, costituisce un elemento di merito pertinente, a condizione che il funzionario non abbia demeritato a partire dall’esercizio di promozione nel corso del quale era stato proposto alla promozione. Tuttavia, l’amministrazione non può promuovere un funzionario unicamente perché ha raggiunto la soglia di riferimento.

Peraltro, l’attribuzione di un terzo punto di merito, rivelatrice di meriti eccezionali in un dato anno, può essere un indizio importante nella valutazione comparativa successiva dei meriti dei funzionari di uno stesso grado ai fini della loro promozione.

(v. punti 24, 31 e 33)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: sentenza Casini/Commissione, T‑132/03, EU:T:2005:324, punto 69

Tribunale della funzione pubblica: sentenze Berrisford/Commissione, F‑107/06, EU:F:2007:172, punti 72 e seguenti; Hau/Parlamento, F‑125/07, EU:F:2009:131, punto 27; Barbin/Parlamento, F‑68/09, EU:F:2011:11, punto 83, e Mantzouratos/Parlamento, F‑64/10, EU:F:2011:72, punto 66