Language of document : ECLI:EU:T:2013:640





Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 12 dicembre 2013 – Nabipour e altri / Consiglio

(Causa T‑58/12)

«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti dell’Iran volte a impedire la proliferazione nucleare – Congelamento dei capitali – Restrizioni in materia di ammissione – Obbligo di motivazione – Errore di diritto – Errore di valutazione – Modulazione nel tempo degli effetti di un annullamento»

1.                     Ricorso di annullamento – Competenza del giudice dell’Unione – Conclusioni volte ad ottenere un’ingiunzione nei confronti di un’istituzione – Irricevibilità (Art 263 TFUE) (v. punto 17)

2.                     Procedimento giurisdizionale – Decisione o regolamento che sostituisce in corso di giudizio l’atto impugnato – Elemento nuovo – Ammissibilità di nuove conclusioni (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 48, § 2; decisioni del Consiglio 2010/413/PESC, 2011/783/PESC e 2013/270/PESC; regolamenti del Consiglio n. 961/2010, n. 1245/2011 e n. 267/2012) (v. punti 20, 22)

3.                     Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti della difesa – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – Congelamento dei capitali e misure in materia di ammissione di talune persone ed entità che partecipano alla proliferazione nucleare o la sostengono – Diritto di essere ascoltati prima dell’adozione di tali misure – Insussistenza – Assenza di violazione di tali diritti e principi (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisioni del Consiglio 2010/413/PESC, 2011/783/PESC e 2013/270/PESC; regolamenti del Consiglio n. 961/2010, n. 1245/2011 e n. 267/2012) (v. punto 33)

4.                     Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Congelamento dei capitali e misure in materia di ammissione di talune persone ed entità che partecipano alla proliferazione nucleare o la sostengono – Obbligo di comunicare all’interessato la motivazione contestualmente all’adozione dell’atto che gli arreca pregiudizio o subito dopo – Obbligo di comunicazione dei motivi individuali e specifici nonché della base giuridica delle decisioni adottate – Assenza di violazione dell’obbligo di motivazione [Art. 296 TFUE; decisioni del Consiglio 2010/413/PESC, artt. 19, § 1, b) e 20, § 1, b), 2011/783/PESC e 2013/270/PESC; regolamenti del Consiglio n. 961/2010, artt. 16, § 2, n. 1245/2011 e n. 267/2012, art. 23, § 2] (v. punti 33-35, 44, 45, 48, 54)

5.                     Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Congelamento dei capitali e misure in materia di ammissione di talune persone ed entità che partecipano alla proliferazione nucleare o la sostengono – Obbligo di comunicare all’interessato la motivazione contestualmente all’adozione dell’atto che gli arreca pregiudizio o subito dopo – Regolarizzazione di un difetto di motivazione nel corso del procedimento contenzioso – Inammissibilità (Art. 296 TFUE; decisioni del Consiglio 2010/413/PESC, 2011/783/PESC e 2013/270/PESC; regolamenti del Consiglio n. 961/2010, n. 1245/2011 e n. 267/2012) (v. punti 34, 36-39, 79, 133)

6.                     Ricorso di annullamento – Motivi di ricorso – Violazione delle forme sostanziali – Obbligo di motivazione – Motivo distinto da quello vertente sulla legalità sostanziale (Art. 263, secondo comma, TFUE) (v. punto 57)

7.                     Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive nei confronti dell’Iran – Misure adottate nell’ambito della lotta contro la proliferazione nucleare – Portata del sindacato giurisdizionale (Decisioni del Consiglio 2010/413/PESC, 2011/783/PESC e 2013/270/PESC; regolamenti del Consiglio n. 961/2010, n. 1245/2011 e n. 267/2012) (v. punto 67)

8.                     Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti della difesa – Congelamento dei capitali e misure in materia di ammissione di talune persone ed entità che partecipano alla proliferazione nucleare o la sostengono – Diritto di accesso ai documenti – Diritto subordinato alla presentazione di una domanda in tal senso al Consiglio (Decisioni del Consiglio 2010/413/PESC, 2011/783/PESC e 2013/270/PESC; regolamenti del Consiglio n. 961/2010, n. 1245/2011 e n. 267/2012) (v. punto 77)

