Sentenza del Tribunale del 5 febbraio 2015 – Red Bull/UAMI – Sun Mark (BULLDOG)
(Causa T-78/13)1
(«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario denominativo BULLDOG – Marchi internazionali e nazionali denominativi anteriori BULL e RED BULL – Impedimenti relativi alla registrazione – Rischio di confusione – Identità dei prodotti – Somiglianza dei segni – Nozione di somiglianza concettuale – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 – Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009»)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Red Bull GmbH (Fuschl am See, Austria) (rappresentanti: inizialmente A. Renck, T. Heitmann, avvocati, e I. Fowler, solicitor, successivamente A. Renck e I. Fowler)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: inizialmente F. Mattina, poi P. Bullock, A. Schifko, agenti, successivamente D. Walicka e infine M. Schifko)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI: Sun Mark Ltd (Middlesex, Regno Unito)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI del 16 novembre 2012 (procedimento R 107/2012-2), relativa a un’opposizione tra la Red Bull GmbH e la Sun Mark Ltd.
Dispositivo
La decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 16 novembre 2012 (procedimento R 107/2012-2), relativa a un’opposizione tra la Red Bull GmbH e la Sun Mark Ltd, è annullata.
Le conclusioni della Red Bull diretta alla condanna della Sun Mark alle spese sono respinte in quanto irricevibili.
L’UAMI è condannato alle spese.
________________________1 GU C 108 del 13.4.2013.