Language of document : ECLI:EU:F:2011:140

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Seconda Sezione)

15 settembre 2011

Causa F-7/10

Marc Galan Girodit

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

«Funzione pubblica – Agenti temporanei – Art. 8 del RAA – Clausola che pone fine al contratto nel caso in cui l’agente non sia iscritto nell’elenco di riserva di un concorso – Concorso generale OHIM/AST/02/07 – Atto lesivo»

Oggetto:      Ricorso, proposto ai sensi dell’art. 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA in forza del suo art. 106 bis, con il quale il sig. Galan Girodit chiede l’annullamento della decisione dell’UAMI di porre fine al suo contratto quale agente temporaneo.

Decisione:      La decisione del 12 marzo 2009 dell’UAMI di risolvere il contratto di agente temporaneo del ricorrente è annullata. L’UAMI sopporterà le proprie spese e quelle del ricorrente.

Massime

1.      Funzionari – Ricorso – Atto lesivo – Nozione – Lettera inviata ad un agente temporaneo per ricordargli la data di scadenza del suo contratto – Esclusione – Modifica di un contratto – Decisione di non rinnovare un contratto – Inclusione

(Statuto dei funzionari, art. 90, n. 2)

2.      Funzionari – Ricorso – Atto lesivo – Nozione – Clausola di un contratto di agente temporaneo che subordina il mantenimento del rapporto di lavoro all’iscrizione dell’agente nell’elenco di riserva di un concorso generale – Decisione dell’amministrazione che constata la non iscrizione dell’agente nel citato elenco e applica la clausola risolutiva – Inclusione

(Statuto dei funzionari, art. 90, n. 2)

3.      Funzionari – Agenti temporanei – Assunzione – Modifica di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato e inserimento di una clausola risolutiva in caso di non iscrizione dell’agente nell’elenco di riserva di un concorso generale – Modifica da interpretare come il rinnovo di un contratto a tempo determinato

[Regime applicabile agli altri agenti, artt. 2, a), b) e d), e 8, primo e secondo comma; direttiva del Consiglio 1999/70, allegato, clausole 1, b), 3, punto 1, e 5, n. 1, b) e c)]

1.      Un atto che non contenga alcun elemento nuovo rispetto a un atto precedente costituisce un atto puramente confermativo di questo e non può pertanto produrre l’effetto di far decorrere un nuovo termine d’impugnazione. In particolare, una lettera che si limita a ricordare ad un agente le clausole del suo contratto relative alla data di scadenza di quest’ultimo e che non contiene quindi alcun elemento nuovo rispetto a dette clausole non costituisce un atto lesivo.

Per contro, costituisce un atto lesivo qualsiasi modifica di un contratto, ma ciò unicamente per quanto riguarda le clausole che siano state modificate, a meno che dette modifiche non comportino uno sconvolgimento dell’economia generale del contratto. Analogamente, nel caso in cui il contratto possa formare oggetto di un rinnovo, la decisione presa dall’amministrazione di non rinnovarlo costituisce un atto lesivo, distinto dal contratto di cui trattasi e idoneo a formare oggetto di un reclamo e di un ricorso entro i termini statutari. Infatti, una siffatta decisione, che viene emanata a seguito di un riesame dell’interesse del servizio e della situazione dell’interessato, contiene un elemento nuovo rispetto al contratto iniziale e non può essere considerata come meramente confermativa di quest’ultimo.

(v. punti 32-35)

Riferimento:

Corte: 10 dicembre 1980, causa 23/80, Grasselli/Commissione, punto 18; 9 luglio 1987, causa 329/85, Castagnoli/Commissione, punti 10 e 11; 14 settembre 2006, causa C‑417/05 P, Commissione/Fernández Gómez, punti 45‑47

Tribunale di primo grado: 2 febbraio 2001, causa T‑97/00, Vakalopoulou/Commissione, punto 14; 1° aprile 2003, causa T‑11/01, Mascetti/Commissione, punto 41; 15 ottobre 2008, causa T‑160/04, Potamianos/Commissione, punto 21

Tribunale della funzione pubblica: 15 aprile 2011, cause riunite F‑72/09 e F‑17/10, Daake/UAMI, punto 36

2.      Una lettera con la quale l’amministrazione constata l’esistenza di un evento o di una situazione nuova e ne trae le conseguenze previste da una norma o da una disposizione contrattuale nei confronti delle persone interessate costituisce un atto lesivo, in quanto essa modifica la situazione giuridica dei suoi destinatari.

