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Sentenza del Tribunale del 5 maggio 2015 – Skype / UAMI – Sky e Sky IP International (skype)

(Causa T-423/12) 1

[«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario figurativo skype – Marchio comunitario denominativo anteriore SKY – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»]

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Skype Ultd (Dublino, Irlanda) (rappresentanti: inizialmente I. Fowler, solicitor, J. Schmitt, avvocato, e J. Mellor, QC, poi A. Carboni e M. Browne, solicitors)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: P. Bullock, agente)

Controinteressate dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, intervenienti dinanzi al Tribunale: Sky plc, già British Sky Broadcasting Group plc (Isleworth, Regno Unito), e Sky IP International Ltd (Isleworth) (rappresentanti: D. Rose e V. Baxter, solicitors, poi D. Rose, R. Guthrie, solicitors, T. Moody-Stuart, barrister, e J. Curry, solicitor)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 26 luglio 2012 (procedimento R 1561/2010-4), relativa a un procedimento di opposizione tra la British Sky Broadcasting Group plc e la Sky IP International Ltd, da un lato, e la Skype Ultd, dall’altro.

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

La Skype Ultd sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dall’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), dalla Sky plc e dalla Sky IP International Ltd.

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1     GU C 355 del 17.11.2012.