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Ricorso proposto il 26 settembre 2012 - Gaumina UAB / Istituto europeo per l'uguaglianza di genere

(Causa T-424/12)

Lingua processuale: il lituano

Parti

Ricorrente: Gaumina UAB (Vilnius, Lituania) (rappresentante: avv. Saulius Aviža)

Convenuto: Istituto europeo per l'uguaglianza di genere

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere, del 26 luglio 2012, recante rigetto dell'offerta della Gaumina UAB nella gara d'appalto n. EIGE/2012/ADM/13;

obbligare l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere a proseguire la procedura d'appalto e a valutare l'offerta della Gaumina UAB nella gara d'appalto n. EIGE/2012/ADM/13.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

Primo motivo, vertente sulla violazione del principio di trasparenza e sulla mancanza di motivazione della decisione

La ricorrente sostiene che, nello svolgimento della gara d'appalto n. EIGE/2012/ADM/13 relativa a servizi a sostegno di attività di comunicazione, ai sensi dei regolamenti n. 1605/2002 2, n. 2342/2002 , n. 1922/2006  e dei termini del bando di gara, l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere ha violato l'obbligo di comunicare ad ogni partecipante i motivi e le ragioni del rifiuto della sua offerta (articolo 100, paragrafo 2, del regolamento n. 1605/2002) e il principio di trasparenza (articolo 89, paragrafo 1, del regolamento n. 1605/2002), e, basandosi su criteri di valutazione delle offerte tecniche soggettivi e astratti, ha respinto l'offerta della ricorrente senza indicare, nemmeno dopo un'ulteriore richiesta di informazioni, i motivi di una siffatta decisione né il numero di punti assegnato.

Secondo motivo, vertente sulla non corretta valutazione dell'offerta della ricorrente e sulla mancanza di motivazione della decisione di rifiutare l'offerta

A parere della ricorrente, l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere ha valutato in modo non corretto la sua offerta tecnica e ha violato i principi di parità di trattamento e di non discriminazione (articolo 89, paragrafo 1, del regolamento n. 1605/2002), avendo rifiutato la sua offerta poiché alla parte tecnica della stessa era stato assegnato un numero insufficiente di punti, nonostante l'offerta rispettasse i requisiti del bando di gara e gli obiettivi e gli scopi del contratto. Il fatto che l'offerta sia stata valutata in modo non corretto è confermato anche dalla circostanza che il convenuto non ha fornito alcun motivo né spiegazione circa i punti individuali assegnati per i criteri di valutazione delle offerte tecniche, né alcuna informazione su quanti punti fossero stati assegnati all'offerta tecnica in generale.

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1 - Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248, pag. 1).

2 - Regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 357, pag. 1).

3 - Regolamento (CE) n. 1922/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (GU L 403, pag. 9).