Ciò avviene nel caso di una decisione dell’amministrazione che constata la non iscrizione del nome di un agente temporaneo nell’elenco di riserva di un determinato concorso generale e applica la clausola risolutiva contenuta nel contratto dell’interessato, clausola che comporta la risoluzione di tale contratto ove si verifichi un determinato evento, ossia la costituzione dell’elenco di riserva del concorso considerato da detta clausola, la cui data era necessariamente incerta al momento della stipulazione di quest’ultima. Tale decisione, che modifica la situazione giuridica dell’agente, costituisce un atto lesivo, soggetto a reclamo e, se del caso, a ricorso.

Pertanto, detto agente non può essere costretto ad impugnare tale clausola sin dalla firma del contratto, quando addirittura il ricorrere delle condizioni alle quali essa dovrebbe applicarsi rimane incerto. Poiché l’inserimento della clausola risolutiva forma oggetto di un’operazione complessa, all’agente dev’essere consentito contestare, in via incidentale, la legittimità di detta clausola, anche di portata individuale, in occasione dell’adozione da parte dell’amministrazione della decisione che la applica, nella fase ultima dell’operazione.

(v. punti 40, 41 e 59)

Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: Daake/UAMI, cit., punti 34 e segg.

3.      La clausola 1, lett. b), dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, che figura in allegato alla direttiva 1999/70 relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, ha lo scopo di creare un quadro normativo per la prevenzione degli abusi derivanti dall’utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato e, in tale ottica, esso intende delimitare il ripetuto ricorso a quest’ultima categoria di contratti di lavoro, considerata come potenziale fonte di abuso a danno dei lavoratori, prevedendo un certo numero di disposizioni di tutela minima volte ad evitare la precarizzazione della situazione dei lavoratori dipendenti. Orbene, l’art. 8, primo e secondo comma, del Regime applicabile agli altri agenti tende appunto a limitare il ricorso a contratti di agente temporaneo in successione. Da un lato, il contratto di agente temporaneo, ai sensi dell’art. 2, lett. a), di detto Regime, può essere rinnovato solo una volta a tempo determinato, mentre ogni rinnovo successivo di tale contratto diventa a tempo indeterminato. Dall’altro, il contratto di agente temporaneo, ai sensi dell’art. 2, lett. b) o d), di tale Regime, la cui durata non può eccedere quattro anni, può essere rinnovato solo una volta per una durata di due anni al massimo, a condizione che la possibilità di rinnovo sia stata prevista nel contratto iniziale, mentre l’agente considerato può essere mantenuto nel suo posto, alla scadenza del contratto, solo se è stato nominato funzionario. Siffatte disposizioni corrispondono alle misure considerate dalla clausola 5, n. 1, lett. b) e c), dell’accordo quadro, atte a prevenire gli abusi derivanti dall’utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato.

La circostanza che al contratto dell’agente sia stata apposta una clausola risolutiva, che consente all’amministrazione di porvi fine in caso di mancato superamento da parte dell’interessato di un concorso il cui bando era stato preannunciato entro un certo periodo di tempo, non consente, malgrado i termini del contratto, di qualificare lo stesso come contratto a tempo indeterminato, il quale è caratterizzato dalla stabilità dell’impiego. Infatti, la durata di un contratto, come risulta dalla clausola 3, punto 1, dell’accordo quadro, può essere determinata non soltanto dal «raggiungimento di una certa data», ma anche dal «completamento di un compito specifico o [dal] verificarsi di un evento specifico», come la redazione di un elenco di riserva di un determinato concorso, a cui siano annesse varie possibili conseguenze secondo i termini del contratto dell’agente. Così, in caso di non iscrizione del suo nome nell’elenco di riserva, discende dai termini del contratto che sarà posto fine a quest’ultimo; lo stesso varrebbe normalmente in caso di esito positivo, poiché un posto da funzionario sarebbe allora proposto all’agente interessato, fermo restando che, in caso di rifiuto dell’offerta, sarebbe parimenti posto fine al contratto conformemente ai termini di quest’ultimo.

Ne consegue che dev’essere annullata una decisione dell’amministrazione che pone fine al contratto di un agente ed è stata ingiustamente adottata sul fondamento di una clausola risolutiva inserita nel contratto di lavoro di quest’ultimo in violazione delle disposizioni dell’art. 8, primo comma, del Regime applicabile agli altri agenti. Infatti, dopo un rinnovo, il contratto di agente temporaneo, ai sensi dell’art. 2, lett. a), di detto Regime, tra l’amministrazione e l’agente, è stato rinnovato una seconda volta a tempo determinato, nonostante il tenore dell’art. 8, primo comma, di tale Regime.

(v. punti  62-64 e 68-70)

Riferimento:

Corte: 4 luglio 2006, causa C‑212/04, Adeneler e a., punto 63

Tribunale della funzione pubblica: 26 ottobre 2006, causa F‑1/05, Landgren/ETF, punto 66