Language of document : ECLI:EU:T:2004:326

Causa T‑252/03

Fédération nationale de l’industrie et des commerces en gros des viandes (FNICGV)

contro

Commissione delle Comunità europee

«Concorrenza — Decisione che accerta un’infrazione all’art. 81 CE — Mercato della carne bovina — Ricorso di annullamento — Competenza giurisdizionale anche di merito — Termine di ricorso — Ricorso tardivo — Irricevibilità»

Massime dell’ordinanza

Corte di giustizia — Tribunale di primo grado — Competenza giurisdizionale anche di merito — Esercizio nell’ambito del ricorso di annullamento — Assenza di ricorso autonomo di piena giurisdizione

(Artt. 229 CE, 230, quinto comma, CE e 231 CE; regolamento del Consiglio n. 17, art. 17)

Il Trattato non delinea il «ricorso di piena giurisdizione» come rimedio giurisdizionale autonomo. L’art. 229 CE si limita a disporre che i regolamenti adottati in virtù delle disposizioni del Trattato possono attribuire ai giudici comunitari una competenza giurisdizionale anche di merito con riferimento alle sanzioni previste nei regolamenti stessi.

In base all’art. 229 CE, vari regolamenti hanno attribuito ai giudici comunitari una competenza giurisdizionale anche di merito in materia di sanzioni. In particolare, l’art. 17 del regolamento n. 17 prevede che «[l]a Corte di giustizia ha competenza giurisdizionale anche di merito ai sensi dell’articolo [229 CE] per decidere sui ricorsi presentati avverso le decisioni con le quali la Commissione commina una ammenda o una penalità di mora […]». Il Tribunale è competente a valutare, nell’ambito della competenza anche di merito riconosciutagli dall’art. 229 CE e dall’art. 17 del regolamento n. 17, l’adeguatezza dell’importo delle ammende. Infatti, nell’ambito della sua competenza giurisdizionale anche di merito, i poteri del giudice comunitario non si limitano, come previsto dall’art. 231 CE, all’annullamento della decisione impugnata, bensì gli consentono di modificare la sanzione comminata da quest’ultima.

Tale competenza giurisdizionale anche di merito può essere esercitata dai giudici comunitari solamente nell’ambito del controllo degli atti delle istituzioni comunitarie, in particolare nell’ambito del ricorso d’annullamento. Infatti, l’art. 229 CE ha l’unico effetto di ampliare i poteri di cui dispone il giudice comunitario nell’ambito del ricorso previsto dall’art. 230 CE. Pertanto, un ricorso con cui si chiede al giudice comunitario di esercitare la sua competenza giurisdizionale anche di merito con riferimento ad una decisione contenente una sanzione comprende o implica necessariamente una domanda d’annullamento, totale o parziale, della decisione stessa. Di conseguenza, l’introduzione di un siffatto ricorso deve rispettare il termine prescritto dall’art. 230, quinto comma, CE.

(v. punti 22‑25)