Ricorso proposto il 7 febbraio 2013 - Red Bull/UAMI - Sun Mark (BULLDOG)
(Causa T-78/13)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: Red Bull GmbH (Fuschl am See, Austria) (rappresentanti: avv.ti A. Renck e I. Fowler)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Sun Mark Ltd (Middlesex, Regno Unito)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI del 16 novembre 2012, procedimento R0107/2012-2; e
condannare il convenuto e la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso alle spese del procedimento, qualora partecipino in qualità di intervenienti.
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo "BULLDOG" per prodotti delle classi 32 e 33 - Domanda di marchio comunitario n. 9 215 567.
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente.
Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione: registrazioni nazionali e internazionali come marchio del marchio denominativo "BULL" e "RED BULL" per prodotti delle classi 32 e 33.
Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento dell'opposizione.
Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione contestata.
Motivi dedotti: violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 5, del regolamento del Consiglio n. 207/2009.
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