Language of document :

Rettifica alla comunicazione nella Gazzetta ufficiale nella causa T-68/03

("Gazzetta ufficiale dell'Unione europea" C 247 del 20 ottobre 2007, pag. 22)

Occorre leggere come segue la comunicazione nella GU nella causa T-68/03, Olympiaki Aeroporia Ypiresies/Commissione:

"Sentenza del Tribunale di primo grado 10 maggio 2003 - Olympiaki Aeroporia Ypiresies/Commissione

(Causa T-68/03) 1

("Aiuti di Stato - Aiuto alla ristrutturazione concesso dalla Repubblica ellenica alla compagnia aerea Olympic Airways - Decisione che dichiara l'aiuto incompatibile con il mercato comune e ordina il recupero dello stesso - Applicazione abusiva dell'aiuto - Aiuti nuovi - Onere della prova - Diritto di essere sentiti - Criterio del creditore privato - Errore di fatto - Errore manifesto di valutazione - Motivazione - Articolo 87 nn. 1 e 3, lett. c), CE")

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Olympiaki Aeroporia Ypiresies AE, già Olympiaki Aeroporia AE (Atene, Grecia) (rappresentanti: inizialmente D. Waelbroeck, E. Bourtzalas, avvocati, e J. Ellison, M. Hall, solicitors, A. Kalogeropoulos, C. Tagaras, A. Chiotelis, avvocati, successivamente P. Anestis, avvocato, e T. Soames, solicitor)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: D. Triantafyllou e J.L. Buendía Sierra, agenti, assistiti da A. Oikonomou, avocat)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 11 dicembre 2002, 2002/372 CE sull'aiuto concesso dalla Grecia alla compagnia Olympic Airways (GU 2003, L 132, pag. 1).

Dispositivo

Gli articoli 2 e 3 della decisione della Commissione 11 dicembre 2002, 2003/372 sull'aiuto concesso dalla Grecia alla compagnia Olympic Airways sono annullati in quanto riguardano la tolleranza nei confronti del protrarsi del mancato versamento, da un lato, dei diritti aeroportuali dovuti dall'Olympic Airways all'aeroporto internazionale di Atene e, dall'altro, dall'imposta sul valore aggiunto dovuta dall'Olympic Aviation sul carburante e sui pezzi di ricambio.

Il ricorso è respinto per il resto

Olympiaki Aeroporia Ypiresies AE sopporterà il 75% delle proprie spese e delle spese della Commissione. La Commissione sopporterà il 25% delle proprie spese e delle spese di Olympiaki Aeroporia Ypiresies".

____________

1 - GU C 112 del 10.5.2003.