Language of document : ECLI:EU:T:2004:17

Causa T-252/03 R

Fédération nationale de l’industrie et des commerces en gros des viandes (FNICGV)

contro

Commissione delle Comunità europee

«Procedimento sommario — Concorrenza — Pagamento di ammenda — Garanzia bancaria — Ricevibilità — Urgenza — Insussistenza»

Massime dell’ordinanza

1.      Procedimento sommario — Sospensione dell’esecuzione — Provvedimenti provvisori — Presupposti per la concessione — «Fumus boni iuris» — Urgenza — Carattere cumulativo — Ponderazione di tutti gli interessi in gioco

(Artt. 242 CE e 243 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2)

2.      Procedimento sommario — Presupposti per la ricevibilità — Ricevibilità del ricorso di merito — Mancanza di pertinenza — Limiti

(Artt. 242 CE e 243 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 1)

3.      Procedimento sommario — Sospensione dell’esecuzione — Presupposti per la concessione — Ricevibilità del ricorso di merito — Competenza del giudice dell’urgenza — Istituzione da parte dell’art. 229 CE di un rimedio giuridico autonomo — Esclusione

(Artt. 229 CE e 242 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2)

4.      Procedimento sommario — Sospensione dell’esecuzione — Sospensione dell’esecuzione dell’obbligo di costituire una garanzia bancaria come condizione per evitare l’immediata riscossione di un’ammenda — Presupposti per la concessione — Circostanze eccezionali

(Art. 242 CE)

1.      L’art. 104, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale prevede che le domande relative a provvedimenti provvisori devono precisare i motivi di urgenza e gli argomenti di fatto e di diritto che giustifichino prima facie (fumus boni iuris) l’adozione dei provvedimenti richiesti. Questi presupposti sono cumulativi, cosicché una domanda di sospensione dell’esecuzione dev’essere respinta qualora manchi uno dei suddetti presupposti. Il giudice del procedimento sommario procede altresì, se del caso, alla ponderazione degli interessi in gioco.

(v. punto 14)

2.      La ricevibilità del ricorso di merito non deve, in via di principio, essere esaminata nell’ambito di un procedimento sommario se non si vuole pregiudicare la decisione nel merito. Può ciò nondimeno rendersi necessario, quando viene fatta valere l’irricevibilità manifesta del ricorso di merito sul quale s’innesta la domanda di provvedimenti provvisori, accertare la sussistenza di determinati elementi che consentano di concludere, prima facie, per la ricevibilità del ricorso stesso.

(v. punto 19)

3.      La questione se l’art. 229 CE istituisca un rimedio giuridico autonomo o riguardi solo la portata del controllo giurisdizionale effettuato nell’ambito di un ricorso, quale il ricorso di annullamento di cui all’art. 230 CE, costituisce una questione di principio sulla quale non spetta al giudice dei provvedimenti urgenti statuire.

(v. punti 25-26)

4.      Una domanda di sospensione dell’esecuzione dell’obbligo di costituire una garanzia bancaria quale condizione per evitare l’immediata riscossione dell’importo di un’ammenda può essere accolta solo se sussistono circostanze eccezionali. Infatti, la possibilità di esigere la costituzione di una garanzia finanziaria è espressamente prevista, nel caso dei procedimenti sommari, dai regolamenti di procedura della Corte e del Tribunale e corrisponde a una linea di condotta generale e ragionevole della Commissione.

L’esistenza delle menzionate circostanze eccezionali può considerarsi, in linea di principio, assodata quando la parte che chiede di essere dispensata dalla costituzione della garanzia bancaria richiesta fornisce la prova del fatto che per essa è oggettivamente impossibile costituire detta garanzia o che la costituzione della medesima metterebbe a repentaglio la sua esistenza.

(v. punti 30-31)