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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Bolzano (Italia) l’8 marzo 2022 – Procedimento penale a carico di ignoti

(Causa C-178/22)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale di Bolzano

Procedimento penale a carico di:

Ignoti

Questione pregiudiziale

Se l’articolo 15, comma 1 della direttiva 2002/58/CE del parlamento europeo e del Consiglio del 12.7.2002 1 osta alla normativa nazionale dell’articolo 132 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (codice della privacy), il cui comma 3 è stato modificato dal decreto legge 30 settembre 2021 n. 132, convertito con modificazioni nella legge 23 novembre 2021 n. 178 e che nella sua attuale versione così stabilisce:

3.    Entro il termine di conservazione imposto dalla legge, se sussistono sufficienti indizi di reati per i quali la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, determinata a norma dell’articolo 4 del codice di procedura penale, e di reati di minaccia e di molestia o disturbo alle persone col mezzo del telefono, quando la minaccia, la molestia e il disturbo sono gravi, ove rilevanti per l’accertamento dei fatti, i dati sono acquisiti, previa autorizzazione rilasciata dal giudice con decreto motivato, su richiesta del pubblico ministero o su istanza del difensore dell’imputato, della persona sottoposta alle indagini, della persona offesa e delle altri parti private.

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1     Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU 2002, L 201, pag. 37).