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Sentenza del Tribunale del 28 gennaio 2016 – Austria / Commissione

(Causa T-427/12)1

(«Aiuti di Stato – Settore bancario – Aiuto attuato dalla Germania e dall’Austria a favore della Bayerische Landesbank nell’ambito della sua ristrutturazione – Decisione che dichiara l’aiuto compatibile con il mercato interno, fatto salvo il rispetto di determinate condizioni – Abrogazione della decisione iniziale redatta in una lingua diversa da quella dello Stato membro – Ricorso di annullamento – Atto impugnabile – Ricevibilità – Nozione di aiuto di Stato – Vantaggio – Diritti della difesa – Obbligo di motivazione»)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Repubblica d’Austria (rappresentanti: C. Pesendorfer, M. Windisch, W. Peschorn e S. Ullreich, agenti)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: L. Flynn, T. Maxian Rusche e R. Sauer, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera d), e paragrafo 2, della decisione della Commissione, del 25 luglio 2012, C (2012) 5062 final, relativa all’aiuto di Stato SA.28487 (C 16/2009 ex N 254/2009) cui la Repubblica federale di Germania e la Repubblica d’Austria hanno dato esecuzione a favore della Bayerische Landesbank, nonché, a seguito dell’abrogazione di tale decisione da parte dell’articolo 1 della decisione (UE) 2015/657 della Commissione, del 5 febbraio 2013, relativa all’aiuto di Stato SA.28487 (C 16/2009 ex N 254/2009) cui la Germania e l’Austria hanno dato esecuzione a favore della Bayerische Landesbank (GU 2015, L 109, pag. 1), domanda di annullamento dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera d), e paragrafo 2, di quest’ultima decisione.

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

La Repubblica d’Austria è condannata alle spese.

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1 GU C 373 dell’1.12.2012.