9.                     Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Congelamento dei capitali e misure in materia di ammissione di talune persone ed entità che partecipano alla proliferazione nucleare o la sostengono – Obbligo di comunicazione dei motivi individuali e specifici nonché della base giuridica delle decisioni adottate – Motivo vertente sulla nozione di società di copertura che non consente agli interessati di comprendere i fatti addebitati e al giudice di esercitare il suo controllo [Art. 296 TFUE; decisioni del Consiglio 2010/413/PESC, artt. 19, § 1, b) e 20, § 1, b), 2011/783/PESC e 2013/270/PESC; regolamenti del Consiglio n. 961/2010, art. 16, § 2, n. 1245/2011 e n. 267/2012, art. 23, § 2] (v. punti 61‑64, 220)

10.                     Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti dell’Iran – Congelamento dei capitali e misure in materia di ammissione di talune persone, entità o organismi che partecipano alla proliferazione nucleare o la sostengono – Condotta che configura il sostegno a una tale proliferazione – Insussistenza – Rischio di un sostegno alla proliferazione nucleare nel futuro – Carattere insufficiente per giustificare le misure di cui trattasi (Decisione del Consiglio 2010/413/PESC, allegato II; regolamento del Consiglio n. 267/2012, allegato IX) (v. punti 95-101, 107, 108, 223‑226)

11.                     Ricorso di annullamento – Sentenza di annullamento – Effetti – Limitazione da parte della Corte – Misure restrittive nei confronti dell’Iran – Annullamento parziale, in due momenti differenti, di due atti che comportano misure restrittive identiche – Rischio di grave pregiudizio per la certezza del diritto – Mantenimento degli effetti del primo di tali atti fino al momento in cui prende effetto l’annullamento del secondo (Art. 264, secondo comma, TFUE e 280 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 60, secondo comma; decisioni del Consiglio 2010/413/PESC, 2011/783/PESC e 2013/270/PESC; regolamenti del Consiglio n. 961/2010, n. 1245/2011 e n. 267/2012) (v. punti 245-251)

Oggetto

Domanda di annullamento, da un lato, della decisione 2011/783/PESC del Consiglio, del 1° dicembre 2011, che modifica la decisione 2010/413/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 319, pag. 71), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1245/2011 del Consiglio, del 1° dicembre 2011, che attua il regolamento (UE) n. 961/2010 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 319, pag. 11), nonché del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (GU L 88, pag. 1), nella parte in cui essi riguardano i ricorrenti, e, dall’altro, della decisione 2013/270/PESC del Consiglio, del 6 giugno 2013, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 156, pag. 10), nella parte in cui tale decisione riguarda il quarto e il nono ricorrente.

Dispositivo

1)

La decisione 2011/783/PESC del Consiglio, del 1° dicembre 2011, che modifica la decisione 2010/413/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dell’Iran, è annullata nella parte in cui ha iscritto i nominativi dei sigg. Ghamsem Nabipour, Mansour Eslami, Mohamad Talai, Mohammad Moghaddami Fard, Alireza Ghezelayagh, Gholam Hossein Golparvar, Hassan Jalil Zadeh, Mohammad Hadi Pajand, Ahmad Sarkandi, Seyed Alaeddin Sadat Rasool e Ahmad Tafazoly nell’allegato II della decisione del Consiglio 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC.

2)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1245/2011 del Consiglio, del 1° dicembre 2011, che attua il regolamento (UE) n. 961/2010 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran, è annullato nella parte in cui ha iscritto i nominativi dei sigg. Nabipour, Eslami, Talai, Fard, Ghezelayagh, Golparvar, Zadeh, Pajand, Sarkandi, Sadat Rasool e Tafazoly nell’allegato VIII del regolamento (UE) n. 961/2010 del Consiglio, del 25 ottobre 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2007.

3)

L’allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento n. 961/2010, è annullato nella parte in cui riguarda i sigg. Nabipour, Eslami, Talai, Fard, Ghezelayagh, Golparvar, Zadeh, Pajand, Sarkandi, Sadat Rasool e Tafazoly.

4)

La decisione 2013/270/PESC del Consiglio, del 6 giugno 2013, che modifica la decisione 2010/413, è annullata nella parte in cui riguarda i sigg. Fard e Sarkandi.

5)

Gli effetti della decisione 2011/783 e della decisione 2013/270 sono mantenuti per quanto riguarda i sigg. Nabipour, Eslami, Talai, Fard, Ghezelayagh, Golparvar, Zadeh, Pajand, Sarkandi, Sadat Rasool e Tafazoly, a partire dalla loro entrata in vigore e fino alla produzione di effetti dell’annullamento parziale del regolamento n. 267/2012.

6)

Il ricorso è respinto per il resto.

7)

Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dai sigg. Nabipour, Eslami, Talai, Fard, Ghezelayagh, Golparvar, Zadeh, Pajand, Sarkandi, Sadat Rasool e Tafazoly.